Tassazione risoluzione contratto preliminare: quando si applica l’imposta di registro al 3%

Avvocato Enrica Fincati 12 min di lettura

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La tassazione della risoluzione del contratto preliminare è un aspetto da non trascurare quando venditore e acquirente decidono di sciogliere consensualmente un accordo già sottoscritto. La risoluzione, infatti, non è necessariamente fiscalmente neutra: soprattutto quando comporta la restituzione di una caparra o di altre somme, può sorgere l’obbligo di versare una nuova imposta di registro.

La corretta gestione del preliminare e del suo eventuale scioglimento rientra tra le questioni che affrontiamo nell’ambito dell’assistenza in diritto immobiliare. In un precedente approfondimento abbiamo già esaminato la forma necessaria per la risoluzione del contratto preliminare. In questo articolo ci concentriamo invece sulle conseguenze fiscali della risoluzione, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Tassazione risoluzione contratto preliminare: cosa prevede l’articolo 28 del TUR

Il punto di partenza per comprendere come viene tassato lo scioglimento di un contratto è l’articolo 28 del D.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro.

La norma distingue due situazioni differenti: quella in cui la possibilità di risolvere il contratto era già prevista al momento della sua conclusione e quella in cui, invece, le parti decidono successivamente di scioglierlo attraverso un nuovo accordo.

La distinzione è fondamentale perché le conseguenze fiscali possono essere molto diverse.

La risoluzione già prevista nel contratto

Il primo comma dell’articolo 28 riguarda, in particolare, la risoluzione che dipende da una clausola o da una condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto originario, nonché dalle ulteriori ipotesi specificamente previste dalla stessa disposizione.

In questi casi la risoluzione è, in linea generale, soggetta all’imposta di registro in misura fissa.

Se per ottenere la risoluzione viene invece stabilito un apposito corrispettivo, anche tale componente patrimoniale assume rilievo ai fini dell’imposta di registro e deve essere tassata secondo le regole previste dal Testo unico.

La situazione è quindi diversa rispetto a quella in cui venditore e acquirente, dopo aver stipulato un contratto pienamente efficace, cambiano idea e decidono di comune accordo di scioglierlo.

La risoluzione successiva per mutuo consenso

Quando la decisione di sciogliere il contratto nasce successivamente alla sua stipulazione, si parla generalmente di risoluzione per mutuo consenso o mutuo dissenso.

È questa l’ipotesi che assume particolare rilevanza nella tassazione della risoluzione di un contratto preliminare immobiliare.

Il secondo comma dell’articolo 28 stabilisce infatti che, negli altri casi di risoluzione, l’imposta deve essere determinata tenendo conto delle prestazioni derivanti dalla risoluzione stessa.

In altri termini, non è sufficiente osservare ciò che era stato pagato quando è stato firmato il preliminare: occorre verificare che cosa preveda concretamente il nuovo accordo con il quale le parti decidono di sciogliere il precedente contratto.

Il mutuo dissenso è un nuovo contratto

Per comprendere il trattamento fiscale bisogna partire dalla natura giuridica del mutuo dissenso.

La Corte di Cassazione ha affermato che l’accordo con cui le parti sciolgono consensualmente un precedente contratto costituisce un nuovo negozio giuridico, avente contenuto sostanzialmente uguale e contrario rispetto al contratto originario.

Non si tratta quindi, dal punto di vista giuridico, di cancellare semplicemente ciò che era stato fatto in precedenza.

Le parti avevano inizialmente manifestato la volontà di concludere il contratto; con il mutuo dissenso manifestano successivamente una nuova volontà, diretta a eliminarne gli effetti.

Questo principio era già stato espresso dalla giurisprudenza precedente e viene ripreso dalla Corte di Cassazione anche nella recente ordinanza n. 22164 del 28 giugno 2026, riguardante proprio la risoluzione consensuale di un contratto preliminare immobiliare.

La conseguenza fiscale è particolarmente importante.

Se dal nuovo contratto risolutorio derivano obblighi patrimoniali – per esempio la restituzione di somme precedentemente versate – tali prestazioni possono costituire un autonomo presupposto di tassazione.

Tassazione risoluzione contratto preliminare: la Cassazione applica il 3% alla caparra restituita

La questione è stata affrontata direttamente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22164 del 28 giugno 2026, oggetto anche dell’approfondimento pubblicato il 30 luglio 2026 sulla rivista FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso riguardava due contribuenti che avevano sottoscritto un contratto preliminare relativo alla vendita di due immobili situati a Firenze.

Successivamente le stesse parti avevano deciso di sciogliere consensualmente il preliminare attraverso un atto pubblico.

A seguito della risoluzione, il promittente venditore aveva restituito al promissario acquirente 700.000 euro, precedentemente ricevuti a titolo di caparra confirmatoria.

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi notificato un avviso di liquidazione richiedendo l’applicazione dell’imposta di registro del 3% sulla somma restituita.

I contribuenti avevano contestato la tassazione e avevano ottenuto ragione sia in primo sia in secondo grado.

Secondo i giudici tributari di merito, infatti, la restituzione della caparra non costituiva una nuova prestazione economicamente rilevante: venuto meno il contratto preliminare, era semplicemente venuto meno anche il titolo che consentiva al venditore di trattenere il denaro.

La Corte di Cassazione ha però seguito un’impostazione diversa, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

Perché la restituzione della caparra viene tassata

Secondo la Cassazione, la restituzione non può essere considerata isolatamente dal contratto di mutuo dissenso.

Il contratto preliminare non viene meno per un fatto esterno o per un vizio del rapporto, ma perché le parti hanno successivamente manifestato una nuova volontà negoziale, concordando di sciogliere il precedente accordo.

Il mutuo dissenso costituisce quindi un nuovo contratto e proprio da tale contratto deriva l’obbligo di restituire la caparra.

La prestazione restitutoria assume perciò autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di registro.

Un passaggio particolarmente interessante della decisione riguarda anche il concetto di capacità contributiva: secondo la Corte, perché la prestazione sia tassabile non è necessario che si produca un vero e proprio arricchimento economico in favore di una delle parti.

È sufficiente che il nuovo negozio risolutorio produca una prestazione avente contenuto patrimoniale.

Da qui l’applicazione dell’aliquota del 3%, prevista dall’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 per le prestazioni a contenuto patrimoniale non diversamente disciplinate.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, quindi, la restituzione di 700.000 euro determinava un’imposta proporzionale pari a 21.000 euro.

Perché non si applica lo 0,5% previsto per la caparra confirmatoria?

A prima vista potrebbe apparire singolare che una somma inizialmente tassata come caparra allo 0,5% venga successivamente assoggettata al 3% nel momento in cui viene restituita.

La spiegazione è che si tratta di due operazioni fiscalmente differenti.

Quando viene stipulato il contratto preliminare e viene versata la caparra confirmatoria, la somma svolge appunto la funzione di caparra.

Per i contratti preliminari stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta proporzionale prevista sulle somme versate a titolo di caparra confirmatoria e sugli acconti di prezzo non soggetti a IVA è pari allo 0,5%, o alla minore imposta applicabile al contratto definitivo.

Quando però le stesse parti stipulano successivamente un accordo di mutuo dissenso, la somma restituita non viene più considerata sotto il profilo della sua originaria funzione di caparra.

In quel momento la restituzione costituisce una prestazione patrimoniale derivante dal nuovo contratto risolutorio.

È per questo motivo che la Cassazione ha escluso l’applicazione dell’aliquota dello 0,5% alla restituzione e ha ritenuto applicabile quella del 3%.

La distinzione è importante perché il contribuente potrebbe essere portato a pensare che, essendo stato pagato lo 0,5% sulla caparra quando è stato registrato il preliminare, la successiva restituzione non debba essere nuovamente tassata oppure debba essere assoggettata alla medesima aliquota.

La recente decisione della Suprema Corte afferma invece il contrario.

La risoluzione consensuale del preliminare è sempre tassata al 3%?

No.

Questo è probabilmente il chiarimento più importante da fare per evitare una lettura eccessivamente ampia della decisione.

La Cassazione non ha affermato che qualsiasi risoluzione di un contratto preliminare sia automaticamente soggetta all’imposta del 3%.

La disciplina dipende dal tipo di risoluzione e soprattutto dagli effetti patrimoniali prodotti dall’accordo.

L’articolo 28 del Testo unico dell’imposta di registro distingue infatti la risoluzione già prevista attraverso una clausola o condizione contenuta nel contratto dalle altre ipotesi di scioglimento, tra le quali rientra il successivo mutuo dissenso.

Anche la recente ordinanza deve quindi essere letta nel contesto del caso esaminato: le parti avevano stipulato successivamente un autonomo contratto di risoluzione e, in esecuzione di tale accordo, era stata prevista la restituzione della caparra.

La tassazione al 3% riguarda proprio questa prestazione restitutoria.

Sono invece differenti, e devono essere analizzate separatamente, le situazioni nelle quali il contratto si scioglie per effetto di una clausola già originariamente prevista, viene risolto a causa dell’inadempimento di uno dei contraenti oppure opera il meccanismo della caparra confirmatoria e del recesso previsto dall’articolo 1385 del codice civile.

Mutuo dissenso e risoluzione per inadempimento: perché la distinzione conta

Non tutte le volte in cui un preliminare non arriva al rogito ci troviamo davanti a un mutuo dissenso.

Supponiamo, ad esempio, che l’acquirente non paghi quanto concordato oppure che il venditore si rifiuti ingiustificatamente di stipulare il definitivo.

In questi casi lo scioglimento del contratto può dipendere dall’inadempimento di una delle parti e non dalla semplice decisione comune di non procedere più alla compravendita.

Nel mutuo dissenso, invece, le parti non stanno necessariamente contestando una violazione del contratto: scelgono autonomamente di concludere un secondo accordo che produce effetti contrari rispetto al primo.

La Cassazione ha valorizzato proprio questa autonomia del contratto risolutorio per giustificare la tassazione delle prestazioni che ne derivano.

La qualificazione giuridica dell’operazione diventa quindi determinante anche sul piano fiscale.

Attenzione agli accordi che prevedono somme ulteriori

Nella pratica, inoltre, la risoluzione di un preliminare non comporta sempre e soltanto la restituzione della caparra.

Può accadere che una delle parti pretenda anche un risarcimento, che venga previsto un importo aggiuntivo per ottenere lo scioglimento del rapporto oppure che esista già una controversia relativa all’inadempimento.

In altri casi le parti possono decidere di effettuare reciproche concessioni proprio per evitare una causa.

L’accordo potrebbe quindi non essere un semplice mutuo dissenso, ma avere anche contenuto transattivo.

In queste situazioni è necessario esaminare separatamente le singole obbligazioni contenute nell’atto, perché la loro qualificazione giuridica può incidere direttamente sulla tassazione.

La scelta delle parole utilizzate nel contratto non è sufficiente: ciò che rileva sono gli effetti giuridici e patrimoniali concretamente prodotti dall’accordo.

Per questo motivo può essere rischioso utilizzare un modello standard di “risoluzione consensuale” senza verificare prima quale sia effettivamente la causa dello scioglimento e quali somme debbano essere corrisposte o restituite.

Entro quando deve essere registrato l’accordo di risoluzione?

Anche sotto il profilo degli adempimenti occorre prestare attenzione.

Il termine generale per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia è oggi di 30 giorni, e non più di 20 giorni come prevedeva la disciplina precedente alla modifica introdotta nel 2022.

È un aggiornamento particolarmente importante anche rispetto alle informazioni contenute in molti articoli e modelli ancora disponibili online.

Quando viene predisposto l’accordo di risoluzione è quindi opportuno valutare contemporaneamente il profilo civilistico e quello fiscale, individuando con precisione il contratto originario, le somme già versate, la loro causale, le prestazioni restitutorie e gli eventuali ulteriori importi concordati dalle parti.

Perché valutare la tassazione prima di firmare la risoluzione

La vicenda esaminata dalla Cassazione dimostra che le conseguenze fiscali dello scioglimento di un preliminare possono essere tutt’altro che irrilevanti.

Con una caparra di 20.000 euro, l’imposta del 3% comporta un costo di 600 euro. Con una caparra di 100.000 euro l’imposta sale a 3.000 euro. Nel caso arrivato davanti alla Suprema Corte, con una restituzione di 700.000 euro, l’imposta richiesta dall’Amministrazione finanziaria era pari a 21.000 euro.

È quindi opportuno conoscere il costo fiscale dell’operazione prima di sottoscrivere l’accordo e non soltanto quando viene presentato per la registrazione.

Questo vale soprattutto quando la risoluzione è il risultato di una trattativa tra le parti: sapere in anticipo quali somme saranno soggette a tassazione consente di considerare anche questo costo nel momento in cui vengono definite le condizioni economiche dell’accordo.

Tassazione risoluzione contratto preliminare: in breve

La tassazione della risoluzione del contratto preliminare dipende dal modo in cui il rapporto viene sciolto e dalle prestazioni patrimoniali derivanti dall’accordo.

Il mutuo dissenso non rappresenta semplicemente la cancellazione del contratto precedente, ma costituisce un nuovo negozio giuridico. È proprio questo principio che ha portato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22164/2026, a ritenere soggetta all’imposta di registro del 3% la restituzione della caparra confirmatoria prevista in conseguenza della risoluzione consensuale del preliminare.

Non significa, tuttavia, che ogni scioglimento di un preliminare debba essere tassato allo stesso modo. Prima di sottoscrivere l’accordo è necessario verificare la ragione per cui il contratto viene meno, le somme già corrisposte, la funzione dei pagamenti previsti e l’eventuale presenza di ulteriori obbligazioni o reciproche concessioni.

La valutazione preventiva degli effetti civilistici e fiscali della risoluzione consente così di evitare che un accordo apparentemente semplice produca costi o conseguenze non considerate al momento della sua sottoscrizione.

Domande frequenti sulla tassazione della risoluzione del contratto preliminare

Quanto si paga sulla restituzione della caparra dopo il mutuo dissenso?
Secondo la Cassazione n. 22164/2026, quando un contratto preliminare viene sciolto consensualmente attraverso un nuovo accordo e da questo deriva la restituzione della caparra confirmatoria, sulla somma restituita si applica l’imposta di registro del 3%.
Perché sulla caparra versata si paga lo 0,5% ma sulla restituzione il 3%?
Perché si tratta di due differenti prestazioni. Lo 0,5% riguarda la somma versata con funzione di caparra nell’ambito del preliminare; la restituzione successiva deriva invece dal nuovo contratto di risoluzione e viene qualificata come prestazione patrimoniale restitutoria.
Il 3% si applica a qualsiasi risoluzione di un preliminare?
No. Occorre distinguere tra mutuo dissenso, risoluzione derivante da una clausola già prevista nel contratto, inadempimento, recesso e altre possibili cause di scioglimento. Inoltre devono essere esaminate le concrete prestazioni derivanti dall’accordo.
Se le parti sono semplicemente d’accordo nel restituire la caparra, l’imposta si paga comunque?
È proprio questa l’ipotesi affrontata dalla Cassazione nel 2026. La circostanza che non vi sia un arricchimento effettivo e che la somma venga semplicemente restituita non esclude, secondo la Corte, la tassazione della prestazione derivante dal nuovo accordo di mutuo dissenso.
La risoluzione di un preliminare immobiliare deve essere fatta per iscritto?
Il profilo della forma è distinto da quello fiscale. Per approfondire questo aspetto è possibile consultare il nostro articolo dedicato alla risoluzione del contratto preliminare e alla necessità dell’atto scritto.

Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. Per una valutazione del caso concreto è necessaria un’analisi professionale individuale.

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L’autore

Avvocato Enrica Fincati

Avvocato a Cittadella (PD), titolare dello Studio Legale Castello, si occupa di diritto immobiliare, bancario e tutela del consumo, con consulenza in studio e online.

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