La carenza di personale medico è ormai cronicizzata e la pandemia da COVID-19 ne ha acuito le criticità.
Al fine di rafforzare la medicina di territorio, all’interno della quale i medici di medicina generale costituiscono il pilastro fondamentale, il D.L. n. 35 del 2019, convertito dalla Legge n. 60 del 2019 (Decreto Calabria) prevede all’art. 12 co. 3 la possibilità di creare una graduatoria riservata per determinate categorie di medici al fine di consentire loro l’attività formativa senza borsa di studio.
Numerosi medici sono però divenuti destinatari di richieste da parte delle rispettive Scuole di formazione specifica di dismettere ogni attività professionale incompatibile con l’attività formativa secondo la previsione dell’art. 11 del Decreto del Ministero della Salute del 07/03/2006.
Di fatto questa pretesa incompatibilità limita la capacità del medico di esplicare la propria professionalità poiché tenuto ad una scelta assorbente.
In particolare, oggetto dell’odierna breve analisi, è l’incompatibilità del medico nella sua fase di formazione con le attività professionali alla luce di diversi provvedimenti di alcuni TAR inclini ad allentarle ed infine il Decreto Ministero della Salute del 28/09/2020 che espressamente ne ha rimosso parzialmente l’incompatibilità.
Gli elementi che identificano questi procedimenti vedono il medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale venire inibito, attraverso l’avviso per l’ammissione al predetto corso, nell’ “[…] assunzione/conservazione di incarichi convenzionali e/o l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi”.
La situazione concreta dei medici ricorrenti risulta inoltre deteriore rispetto ai corsisti ordinari poiché, come detto, i primi vengono ammessi al corso attraverso la previsione dell’art. 12 co. 3 del Decreto Calabria senza borsa di studio.
A questa situazione hanno posto rimedio numerose ordinanze dei TAR e successive sentenze confermative.
Paradigmatica la sentenza n. 1164/2021 del T.A.R. del Veneto la quale, più recente e tra i provvedimenti più completi, accoglie le doglianze dei ricorrenti annullando l’atto impugnato, innanzitutto chiarendo che il medico specializzando ha diritto ad un riconoscimento economico (remunerazione adeguata) in forza della direttiva 1993/16/CE.
Prosegue il collegio osservando che il diritto al lavoro implica che laddove siano previste incompatibilità, queste siano da considerare di stretta interpretazione. Pertanto l’incompatibilità dell’attività professionale con il corso di formazione andrà verificata in concreto.
Inoltre, la peculiare condizione dei medici in formazione prevista dal Decreto Calabria non sarebbe espressamente ascrivibile a quanto detto dall’art. 11 del D.M. 7 marzo 2006, tanto più che il primo gode di posteriorità e specialità rispetto al secondo.
Una interpretazione differente comporterebbe l’irragionevole situazione di consentire la formazione solo a medici in grado di sostenersi senza reddito.
Il successivo Decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2020 si colloca su questo solco, consentendo di “[…] mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle disposizioni di all’art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, […]”.
Il giudice amministrativo ricava dal citato decreto ulteriore argomento a favore dell’accoglimento del ricorso, sebbene non gli sfugga di evidenziare la contraddizione laddove implicitamente il decreto ammetterebbe esistente l’incompatibilità dell’art. 11 D.M. 07/03/2006 con i medici del Decreto Calabria.
Il criterio della valutazione concreta dell’incompatibilità viene ripreso da numerose ordinanze dei TAR secondo seguente formulazione
“dalle disposizioni di cui alla legge n. 401 del 2000 e dagli ulteriori decreti emergenziali può desumersi che non vi sia una assoluta incompatibilità tra la partecipazione al corso e lo svolgimento di ulteriori attività lavorative che possano essere in concreto svolte senza pregiudicare l’adempimento degli imposti obblighi formativi;”
(TAR Veneto sez. I ordd. 613, 614 e 617 del 2020; TAR Campania sez. I ord. 473/2021; TAR Lazio sez. III quater ordd. 391 e 4063 del 2021, TAR Emilia Romagna sez. II ord. 434/2021 che richiama le altre ordinanze).
Ci si augura che questa via sia percorsa piuttosto a livello normativo, al fine di allineare le discipline degli ambiti formativi e lavorativi che occupano il settore dei giovani (e meno giovani) medici, la cui importanza, evidente a tutti in questo periodo, ha prodotto una ipertrofica legislazione emergenziale.
Enrico Cecchin