Cambiale e incapacità naturale

Immaginiamo una persona che, sebbene non interdetta o inabilitata giudizialmente, si ritrovi in una condizione tale da vedere la propria capacità di intendere e di volere grandemente scemata, a causa – ad esempio – di una malattia in evoluzione. Ipotizziamo, poi, che questo soggetto si impegni nei confronti di un altro attraverso la sottoscrizione di un titolo di credito, quale la cambiale, che, per sua natura, può girare passando di mano in mano (le cosiddette “girate”).

Come affrontare un caso così delicato, dove la persona vulnerabile può subire un pregiudizio, a volte anche particolarmente grave?

È noto che un soggetto che si trovi in una situazione, anche transitoria, in cui sia incapace di intendere e di volere, viene tutelato dal nostro ordinamento mediante l’art. 428 c.c., che parla, per questi casi, di incapacità naturale. La conseguenza diretta è la possibilità, per il diretto interessato, per i suoi eredi e per gli aventi causa, di chiedere l’annullamento di tali atti, se da questi ultimi deriva un grave pregiudizio. Vedremo tale questione più in dettaglio tra poco.

Ma questa circostanza è così pregnante anche per i titoli di credito e, nel caso d’interesse, della cambiale?

Al fine di trovare una risposta, gli aspetti da indagare riguarderanno:

  1. la disciplina speciale delle cambiali;
  2. lo stato di incapacità naturale del soggetto emittente;
  3. le conseguenze per i terzi.

1. La disciplina speciale delle cambiali

La legge cambiaria, istituita con regio decreto del 14 dicembre 1933, n. 1669 (l. camb.) non disciplina direttamente il caso di soggetto incapace naturale.

Un primo elemento viene comunque fornito dall’art. 7 l. camb.:

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Dall’articolo si ricava che:

1) esistono categorie di soggetti che non possono obbligarsi cambiariamente, non specificando altro in tal senso;

2) nel caso in cui siano coinvolti più di due soggetti, e nel caso in cui una singola dichiarazione sia viziata per incapacità, le altre comunque rimangono valide (tale concetto è conosciuto anche come “principio di autonomia delle obbligazioni cambiarie”).

Il concetto di incapacità è nuovamente citato dall’art 10 l. camb., ma limitatamente ai casi di incapacità legale:

Il genitore o il tutore non autorizzato all’esercizio del commercio per conto del minore o dell’interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l’autorizzazione del tribunale, l’altro con l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l’una e l’altra anche di carattere generale.

Anche in questo caso, come anticipato, nulla circa l’incapacità naturale.

L’evidente ratio delle norme è rivolta alla tutela della persona in stato di incapacità (legale), avendo cura di mantenere comunque intatto il valore del titolo per i successivi prenditori nei confronti dei rapporti sorti con i “non incapaci”.

 2. Lo stato di incapacità naturale del soggetto emittente

Non trovando specifico conforto nella legge cambiaria, la soluzione va ricercata nella disciplina del codice civile.

Il tema dell’incapacità naturale è estremamente vasto e qui verrà affrontato in maniera sintetica.

In un caso come quello ipotizzato nell’introduzione di questo articolo, lo stato di incapacità naturale pone il soggetto in una condizione psicologica perturbata,che pur non causata da una malattia vera e propria che ne obliteri la volontà, costituisce comunque un concreto ostacolo alla sua cosciente formazione.

L’alterazione dello stato psichico, poi,deve esistere nel momento di emissione del titolo, cioè quando il supporto cartaceo comincia a circolare. La ragione è molto semplice: nel momento in cui la cambiale circola, questa esce dalla sfera di controllo di chi l’ha emessa e sottoscritta, non potendo essere bloccata.

Quanto alla prova dell’incapacità, questa può essere raggiunta con assoluta libertà di mezzi, anche se l’intervento di un CTU risulta, per la scienza da analizzare, opportuno.L’indagine ha profili di valutazione eminentemente medici e spesso di non facile analisi, quindi, a maggior ragione, nemmeno un notaio può garantire con assoluta certezza la perfetta capacità delle parti presenti dinnanzi a lui (Cass. 203/1967).

La conseguenza dell’accertata incapacità naturale comporta, secondo l’art. 428 c.c. la sanzione dell’annullabilità per gli atti, laddove abbiano arrecato grave pregiudizio all’incapace (co. 1).

Al secondo comma si rinviene la disciplina per l’annullabilità dei contratti, prevedendo, in addizione al primo comma, la malafede della controparte. Parte della dottrina ritiene che l’emissione della cambiale sia da ricondurre al comma secondo, onerando quindi l’incapace naturale della prova della malafede del giratario. Come si vedrà, tale ricostruzione non è accettabile.

3. Le conseguenze per i prenditori

L’assenza di norme speciali sul punto rimanda all’analisi dell’art. 1993 c.c. che disciplina il peculiare regime delle eccezioni in materia di titoli di credito.

Infatti, la cambiale che dal primo prenditore giunga nelle mani di un soggetto successivo attraverso le girate, tronca nei confronti di quest’ultimo la possibilità, per il debitore originario, di invocare eccezioni personali contro costui, se estraneo al rapporto sottostante.

Da tale peculiarità deriva un duplice regime per le eccezioni:reali, opponibili a qualunque possessore, e personali, opponibili al singolo possessore.

Tornando allo stato di incapacità del soggetto, il primo comma dell’art. 1993 c.c. espressamente prevede l’opponibilità del difetto di capacità erga omnes.

Anche in questo caso la mancata precisazione del tipo di incapacità lascia un margine interpretativo. Giurisprudenza maggioritaria, anche se risalente (Cass. 522/1971) innanzitutto attribuisce all’emissione della cambiale natura di atto unilaterale, con conseguente sufficienza della prova del grave pregiudizio e configura, poi,la relativa eccezione opponibile erga omnes.

Esiste tuttavia una parte minoritaria della dottrina che considera l’incapacità naturale avente natura personale e quindi non opponibile ai terzi; seguendo tale interpretazione, l’annullabilità è subordinata all’accertamento della malafede della controparte, come previsto dall’art. 2 dell’art. 428 c.c. andando in parte a sovrapporsi alla previsione del dolo previsto dal secondo comma dell’art. 1993 c.c.

A parere dello scrivente, aderendo alla giurisprudenza maggioritaria, la qualificazione reale dell’eccezione data da incapacità naturale è da preferirsi per tre ordini di motivi;

  • la formazione stragiudiziale di un titolo esecutivo giustifica una maggior propensione alla tutela del ‘soggetto debole’, il quale potrebbe vedersi instaurare contro un procedimento esecutivo senza alcun vaglio preliminare da parte di un soggetto terzo;
  • il rafforzamento della cambiale, attraverso la sua circolazione, tutela comunque i successivi prenditori, i quali, anche laddove fossero ignari della condizione di incapacità dell’emittente, avrebbero comunque possibilità di agire nei confronti del proprio girante;
  • infine, legare l’opponibilità al terzo al suo stato di mala fede, comporterebbe il rischio concreto di abuso dell’astrazione del titolo, ossia di girate dolosamente finalizzate ad ottenere l’inopponibilità formale del titolo, caricando sull’emittente l’onere di provare tali circostanze.

In conclusione l’eccezione di incapacità naturale del sottoscrittore ha natura reale e non personale. Conseguentemente, tale eccezione, una volta raggiunta la prova dell’incapacità naturale al momento dell’emissione,è opponibile a tutti i prenditori, compresi anche i successivi portatori, anche in buona fede.

SLC

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