I patti successori

Breve esame dei patti successori: definizione, divieto dell’art. 458 del Codice Civile, motivazioni, tipologie, elementi distintivi, eccezioni e interpretazioni giurisprudenziali.

Definizione

Il Codice Civile, all’articolo 458, sancisce il divieto di patti successori. Questi sono definiti come accordi con cui si dispone di una successione non ancora aperta, ovvero prima della morte della persona di cui si tratta (de cuius). La legge considera nulli tali accordi, indipendentemente dalla forma in cui sono conclusi.

 

Ratio del divieto

La dottrina ha elaborato diverse teorie sulla ratio di questo divieto.

Tra le principali:

  • tutela della libertà testamentaria: impedire che la volontà del de cuius venga vincolata da accordi precedenti, garantendogli la possibilità di disporre liberamente dei propri beni fino alla morte;
  • tutela dei legittimari: evitare che i futuri eredi, soprattutto quelli legittimari (coniuge, figli, etc.), vengano privati dei loro diritti prima ancora che la successione si apra;
  • certezza dei rapporti successori: impedire incertezze e possibili liti derivanti da accordi pregressi, garantendo una maggiore chiarezza nella trasmissione ereditaria.

 

Tipologie di patti successori

L’art. 458 c.c. non fornisce una definizione esplicita di patto successorio, ma la dottrina, in accordo con la giurisprudenza, distingue tre tipi di patti successori, tutti vietati:

  • istitutivi: accordi con cui un soggetto designa il proprio erede o legatario in vita, attribuendo diritti su una successione non ancora aperta. Ad esempio, un contratto con cui si promette la propria eredità in cambio di assistenza;
  • dispositivi: accordi con cui un soggetto, in qualità di futuro erede o legatario, dispone a sua volta dei beni che gli deriveranno dalla successione, prima che questa si apra. Ad esempio, la vendita a un terzo di un bene che si prevede di ricevere in eredità;
  • rinunciativi: accordi con cui un soggetto rinuncia in vita a diritti che gli spetterebbero su una futura successione. Ad esempio, la rinuncia a un’eredità in cambio di una somma di denaro.

 

Elementi rivelatori di un patto successorio

La giurisprudenza ha individuato alcuni indici per valutare se un determinato accordo costituisca un patto successorio vietato:

  • finalità: l’accordo deve avere la specifica finalità di regolare diritti su una successione non ancora aperta;
  • oggetto: l’oggetto dell’accordo deve essere costituito da beni o diritti che faranno parte della futura successione;
  • animus: l’intenzione del promittente deve essere quella di disporre in tutto o in parte della propria successione;
  • causa: il trasferimento deve avvenire “mortis causa”, ovvero in vista della morte del promittente.

 

Esecuzione volontaria di un patto successorio

La questione dell’esecuzione volontaria di un patto successorio, ovvero la possibilità che un testamento possa validamente dare esecuzione a un accordo precedente, è dibattuta: secondo un orientamento giurisprudenziale risalente, il testamento che dà esecuzione a un patto successorio sarebbe colpito da nullità.

Tuttavia, si è esclusa la nullità nel caso in cui la scelta del testatore, pur essendo conforme a un accordo precedente, sia frutto di una libera volontà e non di un obbligo giuridico.

 

Eccezioni al divieto

Nonostante il divieto generale, la legge prevede alcune eccezioni, casi in cui sono ammessi accordi che producono effetti successori:

  • patto di famiglia (art. 768-bis c.c.): introdotto nel 2006, consente all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda o partecipazioni societarie a uno o più discendenti, prevedendo una liquidazione agli altri legittimari. In questo caso, la legge deroga espressamente al divieto di patti successori per garantire la continuità dell’impresa familiare;
  • assicurazione sulla vita a favore di terzo (art. 1920 c.c.): il contraente può designare il beneficiario dell’assicurazione anche per il caso di sua morte. In questo caso, l’attribuzione avviene “mortis causa” ma rientra in uno schema contrattuale tipico e non nel divieto dell’art. 458 c.c.

 

Rinuncia anticipata all’azione di restituzione

Al di fuori del patto di famiglia, la giurisprudenza di merito ha avallato la pratica della rinuncia anticipata all’azione di restituzione. Si tratta di un atto con cui i legittimari, durante la vita del donante, rinunciano al diritto di ottenere la restituzione dei beni donati in caso di lesione della loro quota di legittima. Tale rinuncia facilita la circolazione dei beni donati e non viene considerata un patto successorio vietato, in quanto non ha ad oggetto la successione in sé, ma solo l’esercizio di un’azione successiva.

 

Conclusioni

Il divieto di patti successori rappresenta un principio fondamentale del diritto successorio italiano. Esso mira a tutelare la libertà testamentaria, i diritti dei legittimari e la certezza dei rapporti successori. Tuttavia, il legislatore ha previsto alcune eccezioni a tale divieto, come il patto di famiglia, e la giurisprudenza ha elaborato soluzioni per contemperare le esigenze di flessibilità con la necessità di garantire la certezza del diritto.

 

SLC

I patti successori