La gestione del passaggio generazionale rappresenta uno dei momenti più delicati sotto il profilo giuridico e tributario. Con l’avvento del 2025, la dichiarazione di successione ha subito una riforma strutturale che ne ha modificato profondamente la natura operativa, trasformandola da adempimento prevalentemente burocratico a procedura complessa basata sul principio dell’autoliquidazione totale delle imposte.
- Natura giuridica e obblighi di presentazione
- Soggetti obbligati e responsabilità solidale
- Casi di esonero oggettivo
- Il nuovo regime del 2025: autoliquidazione e telematico
- Determinazione della base imponibile
- Calcolo delle imposte: aliquote e franchigie
- Imposte ipotecarie e catastali
- L'agevolazione "prima casa" in sede successoria
- Struttura della dichiarazione di successione e guida minima ai quadri
- Sanzioni e ravvedimento operoso
- Domande frequenti (F.A.Q.)
Natura giuridica e obblighi di presentazione
La dichiarazione di successione è un adempimento di natura fiscale obbligatorio che deve essere assolto entro dodici mesi dall’apertura della successione (coincidente con la data del decesso).
È fondamentale distinguere il piano fiscale da quello civile: la presentazione della dichiarazione di successione, pur essendo necessaria per disporre dei beni ereditari e sbloccare i conti correnti, non comporta di per sé accettazione tacita dell’eredità. Si tratta di una “dichiarazione di scienza” e non di volontà; pertanto, il chiamato all’eredità che presenta la denuncia fiscale non assume automaticamente la qualità di erede, mantenendo intatto il diritto di rinunciare all’eredità stessa.
Soggetti obbligati e responsabilità solidale
L’obbligo di presentazione grava su una pluralità di soggetti in via solidale: è sufficiente che uno solo di essi provveda all’adempimento per liberare gli altri dall’obbligo dichiarativo, ferma restando la responsabilità per il pagamento delle imposte.
Sono tenuti alla presentazione:
- i chiamati all’eredità (coloro che non hanno ancora accettato, salvo rinuncia);
- gli eredi (che hanno accettato l’eredità espressamente o tacitamente);
- i legatari (limitatamente al legato);
- i rappresentanti legali degli eredi o legatari;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trustee.
Il sistema impone una responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta di successione tra gli eredi: l’Agenzia delle Entrate può richiedere l’intero importo a uno qualsiasi di essi, il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri coeredi. I legatari, invece, rispondono solo per l’imposta relativa al proprio legato.
Casi di esonero oggettivo
Non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
- l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti);
- l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro;
- l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
La presenza anche di un solo terreno privo di valore commerciale o di una quota minima di un immobile rende obbligatoria la dichiarazione di successione, indipendentemente dal valore complessivo dell’asse ereditario.
Il nuovo regime del 2025: autoliquidazione e telematico
Dal 1° gennaio 2025 è entrato a pieno regime il sistema dell’autoliquidazione totale.
A differenza del passato, in cui il contribuente liquidava solo le imposte ipotecarie e catastali e attendeva l’avviso dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta di successione, oggi il software di compilazione determina l’intero debito tributario.
La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i servizi dell’agenzia delle entrate; il vecchio modello 4 cartaceo è stato definitivamente dismesso, salvo casi eccezionali per residenti all’estero impossibilitati alla trasmissione digitale.
Il versamento delle imposte avviene contestualmente alla presentazione tramite addebito diretto sul conto corrente (IBAN) del dichiarante o dell’intermediario. Non è più possibile effettuare il pagamento separato tramite modello F24 per la prima rata.
Determinazione della base imponibile
L’imposta di successione si applica sul valore globale netto dell’asse ereditario, costituito dalla differenza tra l’attivo e il passivo deducibile al momento dell’apertura della successione.
L’attivo ereditario
Rientrano nell’attivo tutti i beni e diritti appartenenti al defunto, tra cui:
- beni immobili: per fabbricati e terreni non edificabili si utilizza il valore catastale (rendita rivalutata moltiplicata per i coefficienti di legge); per i terreni edificabili è obbligatorio dichiarare il valore venale in comune commercio;
- denaro e investimenti: conti correnti, titoli, fondi d’investimento e partecipazioni societarie;
- presunzione del 10%: denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile, salvo che un inventario analitico non dimostri un valore inferiore;
- aziende: il valore è determinato dal patrimonio netto contabile o dall’inventario, escluso l’avviamento.
Sono invece esclusi dall’attivo (e quindi non tassati) i titoli di stato (BOT, CCT, BTP) e le polizze assicurative sulla vita (ramo I).
Il passivo deducibile
Per ridurre la base imponibile è possibile dedurre i debiti del defunto, a condizione che risultino da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione (es. mutui, saldi passivi, debiti tributari).
Sono inoltre deducibili:
- le spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi negli ultimi sei mesi di vita del defunto;
- le spese funerarie, fino a un importo massimo di 1.032,91 euro.
Calcolo delle imposte: aliquote e franchigie
Il sistema fiscale italiano prevede aliquote differenziate in base al grado di parentela, applicate solo sulla parte di valore che eccede la franchigia.
| Grado di parentela | Aliquota | Franchigia (zona esente) |
| Coniuge e parenti in linea retta (genitori, figli) | 4% | 1.000.000 euro per ciascun beneficiario |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 euro per ciascun beneficiario |
| Altri parenti (fino al 4° grado) e affini in linea retta | 6% | Nessuna franchigia |
| Altri soggetti (estranei) | 8% | Nessuna franchigia |
| Portatori di handicap grave | – | 1.500.000 euro |
Nota: l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’orientamento della Cassazione che considera implicitamente abrogato l’istituto del coacervo per l’imposta di successione; le donazioni fatte in vita, pertanto, non si sommano più al patrimonio relitto ai fini dell’erosione della franchigia.
Imposte ipotecarie e catastali
Se nell’eredità sono presenti immobili, sono sempre dovute le imposte ipotecaria e catastale, calcolate sul valore lordo degli immobili (senza franchigie):
- imposta ipotecaria: 2%
- imposta catastale: 1%
È previsto un importo minimo di 200 euro per ciascuna imposta.
L’agevolazione “prima casa” in sede successoria
Un istituto fondamentale per l’ottimizzazione fiscale è l’agevolazione “prima casa”, che consente di versare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna, per un totale di 400 euro) anziché in misura proporzionale (3% totale).
Requisiti ed estensione del beneficio
Per fruire dell’agevolazione è necessario che il beneficiario risieda nel comune dove è ubicato l’immobile (o vi trasferisca la residenza entro 18 mesi) e non possieda altri immobili idonei ad abitazione nello stesso comune, né altre “prime case” su tutto il territorio nazionale.
La normativa e la giurisprudenza consolidata confermano un principio di grande rilievo: l’agevolazione si estende a tutti i coeredi.
È sufficiente che uno solo dei beneficiari possieda i requisiti “prima casa” affinché l’imposta fissa si applichi all’intero immobile, avvantaggiando anche i coeredi che non avrebbero titolo per richiederla.
Struttura della dichiarazione di successione e guida minima ai quadri
La compilazione telematica richiede la predisposizione di specifici “quadri” all’interno del modello dichiarativo:
- quadro EA (eredi e legatari): contiene le generalità di tutti i soggetti coinvolti e il grado di parentela, fondamentale per l’applicazione delle aliquote.
- quadri EB ed EC (attivo immobiliare): destinati rispettivamente a terreni e fabbricati. Qui deve essere indicata la richiesta dell’agevolazione prima casa (codice ‘P’).
- quadro ER (rendite e crediti): per indicare azioni, obbligazioni, conti correnti e quote societarie.
- quadro ED (passività): elenco dei debiti e delle spese deducibili.
- quadro EG (allegati): sezione documentale dove caricare file in formato PDF/A o P7M (es. certificato di morte, albero genealogico, testamento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
- quadro EF (liquidazione): riepilogo delle imposte dovute e indicazione dell’IBAN per il pagamento.
Nel quadro EF è possibile richiedere anche la voltura catastale automatica, che aggiorna le intestazioni immobiliari senza necessità di ulteriori domande, salvo casi specifici (es. immobili tavolari o disallineamenti anagrafici).
Sanzioni e ravvedimento operoso
Il mancato rispetto dei termini di presentazione o del versamento delle imposte comporta l’applicazione di severe sanzioni amministrative:
- omessa dichiarazione: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (o da 250 a 1.000 euro se non è dovuta imposta).
- ritardo non superiore a 30 giorni: sanzione ridotta dal 60% al 120% dell’imposta.
È possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso, che consente di pagare sanzioni ridotte in misura proporzionale alla tempestività del rimedio (es. 0,1% giornaliero per ritardi fino a 14 giorni, 1,5% fino a 30 giorni, 1,67% entro 90 giorni). Il calcolo deve essere estremamente preciso, includendo gli interessi legali maturati giorno per giorno, pena l’inefficacia del ravvedimento stesso.

