Opposizione alla donazione: cos’è, la riforma 2025 e cosa fare oggi

Avvocato Enrico Cecchin 15 min di lettura

L’opposizione alla donazione è l’atto stragiudiziale con cui, nel vecchio sistema, il coniuge e i parenti in linea retta del donante potevano «congelare» il decorso del tempo per conservare la possibilità di recuperare un immobile donato anche dopo il suo passaggio a terzi. Con la riforma del 2025, però, il quadro è cambiato in modo radicale: la legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha abolito l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, rendendo l’opposizione uno strumento ormai residuale e privo di prospettiva futura.

Per orientarsi occorre distinguere con precisione ciò che l’opposizione era, ciò che la riforma ha cambiato e ciò che resta possibile oggi, dopo la chiusura della finestra transitoria del 18 giugno 2026. In questa guida spieghiamo tutto in modo chiaro, tanto per chi ha ricevuto o comprato un immobile donato quanto per il legittimario che teme di veder lesa la propria quota. Per l’analisi tecnica della riforma rimandiamo anche al nostro approfondimento dedicato alla riforma delle donazioni.

Cos’è l’opposizione alla donazione e a cosa serviva

Per capire l’opposizione bisogna partire dal problema che intendeva risolvere: la cosiddetta «provenienza donativa debole». Storicamente, chi acquistava (o ipotecava) un immobile che il venditore aveva a sua volta ricevuto in donazione correva un rischio: alla morte del donante, un legittimario leso nella propria quota di riserva poteva esperire l’azione di riduzione e, a seguire, l’azione di restituzione per riprendersi fisicamente il bene, anche a distanza di molti anni e anche nei confronti del terzo acquirente. Per questo gli immobili donati erano difficili da vendere e le banche erano restie a concedervi mutui.

La riforma del 2005 aveva introdotto un termine di decadenza ventennale dalla trascrizione della donazione: trascorsi vent’anni, l’azione di restituzione contro i terzi non era più esperibile. Ma la stessa legge aveva previsto un correttivo a favore dei legittimari, l’atto di opposizione alla donazione (vecchio art. 563, comma 4, c.c.): notificato al donatario e trascritto, esso sospendeva il decorso del ventennio e — potendo essere rinnovato — conservava di fatto sine die la possibilità di agire in restituzione. Era, in sostanza, il «freno a mano» del legittimario contro la stabilizzazione dell’acquisto altrui.

La riforma 2025: addio all’azione di restituzione

Con l’art. 44 della legge n. 182/2025 (in vigore dal 18 dicembre 2025), il legislatore ha preso posizione, dichiaratamente, «per stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare […] agevolando la circolazione dei beni provenienti da donazione». Ha così novellato gli articoli 561 e 563 c.c., spostando la tutela dei legittimari da «reale» (il recupero fisico del bene) a «obbligatoria» (un diritto a essere compensati in denaro).

Il nuovo art. 563 c.c.: il terzo acquirente è al sicuro

La rubrica dell’art. 563 non parla più di «azione contro gli aventi causa dai donatari»: si intitola oggi «Effetti della riduzione della donazione». Il nuovo testo stabilisce che la riduzione della donazione «non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari». In concreto:

  • se il donatario ha venduto l’immobile a un terzo a titolo oneroso, l’acquisto di quest’ultimo è definitivo e inattaccabile;
  • il legittimario leso non può più chiedere la restituzione del bene al terzo acquirente;
  • gli resta soltanto un diritto di credito verso il donatario, che dovrà compensarlo in denaro nei limiti necessari a integrare la quota di riserva.

Unica riserva: se la domanda di riduzione è stata trascritta prima dell’acquisto del terzo (art. 2652, n. 1, c.c.), vale la regola generale della priorità della trascrizione e la riduzione resta a lui opponibile.

Il nuovo art. 561 c.c.: le ipoteche «tengono»

Prima, la restituzione dell’immobile al legittimario comportava la cancellazione («purgazione») delle ipoteche iscritte dal donatario, rendendo i beni donati non finanziabili. Con la riforma, i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano efficaci anche quando il bene torna al legittimario; questi riceve il bene gravato e ha diritto a essere compensato in denaro per il minor valore. È la ragione per cui, oggi, le banche possono concedere mutui su immobili di provenienza donativa applicando i normali criteri di valutazione.

La tutela del legittimario oggi (e l’eccezione del titolo gratuito)

Dopo la riforma, la protezione del legittimario non è più «reale» ma essenzialmente economica: egli vanta un credito verso il donatario. Se il donatario è insolvente, il valore non recuperabile si detrae dalla massa (art. 562 c.c.), ma restano impregiudicate le ragioni di credito verso il donatario, che risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

Esiste però un’eccezione importante. Se il donatario ha trasferito il bene a un terzo a titolo gratuito (il cosiddetto «donatario del donatario») e risulta insolvente, quel terzo è tenuto a compensare in denaro i legittimari, ma solo nei limiti del vantaggio conseguito e senza mai perdere la proprietà del bene. La legge, cioè, privilegia chi cerca di evitare un danno rispetto a chi ha ricevuto un guadagno gratuito.

La tutela del legittimario prima e dopo la riforma 2025.
ProfiloPrima della riformaDopo la L. 182/2025
Natura della tutelaReale (recupero fisico del bene)Obbligatoria (credito in denaro)
Terzo acquirente a titolo onerosoPoteva subire la restituzione (entro 20 anni, o oltre con opposizione)Acquisto definitivo e inattaccabile
Terzo acquirente a titolo gratuitoSoggetto a restituzioneCompensa in denaro solo se il donatario è insolvente, nei limiti del vantaggio
Ipoteche del donatarioCancellate con la restituzioneRestano efficaci
Atto di opposizioneStrumento cardine, rinnovabile a tempo indefinitoResiduale: utile solo entro il 18 giugno 2026 e per i casi transitori

La finestra dei 6 mesi e la scadenza del 18 giugno 2026

La riforma si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025. Per non travolgere di colpo le posizioni pregresse, la norma transitoria (art. 44, comma 2, L. 182/2025) ha previsto una finestra di sei mesi. Per le successioni già aperte prima del 18 dicembre 2025, il vecchio regime — con la possibilità di recuperare il bene dai terzi — restava applicabile solo a condizione che, entro il 18 giugno 2026, il legittimario avesse notificato e trascritto la domanda di riduzione oppure l’atto di opposizione alla donazione.

Termine ormai scaduto

La finestra transitoria si è chiusa il 18 giugno 2026. Da quella data l’atto di opposizione non può più essere ricevuto, notificato o trascritto per conservare il vecchio regime: sarebbe giuridicamente inutile, perché diretto a esercitare un diritto — l’azione di restituzione verso i terzi — che la legge ha eliminato. Chi non si è attivato entro il termine è ormai soggetto, anche per le donazioni più risalenti, alla nuova disciplina di tutela solo economica.

Va segnalata una precisazione interpretativa rilevante: secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 6-2026/C), la finestra transitoria — e quindi la stessa opposizione — riguardava esclusivamente i casi in cui la successione del donante si fosse aperta prima del 18 dicembre 2025 (donante già deceduto). Se il donante era ancora in vita a quella data, le opposizioni eventualmente trascritte in passato sono rimaste prive di effetto e non era possibile trascriverne di nuove, poiché il diritto sottostante è stato abrogato per tutte le successioni che si apriranno da qui in avanti. Una parte della dottrina notarile ha prospettato letture più estensive, ma si tratta di questioni che, a termine scaduto, hanno ormai rilievo soltanto per il contenzioso residuo.

Donazione o testamento: due livelli di tutela

Un aspetto tecnico spesso ignorato, ma di grande rilievo pratico: la riforma ha inciso solo sulle lesioni derivanti da donazione, non su quelle derivanti da testamento. Per queste ultime, il legittimario leso conserva una tutela più forte nei confronti degli aventi causa dall’erede o dal legatario, sia pure con un termine ridotto (la trascrizione della domanda di riduzione «tardiva» passa da dieci a tre anni dall’apertura della successione, art. 2652, n. 8, c.c.).

La conseguenza, a prima vista sorprendente, è che sotto il profilo della circolazione un immobile di provenienza donativa è oggi un titolo più «sicuro» di uno di provenienza testamentaria. Un dato che ribalta un pregiudizio radicato da decenni e che va tenuto presente in ogni valutazione di acquisto.

Esempio pratico: comprare oggi una casa donata

Nel 2018 un padre dona un appartamento al figlio Marco. Oggi Marco vuole venderlo per comprarne uno più grande.

  • Prima della riforma: l’acquirente rischiava l’azione di restituzione dei fratelli di Marco e faticava a ottenere un mutuo; spesso serviva una polizza «donazione sicura».
  • Oggi: l’acquisto a titolo oneroso è definitivo. I fratelli di Marco non possono più aggredire l’immobile: potranno solo vantare un credito in denaro verso Marco. La banca finanzia senza problemi e la polizza diventa, di norma, superflua.

Cosa fare oggi: acquirenti e legittimari

Se stai comprando un immobile di provenienza donativa

Se acquisti a titolo oneroso, il rischio specifico legato alla donazione è, in linea di massima, venuto meno: il tuo acquisto è stabile e non è più esposto all’azione di restituzione. Resta buona prassi verificare i titoli di provenienza e la trascrizione di eventuali domande di riduzione anteriori (che, per la regola della priorità, ti sarebbero opponibili). L’attenzione va mantenuta solo nel caso particolare di acquisto a titolo gratuito del bene già donato.

Se sei un legittimario che teme una lesione

La tua tutela è oggi economica: dopo l’apertura della successione potrai esercitare l’azione di riduzione e chiedere al donatario la compensazione in denaro della quota lesa. Alcune accortezze restano decisive:

  • il credito verso il donatario si prescrive in dieci anni (art. 2946 c.c.): occorre attivarsi per tempo;
  • se il donatario ha disperso il ricavato, restano l’azione revocatoria (artt. 2901 ss. c.c.) e, ricorrendone i presupposti, l’azione ex art. 2929-bis c.c.;
  • quando la lesione deriva da testamento, la tutela reale è ancora attivabile: qui la tempestività nella trascrizione della domanda di riduzione fa davvero la differenza.

In ogni caso, la pianificazione preventiva del passaggio generazionale — e la scelta consapevole tra donazione e testamento — resta lo strumento più efficace per prevenire il contenzioso.

L’atto di opposizione in pratica: forma e costi

Per completezza, ricostruiamo come funzionava l’atto di opposizione: nozioni oggi utili soprattutto a chi lo ha trascritto in tempo (entro il 18 giugno 2026) e conserva quindi il vecchio regime per una successione apertasi prima della riforma.

  • Forma: atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata; non erano ammesse scritture semplici né raccomandate, che il conservatore respingeva.
  • Notificazione: al donatario e, se il bene era già stato alienato, anche ai terzi acquirenti, tramite ufficiale giudiziario.
  • Trascrizione: nei registri immobiliari, «contro» il donatario (e gli attuali proprietari) e «a favore» dell’opponente, con indicazione degli estremi della donazione e della notifica.
Costi vivi di trascrizione dell’atto di opposizione (in misura fissa), oltre a onorario notarile e spese di notifica.
VoceImporto
Imposta ipotecaria200 €
Imposta di bollo59 €
Tassa ipotecaria (diritti di conservatoria)35 €
Totale spese vive (circa)≈ 294 €

Il versamento avveniva con modello F24 ELIDE, indicando i codici tributo specifici. Trattandosi di atto privo di effetto traslativo, l’imposizione era in misura fissa. Va ribadito, però, che dopo il 18 giugno 2026 un simile atto non produce più alcun effetto conservativo.

Domande frequenti (F.A.Q.)

Si può ancora fare opposizione alla donazione nel 2026?
No. La finestra transitoria prevista dalla riforma si è chiusa il 18 giugno 2026. Dopo tale data l’atto di opposizione non può più essere ricevuto né trascritto per conservare il vecchio regime, perché è diretto a esercitare l’azione di restituzione contro i terzi, che la legge n. 182/2025 ha abolito. L’opposizione conserva rilievo solo per chi l’ha validamente trascritta entro il termine, in relazione a successioni apertesi prima del 18 dicembre 2025.
Comprare oggi una casa di provenienza donativa è sicuro?
Se l’acquisto avviene a titolo oneroso, sì: con il nuovo art. 563 c.c. il terzo acquirente non è più esposto all’azione di restituzione da parte dei legittimari e il suo acquisto è definitivo. Resta prudente verificare i titoli di provenienza e l’eventuale trascrizione anteriore di una domanda di riduzione, che per la regola della priorità della trascrizione sarebbe opponibile. Un’attenzione particolare va riservata solo all’acquisto a titolo gratuito del bene già donato.
Cosa può fare oggi il legittimario leso da una donazione?
La sua tutela è ora economica: dopo l’apertura della successione può esercitare l’azione di riduzione e ottenere dal donatario la compensazione in denaro della quota lesa. Non può più farsi restituire il bene dal terzo acquirente a titolo oneroso. Se il donatario è insolvente, restano l’azione revocatoria e l’azione ex art. 2929-bis c.c., mentre il terzo acquirente a titolo gratuito può essere chiamato a compensare i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito.
La riforma vale anche per le donazioni fatte molti anni fa?
Sì. La nuova disciplina si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 e, decorsa la finestra transitoria del 18 giugno 2026, anche alle donazioni pregresse per le quali non sia stata tempestivamente trascritta una domanda di riduzione o un atto di opposizione. In pratica, oggi anche le donazioni più risalenti ricadono nel regime di tutela puramente economica dei legittimari.
Serve ancora la polizza «donazione sicura» per ottenere un mutuo?
Di regola no. Con la riscrittura degli artt. 561 e 563 c.c., le ipoteche iscritte dal donatario restano efficaci e il terzo acquirente a titolo oneroso non è più aggredibile: sono venuti meno i due rischi che rendevano gli immobili donati difficilmente finanziabili. Le banche possono quindi concedere mutui con i normali criteri, e la polizza risulta in genere superflua, salvo casi particolari legati ad acquisti a titolo gratuito.
È più sicuro un immobile ricevuto per donazione o per testamento?
Dopo la riforma, sotto il profilo della circolazione è paradossalmente più sicuro un immobile di provenienza donativa. La riforma ha infatti eliminato la tutela reale del legittimario solo per le lesioni da donazione, mentre per quelle da testamento resta attivabile l’azione nei confronti degli aventi causa dall’erede o dal legatario, sia pure entro un termine ridotto a tre anni dall’apertura della successione.

Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e riflette la normativa vigente alla data di aggiornamento (luglio 2026), inclusa la legge n. 182/2025; non costituisce parere o consulenza legale. Ogni situazione dipende dalla data della donazione, dell’eventuale successione e delle trascrizioni: per una valutazione del caso concreto è necessaria un’analisi professionale individuale.

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L’autore

Avvocato Enrico Cecchin

Avvocato a Cittadella (PD), titolare dello Studio Legale Castello, si occupa di successioni, diritto immobiliare e protezione del patrimonio e della persona, con consulenza in studio e online.

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