Questo articolo fornisce le principali nozioni pratiche riguardanti l’opposizione alla donazione di immobile, ma è bene considera che la possibilità ha opposizione ha una scadenza: 3 giugno 2026.
Il 3 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge n. 182/2025 che stabilisce il termine di 6 mesi a partire dal 3 dicembre 2025 per opporsi alle donazioni, riformando completamente la materia.
In un nostro precedente approfondimento abbiamo analizzato questa recente riforma che tocca aspetti del diritto successorio e immobiliare molto sensibili.
La circolazione dei beni immobili di provenienza donativa rappresenta infatti da decenni uno dei nodi più critici del sistema giuridico-economico italiano. La tutela riservata dal legislatore ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti) si scontra con le esigenze di stabilità degli acquisti immobiliari, rendendo spesso i beni donati difficilmente bancabili .
L’intervento riformatore del 2005 (leggi n. 80 e n. 263) aveva introdotto una “rivoluzione copernicana”, trasformando la tutela reale del legittimario da assoluta a temporanea. In questo scenario, l’atto di opposizione alla donazione, disciplinato dall’articolo 563, quarto comma, del codice civile, diviene lo strumento cardine per impedire che il decorso del tempo estingua la garanzia reale sul bene .
Il contesto normativo e la riforma del 2005
Prima della riforma, il terzo acquirente di un bene donato viveva in una situazione di precarietà strutturale: l’azione di restituzione poteva travolgere il suo acquisto indipendentemente dal tempo trascorso dalla donazione.
Il legislatore ha modificato gli articoli 561 e 563 del codice civile introducendo un termine di decadenza ventennale :
- trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti non può più essere esperita;
- i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano efficaci.
L’atto di opposizione serve proprio a neutralizzare questo effetto: esso sospende il decorso del termine ventennale, conservando per il legittimario la possibilità di agire in restituzione anche a distanza di anni.
Natura giuridica dell’atto di opposizione alla donazione
L’opposizione alla donazione si configura come un negozio giuridico unilaterale, recettizio e formale. È fondamentale distinguerlo dall’azione di riduzione: mentre quest’ultima è una domanda giudiziale volta a far valere la lesione di legittima dopo la morte del donante, l’opposizione è un atto stragiudiziale con funzione meramente cautelare.
Le sue caratteristiche principali sono:
- Personalità: la legittimazione attiva spetta solo al coniuge e ai parenti in linea retta del donante . Non è necessaria l’attuale qualità di erede, ma la sussistenza del rapporto di parentela al momento dell’atto.
- Rinunciabilità: il diritto di opposizione può essere oggetto di rinuncia, permettendo così il consolidamento degli acquisti dei terzi e la ripresa della circolazione del bene.
- Temporaneità: l’opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
La procedura operativa: formazione del titolo e notificazione
Sebbene la norma parli di atto “stragiudiziale”, la procedura segue un iter ibrido che richiede rigore formale.
La forma dell’atto
Per essere idoneo alla trascrizione, il titolo deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Non sono ammissibili scritture private semplici né lettere raccomandate, che verrebbero respinte dal conservatore dei registri immobiliari.
Il notaio deve curare la precisa individuazione catastale dei beni, allineandola alle risultanze attuali: se l’immobile donato ha subito variazioni (es. frazionamenti), l’opposizione deve colpire le particelle attuali per garantire la continuità delle trascrizioni.
La notificazione
L’efficacia dell’atto presuppone la notifica al donatario . Tuttavia, se il donatario ha già alienato il bene, l’articolo 563 c.c. impone la notifica anche ai suoi aventi causa (i terzi acquirenti), per renderli edotti della precarietà del loro diritto. La notifica avviene solitamente tramite ufficiale giudiziario.
La trascrizione
La dottrina prevalente suggerisce di procedere alla trascrizione solo dopo aver ottenuto la prova dell’avvenuta notifica (relata), per evitare di pubblicizzare un atto ancora inefficace inter partes.
Aspetti tecnici della trascrizione: compilazione della nota
La fase di trascrizione è governata da regole tecniche precise per la compilazione della nota tramite il software Unimod.
- Codice atto: non esistendo un codice specifico univoco per l’opposizione nelle vecchie tabelle meccanografiche, la prassi utilizza spesso codici generici per “atti di opposizione” o atti che costituiscono vincolo (talvolta serie 700), specificando la natura ex art. 563 c.c. nel campo libero.
- Quadro A (Dati generali): è cruciale inserire nel campo “descrizione” una dicitura chiara come “Atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ex art. 563, comma 4, c.c.”.
- Quadro B (Immobili): vanno indicati i dati catastali aggiornati. L’uso di identificativi soppressi renderebbe la formalità invisibile nelle visure correnti.
- Quadro C (Soggetti): la trascrizione va eseguita “contro” il donatario (e gli eventuali terzi proprietari attuali) e “a favore” dell’opponente (coniuge o parente).
- Quadro D: in questa sezione è essenziale citare gli estremi di trascrizione della donazione originaria e gli estremi della notifica (data e ufficiale giudiziario).
Profili fiscali
L’atto di opposizione, non avendo contenuto patrimoniale traslativo immediato, sconta imposte in misura fissa. Per la trascrizione sono dovute:
- imposta ipotecaria: 200,00 euro;
- imposta di bollo: 59,00 euro (spesso assolta in modo virtuale o variabile per invii telematici);
- tassa ipotecaria: 35,00 euro (diritti di conservatoria).
Il pagamento avviene tramite modello F24 ELIDE, utilizzando i codici tributo specifici (es. T2 per l’imposta ipotecaria, 1532 per la tassa ipotecaria) e indicando il codice ufficio della conservatoria competente .
Dinamiche temporali: rinnovo e rinuncia
La gestione dell’opposizione non si esaurisce con la trascrizione iniziale.
- Rinnovo: l’opponente deve rinnovare l’atto prima della scadenza del ventennio dalla trascrizione. Il mancato rinnovo fa cessare l’effetto sospensivo, permettendo al tempo trascorso di consolidare l’acquisto dei terzi.
- Rinuncia: per “sbloccare” la commerciabilità di un bene, il legittimario può rinunciare all’opposizione con atto notarile . Tale rinuncia viene annotata a margine o trascritta (spesso con codice atto 100) per liberare l’immobile dal vincolo . A differenza della rinuncia preventiva all’azione di restituzione (problematica se fatta prima della morte del donante), la rinuncia all’opposizione è pacificamente ammessa come strumento per favorire la circolazione dei beni.

