Successione per rappresentazione: legittimati, calcolo per stirpi e fisco

Avvocato Enrico Cecchin 15 min di lettura

La successione per rappresentazione è il meccanismo con cui i discendenti di un erede subentrano al suo posto quando quest’ultimo non può o non vuole accettare l’eredità: è il caso, tipico, dei nipoti che ereditano dal nonno al posto del genitore premorto o rinunciante. È uno dei pilastri del diritto successorio, disciplinato dagli articoli 467 e seguenti del codice civile.

Comprenderne il funzionamento è decisivo, perché da esso dipendono due cose molto concrete: chi eredita e quanto. In questa guida analizziamo i presupposti oggettivi e soggettivi, il calcolo delle quote «per stirpi», le differenze — spesso confuse — con trasmissione, sostituzione e accrescimento, e i profili fiscali aggiornati alla riforma delle successioni 2025.

Cos’è la successione per rappresentazione

La rappresentazione è una finzione giuridica (fictio iuris) che consente ai discendenti (i «rappresentanti») di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente (il «rappresentato») in tutti i casi in cui quest’ultimo non acquisti l’eredità o il legato.

Sul piano tecnico si tratta di una delazione indiretta: pur essendo il contenuto della quota determinato in relazione al primo chiamato, il titolo di acquisto del rappresentante è autonomo e diretto verso il de cuius originario. Da qui una conseguenza pratica importantissima: il rappresentante esercita un diritto proprio e può quindi succedere anche se ha rinunciato all’eredità del rappresentato, o se è stato dichiarato indegno nei suoi confronti, purché sia capace e degno verso il defunto originario.

Quando si attiva: i presupposti oggettivi

Il meccanismo opera ogniqualvolta il primo chiamato «non può o non vuole» accettare. Le ipotesi principali sono:

  • Premorienza e commorienza: il chiamato muore prima del de cuius o contemporaneamente ad esso (art. 4 c.c.), non potendo dunque sopravvivergli per ereditare.
  • Rinuncia all’eredità: l’atto formale (art. 519 c.c.) con cui il chiamato dichiara di non voler accettare i beni. Sul punto, si veda la nostra guida alla rinuncia all’eredità.
  • Indegnità: l’esclusione di chi ha commesso gravi atti contro il defunto (art. 463 c.c.). L’effetto è personale e non si estende ai figli dell’indegno, che possono subentrare.
  • Prescrizione o decadenza: perdita del diritto di accettare per decorso dei termini (dieci anni, o il termine fissato dal giudice con l’actio interrogatoria).
  • Diseredazione: secondo la Cassazione, la clausola che esclude un erede legittimo non impedisce ai suoi discendenti di subentrare per rappresentazione.

Chi può rappresentare e chi può essere rappresentato

L’ordinamento limita in modo tassativo i soggetti coinvolti (art. 468 c.c.). È il punto in cui si commettono più errori, perciò va memorizzato con precisione.

Il perimetro tassativo della rappresentazione (art. 468 c.c.).
RuoloChi può esserloChi resta escluso
Rappresentato
(chi viene sostituito)
Solo il figlio del defunto (matrimoniale, non matrimoniale o adottivo) oppure il fratello/sorella del defunto (germano o unilaterale).Coniuge, ascendenti e altri collaterali (zii, cugini): la loro quota non passa ai discendenti per rappresentazione.
Rappresentante
(chi subentra)
Solo i discendenti del rappresentato (figli, nipoti, pronipoti), all’infinito e a prescindere dal loro numero.Chi non è discendente in linea retta del rappresentato.

La rappresentazione ha luogo all’infinito: finché esiste un discendente capace, il diritto di succedere prosegue senza limiti di grado. Se, ad esempio, è premorto anche il nipote, subentrano i pronipoti.

Il calcolo per stirpi (non per capi)

Il cuore operativo dell’istituto è la divisione per stirpi e non per capi (art. 469 c.c.). La «stirpe» è il gruppo di discendenti che fa capo a ciascun chiamato diretto. La regola d’oro: indipendentemente dal numero di discendenti presenti in un ramo, essi ricevono complessivamente solo la quota che sarebbe spettata al loro ascendente, dividendola poi in parti uguali tra loro.

Esempio 1: eredità di 600.000 € con un figlio che rinuncia

Il defunto lascia tre figli: Marco (accetta), Luca (rinuncia, ha due figli L1 e L2) e Giovanni (premorto; il suo unico figlio è a sua volta premorto, lasciando i pronipoti P1 e P2).

  • Marco: riceve la sua quota di 200.000 €.
  • Stirpe di Luca: i 200.000 € si dividono tra L1 e L2 → 100.000 € ciascuno.
  • Stirpe di Giovanni: la rappresentazione prosegue fino ai pronipoti P1 e P2, che si dividono i 200.000 € → 100.000 € ciascuno.

Ogni ramo resta «sigillato» sulla quota del capostipite: avere più figli non aumenta la fetta della stirpe.

Il criticità aumentano quando si mescolano fratelli germani (che condividono entrambi i genitori) e unilaterali (che ne condividono uno solo), perché a questi ultimi spetta la metà della quota dei germani (art. 570 c.c.).

Esempio 2: fratelli germani e unilaterali su 500.000 €

Muore il signor Bianchi senza figli né coniuge. Gli sopravvivono il fratello germano A, il fratello germano premorto B (con tre figli b1, b2, b3) e la sorella unilaterale C. Ai germani spetta una quota doppia rispetto all’unilaterale.

  • A (germano): 2 quote = 200.000 €.
  • C (unilaterale): 1 quota = 100.000 €.
  • Stirpe di B (germano): 2 quote = 200.000 €, da dividere tra i tre figli → circa 66.666 € ciascuno.

Rappresentazione, trasmissione, sostituzione e accrescimento

Quattro istituti governano il destino di una quota «vacante», ma seguono presupposti diversi e un preciso ordine di prevalenza. Confonderli è l’errore più frequente — e più costoso.

  1. Sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.): prevale sempre la volontà del testatore. Se il testamento nomina un sostituto, la rappresentazione non opera.
  2. Rappresentazione: interviene se manca la sostituzione e ricorrono i requisiti soggettivi (rappresentato figlio o fratello, rappresentante discendente).
  3. Accrescimento (art. 674 c.c.): opera solo in via residuale, espandendo le quote degli altri coeredi quando non può operare la rappresentazione.
Rappresentazione e trasmissione (art. 479 c.c.) a confronto: la differenza sta nel momento della morte.
ProfiloRappresentazioneTrasmissione (art. 479 c.c.)
Quando muore il chiamato Prima del de cuius (o rinuncia) Dopo il de cuius, ma prima di accettare
Chi subentraI discendenti del rappresentato (figli/fratelli)Gli eredi del chiamato (i «trasmissari»), chiunque essi siano
TitoloDiritto proprio e diretto verso il primo de cuiusIl diritto di accettare entra nel patrimonio del chiamato e si trasmette
Effetto praticoSi può rinunciare all’eredità del rappresentato e comunque rappresentarloPer ereditare dal primo defunto occorre accettare l’eredità del trasmittente

Rappresentazione e quota di legittima

Un profilo spesso trascurato: la rappresentazione opera anche in favore dei legittimari. Se un figlio (legittimario) premuore al genitore o rinuncia, i suoi discendenti subentrano non solo nella successione legittima, ma anche nella quota di riserva che sarebbe spettata al loro ascendente. Ciò significa che i nipoti possono essere a loro volta legittimari «per rappresentazione» e agire, se lesi, con l’azione di riduzione. Per approfondire come si calcola la riserva ed evitare lesioni, si veda la nostra guida al testamento olografo e alla legittima.

Profili fiscali e la riforma 2025

Sul piano fiscale, ciò che conta è il rapporto di parentela tra il de cuius e il beneficiario effettivo (il rappresentante), non quello con il rappresentato. Questo può generare effetti molto favorevoli — o penalizzanti.

Imposta di successione: aliquote e franchigie in base al rapporto con il defunto.
BeneficiarioAliquotaFranchigia (per erede)
Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti-discendenti)4%1.000.000 €
Fratelli e sorelle6%100.000 €
Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta (es. zio-nipote)6%Nessuna
Tutti gli altri soggetti8%Nessuna
Beneficiario con disabilità grave (L. 104/1992)4% / 6% / 8%1.500.000 €

Due conseguenze pratiche della rappresentazione:

  • Linea retta (nonno → nipoti): ogni nipote gode di una propria franchigia da 1.000.000 €. Se tre nipoti subentrano al nonno, sommano tre franchigie da un milione, con un notevole risparmio fiscale.
  • Linea collaterale (fratello premorto → nipoti): i nipoti che rappresentano lo zio defunto scontano il 6% senza la franchigia di 100.000 €, che la legge riserva alla sola qualità di «fratello/sorella».

Attenzione infine alla novità procedurale: dal 1° gennaio 2025, per effetto della riforma dell’imposta di successione (D.Lgs. 139/2024), vige l’autoliquidazione: sono gli eredi a calcolare e versare l’imposta (quadro EF della dichiarazione telematica), entro 90 giorni dal termine di presentazione, con possibilità di rateizzazione. Non è più l’ufficio a liquidarla. Aliquote e franchigie restano invariate, ma cambia la responsabilità del calcolo.

Adempimenti, collazione e rischi

  • Collazione (art. 740 c.c.): il rappresentante deve conferire alla massa ereditaria ciò che il defunto aveva donato al rappresentato, per garantire l’equità tra le stirpi.
  • Accettazione tacita: compiere atti di gestione sui beni del defunto (ad esempio incassare i canoni di locazione) comporta l’acquisto della qualità di erede, con responsabilità illimitata per i debiti. È una delle insidie dell’accettazione tacita da conoscere prima di agire.
  • Tutela dei minori: le eredità devolute a minori vanno accettate obbligatoriamente con beneficio d’inventario e autorizzazione del giudice tutelare. Poiché i rappresentanti sono spesso nipoti minorenni, è un adempimento tutt’altro che teorico.

Domande frequenti (F.A.Q.)

Se rinuncio all’eredità di mio padre, posso ereditare da mio nonno per rappresentazione?
Sì. Poiché il diritto del rappresentante è proprio e diretto verso il de cuius originario, e non derivato da quello del genitore, la rinuncia all’eredità del padre non impedisce di subentrare al suo posto nella successione del nonno. È una delle caratteristiche più importanti dell’istituto: si può rappresentare anche colui alla cui eredità si è rinunciato.
La rappresentazione opera a favore del coniuge o dei suoi eredi?
No. Il coniuge non rientra tra i «rappresentati», che possono essere soltanto i figli o i fratelli/sorelle del defunto. Se il coniuge premuore o rinuncia, la sua quota non si trasferisce ai suoi eredi per rappresentazione, ma viene ridistribuita secondo le regole dell’accrescimento o della successione legittima.
Come si divide l’eredità se ci sono più nipoti da un figlio premorto?
L’eredità si divide per stirpi e non per capi: i nipoti ricevono complessivamente solo la quota che sarebbe spettata al loro genitore (il rappresentato), suddividendola tra loro in parti uguali. Il numero di figli presenti in un ramo non aumenta la quota totale di quella stirpe: due o cinque nipoti si dividono comunque la medesima fetta del genitore.
Cosa succede se il testamento prevede già un sostituto?
La volontà del testatore prevale. La sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) è in cima alla gerarchia: se il defunto ha indicato un altro beneficiario per il caso di mancata accettazione del primo chiamato, la rappresentazione non opera e la quota va al sostituto designato nel testamento.
Che differenza c’è tra rappresentazione e trasmissione dell’eredità?
La differenza sta nel momento della morte del chiamato. Nella rappresentazione, il chiamato muore prima del de cuius (o rinuncia): i suoi discendenti subentrano con un diritto proprio. Nella trasmissione (art. 479 c.c.), invece, il chiamato sopravvive al de cuius ma muore prima di aver accettato: il diritto di accettare entra nel suo patrimonio e passa ai suoi eredi, i quali per ereditare dal primo defunto devono prima accettare l’eredità del trasmittente.
I nipoti devono pagare i debiti del nonno se accettano per rappresentazione?
Sì, se accettano puramente e semplicemente: gli eredi per rappresentazione subentrano anche nei rapporti passivi e rispondono dei debiti con il proprio patrimonio. Per limitare la responsabilità ai soli beni ricevuti è indispensabile l’accettazione con beneficio d’inventario, che è peraltro obbligatoria quando l’erede è minorenne.

Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. Il calcolo delle quote e degli aspetti fiscali dipende dalla concreta composizione della famiglia e del patrimonio; per una valutazione del caso specifico è necessaria un’analisi professionale individuale.

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L’autore

Avvocato Enrico Cecchin

Avvocato a Cittadella (PD), titolare dello Studio Legale Castello, si occupa di successioni, diritto immobiliare e protezione del patrimonio e della persona, con consulenza in studio e online.

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