Dichiarazione di successione: guida completa, calcolo e novità 2025

Avvocato Enrico Cecchin 18 min di lettura

La dichiarazione di successione è l’adempimento fiscale con cui gli eredi comunicano all’Agenzia delle Entrate la composizione del patrimonio del defunto e liquidano le relative imposte. Va presentata, in via telematica, entro dodici mesi dalla data del decesso. Con la riforma entrata a regime nel 2025, la procedura è cambiata in profondità: non è più un semplice modulo da consegnare, ma una vera e propria autoliquidazione in cui sono gli eredi a calcolare quanto dovuto.

Questa guida spiega, con precisione e con esempi di calcolo, chi è obbligato a presentarla, quando si è esonerati, come si determinano imposte e franchigie, quali sono i termini di pagamento dopo la riforma e come funzionano sanzioni e ravvedimento. L’obiettivo è offrire un quadro completo, aggiornato e affidabile sulla successione ereditaria, evitando i luoghi comuni che circolano in rete.

Cos’è la dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione ha natura fiscale e va tenuta rigorosamente distinta dal piano civilistico. Presentarla è necessario per poter disporre dei beni ereditari e, ad esempio, per sbloccare i conti correnti del defunto, ma non equivale ad accettare l’eredità.

Si tratta infatti di una «dichiarazione di scienza» e non di volontà: il chiamato che presenta la denuncia fiscale non assume automaticamente la qualità di erede e conserva intatto il diritto di rinunciare all’eredità. È un punto tutt’altro che teorico: chi presenta la dichiarazione deve però evitare, in parallelo, gli atti che integrano accettazione tacita (come incassare canoni o vendere beni), i quali sì fanno acquistare la qualità di erede con responsabilità per i debiti.

Chi deve presentarla e la responsabilità solidale

L’obbligo grava, in via solidale, su una pluralità di soggetti: è sufficiente che uno solo di essi presenti la dichiarazione per liberare gli altri dall’obbligo dichiarativo. Sono tenuti a presentarla:

  • i chiamati all’eredità (che non hanno ancora accettato, salvo rinuncia) e gli eredi;
  • i legatari, limitatamente al proprio legato;
  • i rappresentanti legali degli eredi o legatari (ad esempio i genitori per i figli minori);
  • i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari;
  • i trustee, in presenza di un trust.

Sul fronte del pagamento, vige la responsabilità solidale tra gli eredi: l’Agenzia delle Entrate può pretendere l’intera imposta di successione da uno qualsiasi di essi, salvo il diritto di quest’ultimo di rivalersi pro quota sugli altri (azione di regresso). I legatari, invece, rispondono soltanto dell’imposta relativa al proprio legato.

Quando NON è obbligatoria (esoneri)

La dichiarazione non è dovuta soltanto se ricorrono contemporaneamente tutte e tre queste condizioni:

  1. l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti in linea retta);
  2. l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  3. l’eredità non comprende beni immobili né diritti reali immobiliari.
Attenzione

La presenza anche di un solo terreno o di una minima quota di un immobile rende sempre obbligatoria la dichiarazione, a prescindere dal valore complessivo dell’asse ereditario. È l’errore più frequente in caso di piccole eredità familiari.

Termini e pagamenti: la riforma 2025

Dal 1° gennaio 2025 (per le successioni aperte da tale data), il D.Lgs. 139/2024 ha portato a pieno regime l’autoliquidazione: è il contribuente, e non più l’ufficio, a determinare l’imposta di successione. La dichiarazione va trasmessa esclusivamente per via telematica; il vecchio modello 4 cartaceo è stato dismesso, salvo casi eccezionali per i residenti all’estero impossibilitati alla trasmissione digitale.

Il punto su cui in rete circola più confusione riguarda quando e come si paga. Ecco il quadro corretto e aggiornato:

Termini e modalità di versamento dopo la riforma 2025.
AdempimentoTermineModalità
Presentazione della dichiarazioneEntro 12 mesi dall’apertura della successione (decesso)Telematica, tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o un intermediario
Imposte ipotecaria e catastale (e altri tributi autoliquidati)Entro il termine di presentazione della dichiarazioneAutoliquidate e versate contestualmente (addebito su conto corrente)
Imposta di successione (principale)Entro 90 giorni dal termine di presentazioneModello F24, codice tributo 1539

L’imposta di successione può inoltre essere rateizzata, purché l’importo non sia inferiore a 1.000 euro: si versa un acconto pari ad almeno il 20% entro il termine, mentre il residuo si dilaziona in un massimo di 8 rate trimestrali (che salgono a 12 per importi superiori a 20.000 euro). Sulle rate successive alla prima maturano gli interessi.

Precisazione

Contrariamente a una convinzione diffusa, il modello F24 non è stato abolito: resta lo strumento con cui si versa l’imposta di successione autoliquidata (codice tributo 1539). Ciò che è cambiato è che l’imposta principale non viene più liquidata con avviso dall’ufficio, ma calcolata direttamente dagli eredi.

La base imponibile: attivo e passivo

L’imposta di successione si applica sul valore globale netto dell’asse ereditario, cioè sulla differenza tra l’attivo e il passivo deducibile alla data di apertura della successione.

L’attivo ereditario

  • Beni immobili: per i fabbricati e i terreni non edificabili si usa il valore catastale (rendita rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti di legge); per i terreni edificabili è obbligatorio dichiarare il valore venale in comune commercio.
  • Rapporti bancari e finanziari: conti correnti, depositi, titoli, fondi e partecipazioni societarie.
  • Presunzione del 10%: denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo per un valore pari al 10% del valore globale netto imponibile, salvo che un inventario analitico non provi un importo inferiore.
  • Aziende: valore determinato dal patrimonio netto contabile, escluso l’avviamento.
Cosa NON si dichiara (beni esenti)

Restano fuori dall’attivo, e non sono tassati: i titoli del debito pubblico (BOT, CCT, BTP e simili), le polizze vita (le indennità liquidate agli eredi) e il TFR e le indennità corrisposte dai datori di lavoro agli eredi, che seguono una tassazione propria e non rientrano nell’asse ereditario.

Il passivo deducibile

Per ridurre la base imponibile si possono dedurre:

  • i debiti del defunto esistenti alla data del decesso, purché risultino da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione (mutui, saldi passivi, debiti tributari);
  • le spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi negli ultimi sei mesi di vita del defunto;
  • le spese funerarie, fino a un massimo di 1.032,91 euro.

Aliquote, franchigie e calcolo dell’imposta

L’imposta di successione si applica con aliquote differenziate per grado di parentela, e solo sulla parte di valore che eccede la franchigia. È un sistema molto favorevole ai familiari stretti. Quando subentrano i nipoti al posto di un figlio premorto per successione per rappresentazione, ciascuno di essi gode di una propria franchigia, con effetti spesso vantaggiosi.

Aliquote e franchigie dell’imposta di successione (art. 7 TUS).
BeneficiarioAliquotaFranchigia (per erede)
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti-discendenti)4%1.000.000 €
Fratelli e sorelle6%100.000 €
Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta (o collaterale entro il 3°)6%Nessuna
Tutti gli altri soggetti (estranei)8%Nessuna
Beneficiario con disabilità grave (L. 104/1992)4% / 6% / 8%1.500.000 €
Nota tecnica — il coacervo

L’Agenzia delle Entrate ha recepito l’orientamento della Cassazione secondo cui, ai fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo è implicitamente abrogato: le donazioni fatte in vita dal defunto non si sommano più al relictum per erodere la franchigia. Il coacervo conserva invece rilievo tra donazioni successive ai fini dell’imposta di donazione.

Esempio pratico: quanto paga un figlio

Una figlia unica eredita dal padre un patrimonio con valore globale netto di 1.150.000 €, comprensivo dell’abitazione (che la figlia destina a «prima casa»).

  • Franchigia in linea retta: 1.000.000 €.
  • Base imponibile eccedente: 1.150.000 − 1.000.000 = 150.000 €.
  • Imposta di successione: 4% di 150.000 = 6.000 €.
  • Sull’immobile «prima casa»: imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, 200 € + 200 € = 400 € (anziché il 3% proporzionale).

Se il patrimonio fosse stato pari o inferiore a un milione, l’imposta di successione sarebbe stata pari a zero, restando dovute solo le imposte sugli immobili.

Ipotecarie, catastali e agevolazione prima casa

Quando l’eredità comprende immobili, oltre all’eventuale imposta di successione sono sempre dovute le imposte ipotecaria e catastale, calcolate sul valore degli immobili senza applicazione di franchigie:

  • Imposta ipotecaria: 2% del valore dell’immobile;
  • Imposta catastale: 1% del valore dell’immobile;
  • con un importo minimo di 200 euro per ciascuna imposta.

L’agevolazione «prima casa»

Se almeno uno degli eredi può beneficiare dell’agevolazione «prima casa», le imposte ipotecaria e catastale si versano in misura fissa (200 € ciascuna, totale 400 €) anziché in misura proporzionale. Servono due requisiti: il beneficiario deve risiedere nel comune dove si trova l’immobile (o trasferirvi la residenza entro 18 mesi) e non deve possedere altra abitazione idonea nello stesso comune, né altre «prime case» acquistate con l’agevolazione sull’intero territorio nazionale.

Un principio di grande rilievo pratico, consolidato in giurisprudenza e prassi: il beneficio si estende all’intero immobile e a tutti i coeredi. È sufficiente che uno solo di essi possieda i requisiti perché l’imposta fissa si applichi all’intera casa, avvantaggiando anche gli altri.

Come si compila: i quadri

La dichiarazione telematica si articola in «quadri», ciascuno dedicato a una categoria di dati. Conoscerne la funzione aiuta a non commettere omissioni:

I principali quadri del modello di dichiarazione di successione.
QuadroContenuto
EAEredi, legatari e altri soggetti, con il grado di parentela (determina aliquote e franchigie)
EB / ECAttivo immobiliare: terreni (EB) e fabbricati (EC); qui si richiede l’agevolazione prima casa (codice «P»)
ERRendite, crediti e altri beni: conti correnti, azioni, obbligazioni, quote societarie
EDPassività: debiti deducibili e spese (mediche, funerarie)
EGAllegati in PDF/A o P7M: certificato di morte, albero genealogico, testamento, dichiarazioni sostitutive
EFLiquidazione delle imposte e richiesta della voltura catastale automatica

La voltura catastale automatica, richiesta nel quadro EF, aggiorna l’intestazione degli immobili senza ulteriori domande, salvo casi particolari (immobili in regime tavolare o disallineamenti anagrafici) che richiedono una voltura manuale.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Il mancato rispetto dei termini espone a sanzioni amministrative, riviste in senso più favorevole al contribuente dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024), per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

Sanzioni sulla dichiarazione di successione dopo la riforma 2024.
ViolazioneSanzione attualeRegime precedente
Omessa dichiarazione120%dal 120% al 240%
Omessa dichiarazione senza imposta dovutada 250 a 1.000 €invariata
Dichiarazione tardiva (entro 30 giorni)45%dal 60% al 120%
Dichiarazione infedele (attivo/valori inferiori al reale)80%dal 100% al 200%

Chi si accorge di un errore o di un ritardo può regolarizzare spontaneamente la propria posizione con il ravvedimento operoso, che riduce la sanzione in frazioni crescenti al passare del tempo — da 1/10 del minimo per le regolarizzazioni più tempestive, a 1/9, 1/8 e così via — versando insieme l’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Proprio per la necessità di conteggiare con precisione interessi e frazioni, un errore nel calcolo può rendere inefficace il ravvedimento: è la fase in cui l’assistenza di un professionista evita brutte sorprese.

Domande frequenti (F.A.Q.)

Entro quando va presentata la dichiarazione di successione?
La dichiarazione va presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione, che coincide con la data del decesso. La trasmissione è esclusivamente telematica. Le imposte ipotecaria e catastale si versano entro lo stesso termine di presentazione, mentre l’imposta di successione autoliquidata si paga entro 90 giorni dal termine di presentazione, con modello F24 (codice tributo 1539) ed eventuale rateizzazione.
Quando NON è obbligatoria la dichiarazione di successione?
Solo se ricorrono contemporaneamente tre condizioni: l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l’attivo ereditario non supera i 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Se è presente anche solo un piccolo terreno o una quota di casa, l’obbligo sussiste sempre, a prescindere dal valore dell’asse.
Come funziona l’autoliquidazione delle imposte dal 2025?
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 vige l’autoliquidazione: è il contribuente, e non più l’Agenzia delle Entrate, a calcolare l’imposta di successione. Le imposte ipotecaria e catastale si versano contestualmente alla presentazione telematica; l’imposta di successione si versa entro 90 giorni dal termine di presentazione tramite F24, con possibilità di rateizzazione (acconto minimo del 20% e fino a 8 o 12 rate trimestrali).
Presentare la dichiarazione significa accettare l’eredità?
No. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale, una «dichiarazione di scienza» e non di volontà. Chi la presenta non assume automaticamente la qualità di erede e conserva il diritto di rinunciare all’eredità. Attenzione, però, a non compiere in parallelo atti di disposizione o gestione dei beni (come incassare affitti o vendere), perché quelli sì integrano accettazione tacita, con la conseguente responsabilità per i debiti del defunto.
L’agevolazione prima casa vale anche se solo un erede ha i requisiti?
Sì. Secondo la giurisprudenza e la prassi consolidata, l’agevolazione «prima casa» — che consente di versare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, 200 euro ciascuna — si estende all’intero immobile e a tutti i coeredi, purché almeno uno di essi possieda i requisiti di residenza e di non possidenza richiesti dalla legge.
Qual è la sanzione per la dichiarazione tardiva o omessa?
Dopo la riforma del 2024 (per le violazioni dal 1° settembre 2024), l’omessa dichiarazione è sanzionata in misura fissa del 120% dell’imposta dovuta (da 250 a 1.000 euro se non è dovuta imposta), la dichiarazione tardiva presentata entro 30 giorni al 45% e quella infedele all’80%. Le sanzioni possono essere ridotte sensibilmente con il ravvedimento operoso, versando imposta, sanzione ridotta in frazione e interessi legali.

Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e riflette la normativa vigente alla data di aggiornamento; non costituisce parere o consulenza fiscale o legale. Il calcolo delle imposte dipende dalla concreta composizione dell’asse ereditario: per una valutazione del caso specifico è necessaria un’analisi professionale individuale.

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L’autore

Avvocato Enrico Cecchin

Avvocato a Cittadella (PD), titolare dello Studio Legale Castello, si occupa di successioni, diritto immobiliare e protezione del patrimonio e della persona, con consulenza in studio e online.

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