rinuncia eredità

Come rinunciare all’eredità? È bene farlo o no?

Ricevere un’eredità non significa solo acquisire beni, ma anche potenziali debiti. Se temi che il passivo superi l’attivo, o semplicemente non desideri subentrare nella posizione del defunto, potresti valutare di rinunciare all’eredità. Si tratta di un atto giuridico formale, disciplinato dal Codice Civile (art. 519 e segg.), che permette a chi è chiamato a ereditare di rifiutare tale chiamata. Comprendere come rinunciare all’eredità, rispettando procedure e tempistiche, è un aspetto cruciale del diritto successorio per evitare conseguenze indesiderate. Questa guida completa spiega come fare, cosa comporta e quando è la scelta giusta.

Rinunciare all’eredità: come si fa?

La rinuncia all’eredità è una dichiarazione unilaterale con cui il chiamato all’eredità manifesta la volontà di non accettarla. Per essere valida, la legge richiede una forma specifica e solenne (ad substantiam):

  1. Dichiarazione formale: la volontà di rinunciare all’eredità deve essere espressa davanti a un notaio oppure al cancelliere del tribunale competente per territorio (quello del luogo di apertura della successione, solitamente l’ultimo domicilio del defunto). Non è valida una semplice scrittura privata.
  2. Rappresentanza: la dichiarazione può essere fatta anche tramite un rappresentante, purché munito di procura speciale notarile che specifichi l’atto da compiere, o di una procura generale che includa espressamente questo potere.
  3. Registrazione: l’atto di rinuncia viene poi inserito nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale. Questa formalità serve a rendere la rinuncia conoscibile e opponibile ai terzi (es. creditori).

A differenza dell’accettazione, che può anche tacita , la rinuncia deve sempre essere espressa e formale.

Chi può rinunciare all’eredità?

Solo chi è chiamato all’eredità (ossia chi ha il diritto di accettarla) può rinunciarvi. Vediamo ora i casi specifici.

Persone capaci

Maggiori d’età in pieno possesso delle loro facoltà possono rinunciare autonomamente.

Minori e incapaci

Per i minorenni, gli interdetti (ovvero le persone dichiarate legalmente incapaci di agire), gli inabilitati o le persone sotto amministrazione di sostegno, la rinuncia è considerata un atto di straordinaria amministrazione. Pertanto, deve essere fatta dal loro rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno) solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice tutelare.

Senza tale autorizzazione, l’atto di rinuncia è annullabile.

Esempio

Tizio muore lasciando un patrimonio consistente ma anche alcuni debiti. I suoi eredi per legge sono i due figli, Caio e Sempronio. Caio ha una situazione finanziaria difficile e molti creditori personali. Per evitare che l’eredità venga “aggredita” dai suoi creditori e per non accollarsi i debiti di Tizio, Caio decide di rinunciare all’eredità. Fa la dichiarazione formale davanti al cancelliere del tribunale. Caio ha un figlio, Mevio. Di conseguenza, poiché Caio ha rinunciato, la sua quota non va ad accrescere quella di Sempronio. Invece, per il meccanismo della rappresentazione, la quota di Caio viene devoluta direttamente a suo figlio Mevio. Sarà Mevio (o il suo rappresentante legale se minorenne) a decidere se accettare o meno la quota di eredità originariamente spettante a Caio.

Quando e a quali condizioni si può rinunciare all’eredità?

Le tempistiche e le condizioni sono fondamentali: vediamole ora nel dettaglio.

Solo dopo l’apertura della successione

È possibile rinunciare all’eredità solo dopo la morte del de cuius. L’articolo 458 del Codice Civile vieta espressamente i patti successori, rendendo nulla qualsiasi rinuncia fatta mentre la persona della cui eredità si tratta è ancora in vita. La ragione è evitare che si disponga di diritti futuri, incerti e potenzialmente non valutati appieno.

Termine generale

Il diritto di rinunciare si prescrive nello stesso termine del diritto di accettare, ovvero dieci anni dall’apertura della successione.

Termine giudiziale (actio interrogatoria)

Chiunque vi abbia interesse (es. creditori dell’eredità, altri chiamati) può chiedere al tribunale di fissare un termine più breve entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia. Se il chiamato lascia scadere questo termine senza esprimersi, perde irrevocabilmente il diritto di accettare (e quindi anche di rinunciare), come se avesse rinunciato. 

Approfondisci il tema dell’actio interrogatoria.

Esempio

Tizio muore senza testamento. L’unico erede è suo nipote Caio, che vive all’estero ed è poco informato sulla situazione patrimoniale dello zio. I creditori di Tizio, sapendo dell’esistenza di Caio, chiedono al tribunale di fissargli un termine per accettare o rinunciare (actio interrogatoria). Il tribunale fissa un termine di 4 mesi. Caio riceve la notifica ma, per negligenza, lascia scadere il termine senza fare alcuna dichiarazione.

Caio perde irrevocabilmente il diritto di accettare l’eredità, ed è come se avesse rinunciato. L’eredità sarà devoluta, quindi, ai chiamati successivi.

Impossibilità di rinunciare dopo l’accettazione

Una volta che l’eredità è stata accettata, espressamente o tacitamente (es. vendendo un bene ereditario, usando fondi ereditari, volturando immobili a proprio nome), non è più possibile rinunciare. Vale il principio semel heres, semper heres: una volta erede, si è eredi per sempre.

Decadenza dal diritto di rinuncia

Si perde la possibilità di rinunciare (e si diventa eredi puri e semplici) anche in specifici casi previsti dalla legge:

  • se il chiamato ha sottratto o nascosto beni appartenenti all’eredità;
  • se il chiamato è nel possesso di beni ereditari e non fa l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione (o dalla notizia della devoluzione), o se, fatto l’inventario, non dichiara di accettare con beneficio d’inventario o di rinunciare entro i successivi 40 giorni.

Nessuna rinuncia parziale, condizionata o a termine

La rinuncia deve essere totale e incondizionata. Qualsiasi rinuncia fatta solo per una parte dell’eredità, sotto condizione, o con un termine iniziale o finale è nulla. Questo per garantire la chiarezza e l’integrità dell’accettazione o del rifiuto dell’eredità.

Non si può, quindi:

  • Rinunciare solo a una parte dell’eredità (es. solo ai debiti);
  • Porre condizioni alla rinuncia (es. “rinuncio se…”);
  • Fissare un termine per la rinuncia (es. “rinuncio fino a…”). 

Una rinuncia parziale, condizionata o a termine è nulla.

Esempio

Tizio muore lasciando a Caio un appartamento e un pacchetto di azioni con un valore incerto ma potenzialmente basso, oltre a diversi debiti. Caio va dal notaio e dichiara: “Intendo rinunciare all’eredità di Tizio, limitatamente al pacchetto di azioni e ai debiti, ma voglio tenere l’appartamento”. Questa dichiarazione è nulla. La legge non ammette rinunce parziali. Caio è ancora considerato un “chiamato all’eredità” e dovrà fare una nuova dichiarazione valida (di accettazione o rinuncia totale) entro i termini. Lo stesso accadrebbe se dicesse “Rinuncio a condizione che mia sorella Sempronia paghi i debiti”.

Cosa comporta rinunciare all’eredità?

La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Le conseguenze principali sono:

  • non si acquisisce la qualità di erede;
  • non si acquisiscono i beni e i crediti ereditari;
  • non si risponde dei debiti ereditari.

La quota del rinunciante viene devoluta ad altri soggetti secondo un ordine ben preciso: 

  • rappresentazione: ai discendenti del rinunciante (se applicabile);
  • accrescimento: agli altri coeredi o chiamati dello stesso grado;
  • chiamati successivi: ai parenti di grado successivo secondo le regole della successione legittima;
  • Stato: in mancanza di altri successibili.

Si può cambiare idea?

Rinunciare a un’eredità è una decisione solitamente definitiva, ma la legge prevede alcune circostanze specifiche in cui è possibile riconsiderare questa scelta. È fondamentale, tuttavia, comprendere che non si tratta di un ripensamento libero e incondizionato, bensì di percorsi giuridici distinti, l’impugnazione e la revoca, ognuno con presupposti e conseguenze ben precise. Vediamo quindi in quali casi e a quali condizioni è possibile “cambiare idea” dopo aver formalizzato una rinuncia all’eredità.

Impugnazione

La rinuncia può essere impugnata solo se è frutto di violenza o dolo (ovvero l’inganno), entro 5 anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo. Non è invece ammessa l’impugnazione per errore, specificamente il caso dell’errore-vizio, ovvero l’errore di valutazione sulla convenienza. Se si temono debiti nascosti, lo strumento corretto non è rinunciare e poi pentirsi, ma accettare con beneficio d’inventario. L’errore ostativo, ovvero l’errore nella manifestazione esteriore della volontà, potrebbe invece, secondo alcuni interpreti, portare all’annullabilità.

Revoca

Chi ha rinunciato può revocare la rinuncia e accettare l’eredità, ma solo a due condizioni:

  1. Non sia ancora decorso il termine di prescrizione di 10 anni per accettare;
  2. L’eredità non sia già stata accettata nel frattempo da un altro chiamato a seguito della rinuncia.

La revoca non pregiudica i diritti acquisiti da terzi sui beni ereditari nel periodo tra la rinuncia e la successiva accettazione.

Esempio

Tizio muore, i suoi eredi sono i fratelli Caio e Sempronio. Caio, temendo debiti nascosti, rinuncia formalmente all’eredità un mese dopo la morte di Tizio. Due anni dopo, Sempronio (che non ha ancora accettato) scopre che Tizio aveva un ingente credito che nessuno conosceva, rendendo l’eredità molto vantaggiosa. Caio si pente della sua rinuncia. Poiché non sono ancora passati 10 anni dalla morte di Tizio, e Sempronio (l’altro chiamato) non ha ancora accettato l’eredità, Caio può revocare la sua precedente rinuncia e accettare l’eredità. Se, invece, Sempronio avesse già accettato l’eredità nel frattempo (acquisendo quindi anche la quota di Caio per accrescimento), Caio non potrebbe più revocare la sua rinuncia.

Cosa succede se chi rinuncia ha debiti? 

Se la rinuncia all’eredità danneggia i creditori personali del rinunciante, impedendo loro di soddisfarsi sui beni che il loro debitore avrebbe ereditato, questi possono agire. L’art. 524 c.c. prevede che i creditori possano farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante, ma al solo scopo di potersi soddisfare sui beni ereditari fino all’ammontare dei loro crediti. Si tratta di un rimedio autonomo, specifico per questa situazione. È importante notare che il rinunciante non diventa erede per effetto di questa azione; la rinuncia resta valida per lui, ma diventa inefficace nei confronti dei creditori autorizzati. L’azione si prescrive in 5 anni dalla rinuncia.

Esempio

Tizio muore lasciando un’eredità attiva, quindi con beni superiori ai debiti. Suo figlio ed erede, Caio, ha, però, ingenti debiti personali verso un fornitore, Filano. Per evitare che Filano possa pignorare i beni ereditati, Caio rinuncia all’eredità di Tizio.

Filano, vedendo pregiudicate le sue ragioni di credito dalla rinuncia di Caio, può chiedere al giudice l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e per conto di Caio. Attenzione: questo non fa diventare Caio erede. La rinuncia di Caio resta valida nei suoi confronti (non risponderà dei debiti ereditari, ad esempio). Tuttavia, Filano potrà soddisfarsi sui beni ereditari che sarebbero spettati a Caio, fino a coprire il proprio credito. Questa azione di Filano si prescrive in 5 anni dalla data della rinuncia di Caio.

Quanto costa rinunciare all’eredità?

Rinunciare all’eredità comporta dei costi, che è bene conoscere in anticipo. Questi possono variare leggermente, ma includono principalmente:

  • Imposta di registro: la rinuncia all’eredità è soggetta a imposta di registro in misura fissa, attualmente pari a €200,00;
  • Marca da bollo: marca da €16,00 da applicare sull’atto di rinuncia;
  • Diritti di cancelleria: se la rinuncia avviene presso la cancelleria del Tribunale, sono dovuti tributi speciali e diritti di copia;
  • Onorario del notaio: se si sceglie di effettuare la rinuncia tramite atto notarile, a questi costi si aggiungerà l’onorario del notaio, che varia in base alla complessità dell’atto e al professionista. È consigliabile richiedere un preventivo.

È sempre opportuno informarsi preventivamente presso la cancelleria del Tribunale o presso il notaio prescelto per avere un quadro preciso dei costi da sostenere.

Rinuncia all’eredità vs altri atti

Attenzione a non confondere la rinuncia all’eredità con:

  • Rinuncia all’azione di riduzione: atto con cui l’erede legittimario rinuncia a far valere la sua quota di riserva lesa;
  • Rinuncia al legato: rifiuto di un bene o diritto specifico lasciato tramite testamento (legato), che si acquista di norma automaticamente salvo rinuncia;
  • Patti successori rinunciativi: sono nulli tutti quegli accordi o atti unilaterali con cui un soggetto dispone dei diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta, o rinuncia agli stessi. La rinuncia all’eredità è valida solo se compiuta dopo la morte del de cuius.

Rinunciare all’eredità: conviene?

La decisione se rinunciare all’eredità dipende dalla specifica situazione patrimoniale del defunto. Se è noto o si sospetta fortemente che i debiti superino il valore dei beni, la rinuncia è spesso la scelta più prudente per proteggere il proprio patrimonio personale. Quindi, come rinunciare all’eredità correttamente? Questa operazione richiede attenzione alle forme (notaio o cancelliere) e ai termini (inclusi quelli di decadenza).

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