Rinuncia all’azione di riduzione: cosa comporta e in quali casi è possibile
Nel diritto successorio la legge riserva a determinati familiari stretti — i legittimari (coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti; art. 536 c.c.) — una quota del patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima o di riserva. Questi soggetti non possono essere esclusi dall’eredità, nemmeno per volontà del testatore. Ma cosa succede se un testamento o una donazione ledono questa quota? Lo strumento di tutela è l’azione di riduzione. In questa guida vediamo come funziona, come e quando il legittimario può rinunciarvi, e cosa cambia con la riforma delle donazioni del 2025.
L’azione di riduzione: cos’è e come funziona
L’azione di riduzione (artt. 553 e seguenti c.c.) permette al legittimario di far valere il proprio diritto quando la quota di legittima è stata intaccata da disposizioni testamentarie (eredità o legati) o da donazioni. Un punto va chiarito subito: l’azione non mira a dichiarare nullo il testamento o la donazione. Tali atti restano validi, ma diventano inefficaci nei confronti del legittimario che agisce, e solo nella misura necessaria a reintegrare la sua quota. In pratica si “riducono” le disposizioni lesive per ricostituire la parte di patrimonio spettante per legge. È un’azione personale, da esercitare contro i beneficiari delle disposizioni lesive (eredi, legatari o donatari).
Esempio di azione di riduzione
Tizio muore lasciando un unico figlio, Caio, e un patrimonio di 200.000 €. Per legge a Caio spetta una quota di legittima pari a metà del patrimonio (100.000 €). Tizio però nomina erede universale l’amico Sempronio, lasciandogli tutti i 200.000 €. Caio, legittimario leso, può esercitare l’azione di riduzione contro Sempronio: se il giudice accoglie la domanda, la disposizione a favore di Sempronio diventa inefficace per 100.000 €, e Caio ottiene la quota che gli spetta.
La rinuncia all’azione di riduzione
Una volta deceduto il parente (il de cuius), il legittimario può decidere di non agire e di rispettare la volontà del defunto, anche se lesiva: può cioè rinunciare all’azione di riduzione. Con questo atto abdica al diritto di contestare il testamento o le donazioni, che diventano così definitivi.
La legge però vieta categoricamente la rinuncia finché il donante o il testatore è ancora in vita. La norma cardine è l’articolo 557, comma 2, del Codice Civile, secondo cui i legittimari «non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione». Questa disposizione specifica si salda con il divieto generale dei patti successori (art. 458 c.c.), che rende nullo qualsiasi accordo su una successione non ancora aperta. La ratio è proteggere il legittimario da pressioni e garantirne la piena libertà di scelta, esercitabile solo quando il diritto è divenuto attuale, cioè dopo la morte del de cuius.
In che forma si rinuncia: forma libera e comportamenti concludenti
A differenza della rinuncia all’eredità, che richiede un atto formale davanti a notaio o cancelliere, la rinuncia all’azione di riduzione è a forma libera. Può quindi essere espressa, ma anche tacita, cioè desunta da comportamenti inequivocabili e incompatibili con la volontà di agire. Attenzione: la semplice inerzia non basta: occorre una condotta univoca, e finché non è maturata la prescrizione il legittimario conserva il diritto di agire.
Esempio di rinuncia tacita
Una madre lascia la maggior parte dei suoi beni a uno dei due figli, ledendo la quota dell’altro. Quest’ultimo, pur consapevole della lesione, non solo non agisce in giudizio, ma presta il proprio consenso esplicito alla vendita di un immobile ereditario da parte del fratello beneficiato, senza sollevare alcuna pretesa. Un tale comportamento può essere interpretato dal giudice come rinuncia tacita all’azione di riduzione.
La tutela dei creditori del rinunciante
Cosa succede se un legittimario indebitato rinuncia all’azione di riduzione, impedendo così ai creditori di soddisfarsi su beni che potrebbe recuperare? La legge protegge i creditori con due strumenti coordinati:
- l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), con cui i creditori chiedono al giudice di dichiarare la rinuncia inefficace nei loro confronti;
- l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), con cui — rimosso l’ostacolo — si sostituiscono al legittimario inerte ed esercitano al suo posto l’azione di riduzione, fino al soddisfacimento del credito.
L’azione di restituzione e la riforma delle donazioni 2025
Un tempo, ottenuta la riduzione, se i beni donati erano stati nel frattempo venduti a terzi il legittimario poteva recuperarli con l’azione di restituzione contro il terzo acquirente. Questo “diritto di seguito” rendeva incerta la circolazione degli immobili di provenienza donativa (difficili da vendere o da ipotecare). Per attenuare il problema, la prassi utilizzava l’opposizione alla donazione e la sua rinuncia.
Sul piano pratico, questo significa due cose. Primo: la vecchia rinuncia preventiva all’azione di restituzione (o all’opposizione) mentre il donante è in vita non ha più utilità, perché il rimedio verso i terzi è stato soppresso e l’immobile di provenienza donativa è oggi protetto per legge. Secondo: resta comunque fermo che, finché vive il donante, non è possibile rinunciare all’azione di riduzione (art. 557, comma 2, c.c.).
Un caso particolare: il legato in sostituzione di legittima
Il testatore può lasciare a un legittimario un bene specifico (un legato) con la formula “in sostituzione della legittima” (art. 551 c.c.). La clausola pone il legittimario di fronte a una scelta netta:
- accettare il legato: acquisisce la proprietà del bene ma perde il diritto di chiedere altro, anche se il legato vale meno della quota di legittima, e non acquista la qualità di erede;
- rinunciare al legato: rifiuta il bene e può esercitare l’azione di riduzione per ottenere l’intera quota di legittima in denaro o altri beni.
Il legittimario non può avere entrambe le cose: la rinuncia al legato è l’atto che “sblocca” la riduzione. Se il legato ha per oggetto beni immobili, la rinuncia deve essere fatta per iscritto, a pena di nullità. Va ricordato, più in generale, che il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota riservata ai legittimari (art. 549 c.c.): è il principio di intangibilità della legittima, di cui il legato sostitutivo costituisce l’unica eccezione ammessa dalla legge.
Esempio di legato in sostituzione di legittima
Un padre con un patrimonio di 1.000.000 € e due figli, Anna e Marco, lascia ad Anna un appartamento del valore di 300.000 € “in sostituzione della sua legittima”. La quota di legittima di Anna sarebbe pari a circa 333.333 € (un terzo). Anna deve scegliere: prendere l’appartamento da 300.000 € accontentandosi e rinunciando alla differenza, oppure rinunciare all’appartamento e agire in riduzione per ottenere la piena quota di 333.333 €.
La gestione dei diritti dei legittimari è materia complessa: distinguere azione di riduzione, rinuncia, legato sostitutivo e — oggi — la nuova disciplina delle donazioni è essenziale sia per pianificare una successione sia per tutelare i propri diritti. Utile inquadrare il tutto nel contesto della pianificazione successoria e delle regole della successione legittima.
Domande frequenti (F.A.Q.)
Si può rinunciare all’azione di riduzione prima della morte del donante?
In che forma si rinuncia all’azione di riduzione?
I miei creditori possono opporsi alla mia rinuncia?
Dopo la riforma 2025 posso ancora riprendere il bene donato da chi lo ha comprato?
Che differenza c’è tra rinuncia all’azione di riduzione e rinuncia all’eredità?
Ho ricevuto un legato “in sostituzione di legittima”: devo per forza accettarlo?
Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. L’ammissibilità e gli effetti della rinuncia all’azione di riduzione, così come l’applicazione della riforma delle donazioni 2025, dipendono dal caso concreto: per una valutazione personalizzata è necessaria un’analisi professionale individuale.
Devi tutelare la tua quota di legittima o valutare una rinuncia?
info@studiolegalecastello.it · tel. 049 825 8573 · Cittadella (PD)
