Brevissimo compendio della disciplina della rinuncia all’eredità.

Caratteristiche

La rinuncia è l’atto attraverso il quale un soggetto chiamato all’eredità, vi rinuncia.

Uno dei punti che spesso generano perplessità riguarda il momento nel quale la rinuncia può essere validamente compiuta: ciò può avvenire solo dopo l’apertura della successione (alla morte del de cuius), nessuna rinuncia può esistere prima!

Tale divieto è posto dall’art. 458 c.c. “Divieto di patti successori”, precisamente “[..] È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora  aperta, o rinunzia ai medesimi.” La ragione che sta alla base di una tale scelta è evitare che un individuo possa compiere atti giuridici dispositivi dei quali non sia pienamente consapevole data la lontananza e imprevedibilità degli stessi.

Nonostante tale divieto, nella prassi si è visto sistematicamente l’utilizzo di tali patti rinunciativi, spesso a svantaggio delle figlie, le quali si trovavano nella condizione di pressione sociale e familiare (considerata naturale) di dover rinunciare anzitempo all’eredità così da mantenere integro il compendio immobiliare dei genitori a vantaggio dei fratelli.

Tali patti, si ripete, sono nulli.

Il chiamato che sia diventato erede non può più rinunciarvi (semel heres semper heres).

Determinanti, in questi frangenti, i casi di accettazione tacita dell’eredità: atti di gestione della stessa incompatibili con la volontà di rinunciare comportano l’accettazione.

Nei casi di incapacità legale (minore età, tutela, curatela, amministrazione di sostegno) è da ricordare come la rinuncia sia un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, conseguentemente sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, diversamente l’atto sarà annullabile.

Una rinuncia afflitta da un vizio non è da considerarsi quale accettazione, ben potendo il soggetto riproporre l’atto correttamente.

La dichiarazione va fatta ad un notaio o al cancelliere del tribunale territorialmente competente, anche a mezzo di rappresentate, il quale dovrà essere munito di procura speciale o, in caso di procura generale, ivi dovrà essere espressamente previsto tale potere.

L’atto rinunciativo non può essere parziale, condizionato o a termine, ciò anche al fine di evitare, per differenza, accettazioni impure. Dottrina e giurisprudenza si scontrano sull’effetto che la rinuncia ha sulla vocazione testamentaria e legittima. La dottrina, infatti, ritiene che la rinuncia sia unica e coprente, mentre la giurisprudenza ammette una rinuncia alla vocazione testamentaria conservando la possibilità di chiedere l’esecuzione della successione legittima.

Effetti

L’effetto della rinuncia retroattivo, chi rinuncia, quindi, si considera come mai chiamato all’eredità. Se da questo atto deriva un pregiudizio per i creditori del rinunciante, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità per conto del primo. Pur simile all’azione surrogatoria e revocatoria, è da considerarsi rimedio autonomo e pertanto esperibile soltanto nei casi previsti.

Patologia dell’atto

Mentre non vi è dubbio sull’impugnabilità dell’atto per violenza o dolo, quanto all’errore bisogna distinguere tra errore-vizio ed errore ostativo. Il primo è sicuramente escluso dalla natura dell’istituto: non è ammissibile che il soggetto ritorni sui suoi passi dopo aver rinunciato all’eredità per aver fatto male i conti. Egli avrebbe dovuto, in tal caso, accettare con beneficio di inventario, così da essere tenuto indenne da una eventuale damnosa hereditas. In caso di errore ostativo, ossia di errore sulla esternazione di volontà, l’atto sarà annullabile.

È prevista la revocabilità della rinuncia entro il termine di prescrizione (10 anni poiché legato alla prescrizione del parallelo diritto di accettazione) e se nel frattempo non vi sia stata accettazione da parte di altri eredi.

Determinati comportamenti del soggetto comportano la decadenza dal diritto di rinuncia, come nel caso egli abbia sottratto o nascosto i beni ereditari o se nel possesso di questi non abbia fatto l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione e non abbia fatto nei 40 giorni successivi la dichiarazione di rinuncia o accettazione.

SLC