Il diritto di ripensamento

Capita molto frequentemente che, navigando su internet, ci si imbatta in un oggetto che a prima vista sembra perfetto per le nostre esigenze; oppure che uscendo di casa si incontri un rappresentante che ci presenta un acquisto apparentemente molto vantaggioso; oppure ancora che un agente cosiddetto “porta a porta” venga a casa nostra a proporci una soluzione contrattuale interessante.

Molte volte l’accordo (e quindi il successivo acquisto) lascia completamente soddisfatto l’acquirente, ma a volte può capitare che il bene che viene recapitato a casa successivamente non sia esattamente come immaginato o non rispecchi le qualità che sono state promesse in sede di contrattazione.

Come fare, in questi casi?

 

Chiunque acquisti un bene per scopi estranei alla propria attività professionale viene definito “consumatore” e pertanto beneficia di una normativa ad hoc specifica, che prende il nome di Codice dei Consumatori.

 

Tale insieme di disposizioni tratta in maniera precisa, anche i casi di acquisto definiti “fuori dai locali commerciali” (in sostanza, fuori dal negozio). La ratio è chiara: acquistando fuori dal negozio il consumatore non ha potuto vagliare attentamente tutti gli aspetti che solitamente è in grado di considerare, perché non ha la possibilità di visionare personalmente il bene. Non solo: nelle vendite fuori dagli esercizi commerciali spesso sono utilizzate tecniche di vendita particolarmente incisive, capaci di condizionare la determinazione dell’acquirente.

 

La norma cardine che viene in aiuto in queste specifiche circostanze è l’articolo 52 del codice del consumo, che statuisce quanto segue:

 

“1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57.

  1. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:
  2. a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
  3. b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni […]
  4. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall’acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine.”

 

Attenzione. È facile confondere il concetto di diritto di recesso del codice del consumo (comunemente definito come “diritto di ripensamento”) con quello, diverso e più ampio, di diritto di recesso previsto dal codice civile. La differenza fondamentale è da ritrovarsi nel periodo di tempo nel quale si può esercitare l’uno o l’altro.

Il diritto di ripensamento, infatti, è un diritto che permette al consumatore di ripensare alla scelta fatta entro 14 giorni dalla stipula di un qualsiasi contratto di fornitura o di acquisto. Il diritto di recesso riguarda direttamente l’annullamento, anticipato il più delle volte, di un contratto, secondo metodi e clausole che sono comunque definite in modo specifico all’interno del contratto stesso.

 

Il diritto di ripensamento deve essere espresso e presente nel modulo contrattuale che ci si accinge a sottoscrivere; nel caso in cui tale clausola non fosse presente, è possibile esercitare il proprio diritto di ripensamento non più entro 14 giorni, ma entro 12 mesi.

 

Ricapitolando, il diritto di ripensamento, si esprime

 

  • con dichiarazione unilaterale del consumatore (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite fax, al fine di avere una prova dell’effettivo invio);
  • senza alcun tipo di obbligo o penalità (salvo l’obbligo relativo al pagamento del costo diretto della spedizione di restituzione, ai sensi dell’art. 57 del codice del consumo);
  • senza alcuna giustificazione;
  • con l’obbligo, da parte del venditore, di restituire qualsiasi somma versata anticipatamente (salvo i costi supplementari richiesti espressamente dal consumatore qualora sia stato scelto un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista, ai sensi dell’art. 56 del codice del consumo).

 

È importante fare attenzione al tempo, dato a disposizione dal consumatore, per esercitare il proprio diritto di ripensamento, cioè 14 giorni, e dal momento del suo decorso. Se per i contratti di fornitura di servizi i 14 giorni decorrono dal momento della sottoscrizione del contratto, per i contratti di vendita di beni fisici il termine decorre dal momento in cui il bene è stato consegnato all’acquirente.

È necessario tenere a mente questa distinzione, perché molte volte capita che tra il momento della sottoscrizione del contratto di acquisto e il momento in cui il bene viene effettivamente consegnato possano passare più di 14 giorni. In questi casi non è raro sentirsi negare il diritto di ripensamento dal venditore, che sostiene la tesi del decorso del tempo dalla sottoscrizione del contratto.

In situazioni simili, niente paura! Basterà far notare al venditore la norma in esame, insistendo per il vostro recesso. I più giungono a miti consigli molto presto, posto che un eventuale decisione da parte di un’autorità giudiziaria porterebbe ad una pronuncia favorevole al consumatore

 

Ciò detto, come la stessa norma sottolinea nel suo incipit, non tutti gli acquisti e in contratti in genere stipulati fuori dai locali commerciali non sono soggetti al diritto di recesso.

L’art. 59 elenca con precisione questi tipi contrattuali, che sono i seguenti:

 

  1. a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
  2. b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
  3. c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
  4. d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
  5. e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
  6. f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
  7. g) la fornitura di bevande alcoliche;
  8. h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
  9. i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
  10. l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
  11. m) i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
  12. n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
  13. o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.)

 

L’esclusione del diritto di recesso deve essere comunque comunicato espressamente al momento della conclusione del contratto; in caso contrario, sarà possibile per il consumatore chiedere il recesso, posto che non era stato validamente informato di tutte le circostanze fondanti il rapporto contrattuale sottostante.

Enrica Fincati

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