La digitalizzazione del mercato dell’arte: gli NFT – Non Fungible Tokens

Definizione NTF

NFT è l’acronimo di non-fungible token e ultimamente ha occupato diverso spazio nei media grazie alla vendita di un’opera d’arte digitale (si tratta dell’opera “Everydays – The First 5000 Days” di Beeple, venduta per oltre 69 milioni di dollari).

Un NFT rappresenta un dato contenuto all’interno di una blockchain, caratterizzato – contrariamente alle più famose criptovalute – da unicità e infungibilità.

È possibile, come si dirà, legare questo dato ad altri elementi digitali (e non) in modo da renderli unici e tentare di superare (seppur non definitivamente) un problema intrinseco al dato informatico: la sua indefinita e identica replicabilità.

Facendo un passo in avanti, per meglio capirne il concetto alla base, un NFT può essere anche visto come uno smart contract creato appositamente per garantire l’immutabilità del dato digitale e certificarne i trasferimenti di titolarità tra soggetti.

L’utilizzo della blockchain inoltre consente –potenzialmente- di rimuovere gli intermediari e agevolare un rapporto diretto tra creatore del contenuto digitale e comprator

Creazione di un NFT

Il dato digitale (quindi in sostanza una sequenza binaria) che si intende inserire nella blockchain attraverso un NFT viene sottoposto al processo di hashing che, partendo da un input e grazie a particolari algoritmi, restituirà una stringa alfanumerica di lunghezza predefinita.

Il processo inverso (ricavare il dato originario dall’output hash) è praticamente impossibile, antieconomico in termini di tempo ed energia rendendo quindi il sistema degli hash utile strumento nei processi di autenticazione e crittografia.

L’hash viene quindi memorizzato all’interno di una blockchain attraverso l’uso di un token (su Ethereum lo standard utilizzato è ERC-721 che garantisce unicità ad ogni token).

Dopodiché tale token, inserito in un wallet, potrà circolare (ad esempio cessione in cambio di criptovaluta).

Il token registrerà al suo interno ogni scambio (e quindi all’interno della blockchain) garantendo autenticità e determinati diritti sul dato contenuto.

La prova di autenticità e titolarità del token (e dei dati contenuti) sarà consentita dalla semplice consultazione che chiunque può fare della blockchain di riferimento quindi senza intermediari e con garanzia di immutabilità.

Utilizzi degli NFT

Un NFT in quanto tale non garantisce la proprietà tradizionalmente intesa del dato contenuto, ma la proprietà digitale, un concetto differente che può essere compreso come una sorta di diritto di vantarsi (bragging rights).

Il concetto di proprietà, in quest’ambito, è tutto da definire e si scontra con il singolo sistema giuridico nel quale viene preso in considerazione. Ciò nonostante, come si vedrà qui di seguito e ancor meglio nel paragrafo dedicato alle criticità, l’intervento del giurista quale interprete del fenomeno, è un’occasione di confronto particolarmente sfidante.

In una breve di elencazione, ecco alcuni utilizzi degli NFT.

  • rappresentazione digitale di un bene reale e conseguente circolazione dello stesso (c.d. tokenizzazione);
  • gestione delle identità secondo criteri di maggior efficienza consentiti dall’unicità e dall’immodificabilità di un NFT legata ad un individuo;
  • maggior facilità del frazionamento della proprietà del bene fisico legato al NFT e, di converso, incorporazione nei metadati di un NFT di una serie di caratteristiche legate a più beni distinti;
  • valorizzazione della digital art, la quale beneficia dell’unicità del NFT per garantire all’opera digitale rarità e valore;
  • similmente alla digital art, la musica digitale, il brano o l’album possono essere inseriti in una blockchain grazie allo strumento degli NFT.

Criticità degli NFT

Come si può intuire, lo strumento risulta utile solo se vi è un coordinamento con l’asset rappresentato attraverso l’NFT.

La mancanza di una gestione organizzata dello strumento, ad esempio senza l’impiego dei più tradizionali istituti giuridici, può provocare notevoli criticità.

Si immagini il caso nel quale l’autore dell’opera digitale dà origine a proliferazioni di copie della medesima (inserendola in più token svilendone quindi il valore, come se un personaggio famoso anziché centellinare i propri autografi, iniziasse a produrne migliaia).

Risulta, com’è ben evidente, che il rapporto tra autore del dato e acquirente del NFT sia basata sulla fiducia e quindi sul corretto utilizzo degli istituti giuridici che mirano a tutelare gli accordi paralleli intervenuti tra le parti.

Laddove si procedesse con la tokenizzazione di un bene fisico, potrebbe verificarsi una coesistenza di un diritto sul token e uno sul bene fisico slegati l’uno dall’altro, con possibile cortocircuito sui diritti esercitabili dai soggetti titolari delle due posizioni.

Un esempio di facile intuizione riguarda i diritti connessi alla proprietà intellettuale del dato inserito in un NFT e la necessità di un coordinamento con le norme volte a tutela, in caso di opera artistica digitale, del diritto d’autore.

Non impossibile da immaginare, poi, la circostanza di una registrazione in un NFT di un’opera illecitamente ottenuta, con il conseguente paradosso di un soggetto che ha la titolarità effettiva di un NFT pur di contenuto illecito.

Infine è evidente che, in senso più ampio, saranno le politiche normative che ogni ordinamento giuridico si darà nella regolamentazione degli NFT a caratterizzarne l’utilizzo, la diffusione e la stessa natura.

Conclusioni

Gli NFT, oltre a rappresentare uno strumento interessante dal punto di vista tecnologico, impongono a chi intenda comprenderne vantaggi e limiti, di ripensare ai concetti giuridici in mondo innovativo. Occasioni sempre gradite.

Enrico Cecchin

www.cfnews.it

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