Lesione della legittima e azione di riduzione dopo la legge n. 182 del 2025
La legge riserva a una cerchia ristretta di familiari una quota del patrimonio del defunto che né il testamento né le donazioni fatte in vita possono sottrarre. Quando questa quota viene intaccata, il legittimario dispone di uno strumento specifico, l’azione di riduzione, soggetto però a condizioni, oneri di prova e termini che ne determinano l’esito prima ancora del giudizio. La legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha inoltre modificato in profondità la tutela del legittimario nei confronti dei terzi che hanno acquistato beni provenienti da donazione.
- Sono legittimari il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti (art. 536 c.c.); la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge. Fratelli e sorelle non hanno diritto alla legittima.
- La lesione si accerta con un calcolo che somma ai beni lasciati, al netto dei debiti, il valore di tutte le donazioni fatte in vita (art. 556 c.c.). Il legittimario deve imputare alla propria quota quanto egli stesso ha ricevuto.
- L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni, che decorrono dall’apertura della successione per le donazioni e dall’accettazione dell’erede istituito per le disposizioni testamentarie. Secondo la Corte di cassazione, la semplice lettera di diffida non interrompe il termine.
- Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge, e per quelle anteriori in cui entro il 18 giugno 2026 non sono state compiute le formalità previste dal regime transitorio, il legittimario non può più, di regola, recuperare l’immobile donato dal terzo che lo ha acquistato: ottiene dal donatario una compensazione in denaro, salvo che abbia trascritto la domanda di riduzione prima della trascrizione dell’acquisto del terzo.
- La mediazione è condizione di procedibilità della domanda; l’istanza di mediazione, comunicata alle altre parti, interrompe la prescrizione per le pretese in essa formulate.
Legittimari e quote di riserva
L’art. 536 c.c. individua i legittimari nel coniuge, nei figli e negli ascendenti. I discendenti dei figli subentrano per rappresentazione quando il figlio non può o non vuole accettare. La legge 20 maggio 2016, n. 76 estende alla parte dell’unione civile i diritti successori del coniuge, compresa la quota di legittima (art. 1, comma 21). Il coniuge separato conserva i diritti di legittimario se la separazione non gli è stata addebitata (art. 548 c.c.). Gli ascendenti sono legittimari soltanto in mancanza di figli.
Restano esclusi i fratelli, le sorelle e gli altri parenti collaterali: in assenza di coniuge, figli e ascendenti il testatore può disporre liberamente dell’intero patrimonio. Il fratello escluso dal testamento può contestarne la validità, ma non può lamentare una lesione di legittima.
La misura della quota riservata dipende dalla composizione della famiglia al momento della morte. La parte residua è la quota disponibile, di cui il defunto poteva disporre liberamente con donazioni o con testamento.
| Legittimari superstiti | Quota riservata | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Un solo figlio | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Due o più figli | 2/3 divisi in parti uguali | 1/3 |
| Coniuge solo | 1/2 | 1/2 |
| Coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge e 1/3 al figlio | 1/3 |
| Coniuge e due o più figli | 1/4 al coniuge e 1/2 ai figli | 1/4 |
| Ascendenti, senza figli né coniuge | 1/3 | 2/3 |
| Coniuge e ascendenti | 1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
Al coniuge sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540, comma 2, c.c.). Le quote della tabella riguardano la successione necessaria e non vanno confuse con le quote della successione legittima, che si applicano in mancanza di testamento e sono di regola più ampie; per queste ultime si rinvia alla guida alla successione legittima.
Calcolo della legittima e accertamento della lesione
La lesione non si desume dal confronto fra ciò che il legittimario ha ricevuto e ciò che hanno ricevuto gli altri. Si accerta con il procedimento di calcolo descritto dall’art. 556 c.c., che la Corte di cassazione ha ricostruito in tre operazioni: si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al tempo della morte; si detraggono i debiti ereditari; al valore netto così ottenuto si aggiunge il valore dei beni donati in vita. Il risultato è la massa sulla quale si calcolano la quota riservata e la quota disponibile (Cass. civ., sez. II, ord. 26 febbraio 2026, n. 4354).
L’aggiunta delle donazioni, detta riunione fittizia, è un’operazione contabile: i beni donati non rientrano materialmente nell’eredità, ma il loro valore concorre a determinare quanto spetta a ciascun legittimario. Nella stessa pronuncia la Corte ha chiarito che l’intero valore della legittima si soddisfa anzitutto sui beni relitti. Soltanto se questi sono insufficienti le donazioni diventano riducibili, e soltanto nei limiti di tale insufficienza. Il legittimario che riceve dai beni relitti un valore sufficiente a coprire la propria riserva non ha quindi bisogno di agire in riduzione.
La riunione fittizia fra beni relitti e beni donati non serve soltanto all’azione di riduzione: va compiuta in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi. La ripartizione dei debiti ereditari fra gli eredi è invece un’operazione distinta, estranea al calcolo della quota di riserva.
Cass. civ., sez. II, ord. 26 febbraio 2026, n. 4354Un esempio numerico chiarisce il meccanismo. Il defunto lascia beni per 100.000 euro e debiti per 20.000 euro; in vita ha donato al figlio A un immobile del valore di 160.000 euro; con il testamento lascia tutti i propri beni al figlio A. La massa di calcolo è pari a 240.000 euro (100.000, meno 20.000, più 160.000). Ai due figli è riservata la quota di 2/3, cioè 160.000 euro, pari a 80.000 euro ciascuno. Il figlio B non ha ricevuto nulla e la sua quota è lesa per 80.000 euro. La reintegrazione avviene riducendo anzitutto la disposizione testamentaria, il cui valore netto è appunto di 80.000 euro, senza necessità di intaccare la donazione.
Due aspetti del calcolo generano la maggior parte delle controversie. Il primo è la stima: i beni relitti si valutano al tempo della morte; i beni donati si riuniscono secondo il valore determinato in base alle regole della collazione, alle quali l’art. 556 c.c. rinvia espressamente (artt. 747-750 c.c.), e quindi al tempo dell’apertura della successione, non a quello della donazione. Per le donazioni di denaro la giurisprudenza applica il criterio del valore nominale dettato dall’art. 751 c.c., che non è compreso nel rinvio. Il secondo è l’imputazione: l’art. 564, comma 2, c.c. obbliga il legittimario che chiede la riduzione a imputare alla propria porzione le donazioni e i legati ricevuti, salvo espressa dispensa. La Corte di cassazione ha precisato che l’imputazione non è una condizione dell’azione ma un’operazione contabile prodromica all’accertamento della lesione: le donazioni emerse nel corso del giudizio devono essere considerate, e la loro mancata indicazione nell’atto introduttivo non rende la domanda inammissibile (Cass. civ., sez. II, ord. 30 marzo 2025, n. 8348). Per l’analoga operazione che si compie nella divisione si rinvia alla scheda sulla collazione ereditaria.
Ne discende che il legittimario che agisce deve considerare, con la stessa cura dedicata alle donazioni ricevute dagli altri, quelle ricevute da sé, perché i convenuti possono dimostrarle e ottenere il rigetto della domanda. La ricostruzione della massa, comprese le liberalità indirette di cui si dirà, va quindi compiuta prima di proporre l’azione.
Le tre situazioni di lesione
Nella pratica la lesione della legittima si presenta in tre forme, che comportano posizioni processuali diverse.
- La pretermissione. Il testamento non attribuisce nulla al legittimario, perché istituisce eredi altre persone o perché lo disereda espressamente. Il legittimario pretermesso non è chiamato all’eredità e diviene erede soltanto dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione (Cass. civ., sez. II, sent. 9 luglio 2026, n. 22986, che richiama Cass. n. 2914/2020). La Corte ha enunciato la regola per la preterizione in senso tecnico, prodotta da un testamento che dispone dell’intero patrimonio in favore di altri, e l’ha tenuta distinta dal caso deciso, relativo a una successione legittima nella quale il legittimario era chiamato per legge. Anche i diritti sui beni caduti in successione sorgono soltanto con l’accoglimento della domanda di riduzione (Cass. civ., sez. II, ord. 8 giugno 2026, n. 18461). Sulla clausola di diseredazione si rinvia alla scheda dedicata alla diseredazione.
- La lesione da testamento. Il legittimario è istituito erede o riceve un legato, ma per un valore inferiore alla quota riservata. In questo caso chiede l’integrazione della propria quota riducendo le disposizioni in favore degli altri.
- La lesione da donazioni. Il defunto ha distribuito il patrimonio in vita, e alla morte i beni relitti non bastano a soddisfare la riserva. È la situazione interessata dalla riforma del 2025.
Una posizione particolare è quella del legittimario al quale il testatore ha lasciato un legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.). Il legatario può conservare il legato, perdendo il diritto di chiedere un supplemento anche se il valore è inferiore alla quota, salvo che il testatore gli abbia espressamente attribuito tale facoltà, oppure rinunciarvi e chiedere la legittima; la rinuncia a un legato immobiliare richiede la forma scritta. In una vicenda in cui il testatore aveva istituito erede unica una figlia e attribuito all’altro figlio soltanto un legato di beni determinati, la qualificazione come legato in sostituzione data dal giudice di merito è rimasta ferma in sede di legittimità, e la Corte di cassazione ha ribadito che la rinuncia al legato rende il figlio pretermesso e gli consente di chiedere la riduzione dell’istituzione di erede per l’intera quota di riserva (Cass. civ., sez. II, ord. 17 giugno 2026, n. 20396). Diverso è il legato in conto di legittima, che il legittimario trattiene imputandolo alla propria quota e chiedendo l’eventuale differenza. Sulla distinzione fra le due figure si rinvia alla scheda sulla differenza tra erede e legato.
L’azione di riduzione: natura e condizioni
L’azione di riduzione è un’azione personale, con la quale il legittimario ottiene che le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive siano dichiarate inefficaci nei suoi confronti, nella misura necessaria a reintegrare la quota. Ha carattere individuale: spetta al singolo legittimario che ritenga lesa la propria quota, e l’accertamento della lesione si compie con riferimento alla quota di chi ha proposto la domanda, non alla riserva complessiva di tutti i legittimari (Cass. civ., sez. II, sent. 6 giugno 2026, n. 18304). Ciascun legittimario decide quindi autonomamente se agire, e l’inerzia di uno non giova né nuoce agli altri.
L’art. 564, comma 1, c.c. pone una condizione di ammissibilità: il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Per il secondo periodo dello stesso comma, la disposizione non si applica all’erede che ha accettato con beneficio d’inventario e ne è decaduto. La regola tutela i terzi donatari e legatari, che hanno interesse a conoscere con certezza la consistenza dei beni relitti. Per le modalità dell’accettazione beneficiata si rinvia alla guida all’accettazione con beneficio d’inventario; sul rischio che comportamenti anche involontari comportino un’accettazione pura e semplice si veda la scheda sulle insidie dell’accettazione tacita.
La condizione non opera per il legittimario pretermesso dal testamento, che non essendo chiamato non ha un’eredità da accettare. Una recente pronuncia ne ha esteso l’esclusione alla cosiddetta preterizione sostanziale: il legittimario chiamato per legge, in assenza di testamento, che trovi un patrimonio relitto di valore irrisorio rispetto ai beni donati, non è tenuto alla preventiva accettazione beneficiata (Cass. civ., sez. II, sent. 9 luglio 2026, n. 22986).
Il concetto di preterizione sostanziale, utilizzato per negare l’onere dell’accettazione con beneficio d’inventario da parte del legittimario chiamato per legge all’eredità, presuppone una valutazione non rigida, da compiere caso per caso e rimessa al giudice di merito. Nella specie è stato ritenuto assolutamente minimale e irrisorio un patrimonio relitto di 1.254,66 euro, a fronte del valore di gran lunga superiore degli immobili donati.
Cass. civ., sez. II, sent. 9 luglio 2026, n. 22986Fuori da queste ipotesi, il legittimario chiamato all’eredità che intenda agire contro donatari o legatari estranei alla successione deve avere accettato con beneficio d’inventario prima di proporre la domanda: a differenza dell’imputazione, la preventiva accettazione beneficiata è una condizione dell’azione (Cass. civ., sez. II, ord. 30 marzo 2025, n. 8348). È una verifica da compiere subito: un’accettazione pura e semplice già intervenuta, anche tacitamente, preclude la riduzione nei confronti dei terzi e non è rimediabile in corso di causa.
L’ordine della riduzione e la restituzione dei beni
La legge stabilisce una sequenza vincolante. Si riducono anzitutto le porzioni che spetterebbero per legge ad altri successibili non legittimari (art. 553 c.c.), poi le disposizioni testamentarie, infine le donazioni. Le donazioni non si riducono finché non sia esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento (art. 555, comma 2, c.c.). Le disposizioni testamentarie si riducono proporzionalmente, senza distinguere fra eredi e legatari, salvo che il testatore abbia dichiarato che una disposizione debba avere effetto con preferenza sulle altre (art. 558 c.c.). Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559 c.c.): il donatario più recente risponde per primo, quello più risalente soltanto se la riduzione delle successive non basta.
Ottenuta la riduzione, la reintegrazione della quota avviene di regola in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. La Corte di cassazione ha ribadito che il diritto del legittimario non si converte in un diritto di credito, salvo accordo delle parti o i casi dell’art. 560 c.c. relativi agli immobili non comodamente separabili, e ha precisato che la regola può essere invocata anche da chi subisce la riduzione, il quale non può essere costretto contro la sua volontà a liquidare in denaro la lesione (Cass. civ., sez. II, ord. 17 giugno 2026, n. 20396). In quella vicenda il giudice di merito aveva condannato l’erede al pagamento di circa 105.000 euro, e la decisione è stata annullata con rinvio. La reintegrazione in natura vale anche per i beni mobili e per le quote sociali, e riguarda pure le donazioni dissimulate sotto un atto a titolo oneroso, che seguono la disciplina delle donazioni e quindi l’art. 560 c.c.: su questa base la Corte di cassazione ha confermato la reintegrazione in natura su quote di una società a responsabilità limitata e ha respinto la richiesta di liquidazione per equivalente (Cass. civ., sez. II, sent. 3 ottobre 2026, n. 26170). Diversa è la donazione indiretta di un immobile realizzata pagando il prezzo dell’acquisto intestato al figlio: il bene non proviene dal patrimonio del defunto, la riduzione non incide sulla titolarità del beneficiario e il legittimario ottiene il controvalore come credito (Cass. civ., sez. I, sent. 12 maggio 2010, n. 11496; il principio è richiamato da Cass. civ., sez. II, ord. 2 dicembre 2022, n. 35461 e da Cass. n. 26170/2026, che ne ha escluso l’applicazione alla donazione diretta dissimulata). Una pronuncia del 2022, resa sull’opposizione alla donazione prevista dall’art. 563, comma 4, c.c. nel testo previgente, ha seguito un’impostazione in parte diversa: ha distinto la liberalità che ha per oggetto il denaro da quella che ha per oggetto l’immobile acquistato con la provvista, e soltanto in questo secondo caso ha ritenuto astrattamente ipotizzabile la restituzione del bene (Cass. civ., sez. II, sent. 11 febbraio 2022, n. 4523). La successiva ordinanza n. 35461 del 2022 ha rilevato che quella pronuncia aveva dato per scontata l’applicabilità dell’art. 563 c.c., nel testo allora vigente, anche alle donazioni indirette, senza confrontarsi con il precedente del 2010.
Il donatario o l’erede che subisce la riduzione deve inoltre i frutti dei beni da restituire a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (art. 561 c.c.). In un caso di riduzione di una donazione indiretta di 70.000 euro, il Tribunale di Padova ha condannato il donatario al pagamento di 8.846,13 euro, pari alla lesione accertata, oltre agli interessi legali dalla domanda (Trib. Padova, sent. 22 settembre 2026, n. 1372).
Donazioni indirette e vendite simulate
Le donazioni rilevanti ai fini della legittima non sono soltanto quelle stipulate per atto pubblico. Vi rientrano le liberalità realizzate con strumenti diversi: il pagamento del prezzo di un immobile intestato al figlio, il bonifico di somme destinate a un acquisto, la cointestazione di titoli con spirito di liberalità, la rinuncia a un diritto in favore di un familiare. La loro individuazione è spesso decisiva, perché incide sia sulla massa di calcolo sia sull’imputazione.
La Corte di cassazione ha distinto la domanda di accertamento di una donazione indiretta dall’azione di simulazione. Nel caso dei genitori che avevano messo a disposizione della figlia la provvista per l’acquisto di un immobile, la domanda diretta a far accertare la liberalità, al fine dell’imputazione alla quota di riserva, è stata qualificata come azione di mero accertamento e ritenuta imprescrittibile; il giudice di merito aveva errato nell’applicarle il termine decennale proprio della simulazione (Cass. civ., sez. II, sent. 18 febbraio 2025, n. 4146).
Quando invece il defunto ha stipulato una vendita che dissimula una donazione, il legittimario deve ottenere l’accertamento della simulazione. Su questo terreno la sua posizione è favorevole: agendo per tutelare la propria quota di riserva, egli è terzo rispetto al contratto e può provare la simulazione con testimoni e presunzioni, senza i limiti che gravano sulle parti del contratto e sui loro eredi (Cass. civ., sez. II, ord. 11 gennaio 2024, n. 1122). La prova deve però riguardare la sostanza dell’operazione: la Corte di cassazione ha confermato la decisione di merito che, accertati la pattuizione e il pagamento effettivo del prezzo, aveva escluso che la vendita dissimulasse una donazione, e ha ribadito che non è soggetta a riduzione la vendita effettiva, che non dissimula una donazione (Cass. civ., sez. II, sent. 13 maggio 2024, n. 13017). Anche una vendita effettiva, con prezzo realmente pagato, può però contenere una liberalità quando il prezzo è inferiore al valore del bene. Lo scarto non basta, da solo: la vendita integra un negotium mixtum cum donatione, cioè una donazione indiretta, soltanto se la sproporzione tra le prestazioni è di entità significativa e l’alienante l’ha voluta, consapevolmente, per arricchire l’acquirente, e la prova incombe su chi lo invoca, quindi sul legittimario che agisce in riduzione (Cass. civ., sez. II, ord. 3 aprile 2026, n. 8425; Cass. civ., sez. II, sent. 9 novembre 2021, n. 32804). Provato il negozio misto, la parte liberale, cioè la differenza tra il valore reale del bene e il prezzo, entra nella massa e nell’imputazione con valori riferiti all’apertura della successione e non al momento della vendita, e resta riducibile per equivalente, non in natura (Cass. civ., sez. II, sent. 22 maggio 2024, n. 14211).
Il legittimario che agisce per la simulazione di una vendita compiuta dal defunto non fa valere un diritto derivato da quest’ultimo, ma un diritto proprio che gli spetta per legge, in posizione antagonista rispetto al defunto. Per questo è ammesso alla prova per testimoni e per presunzioni senza la necessità di un principio di prova scritta.
Cass. civ., sez. II, ord. 11 gennaio 2024, n. 1122Il vitalizio assistenziale, con cui un anziano trasferisce un immobile in cambio dell’assistenza per tutta la vita, è un contratto che si presta a questo genere di contestazione. Stabilire se dissimuli una donazione richiede una valutazione di merito sulla reale volontà delle parti, sull’effettività delle prestazioni assistenziali, sull’alea del contratto e sul rapporto fra il valore dei beni trasferiti e quello della controprestazione. Dopo la riforma del 2025 la qualificazione rileva anche per la tutela nei confronti dei terzi: come si vedrà a proposito del regime transitorio, gli strumenti che presuppongono una donazione risultante dal titolo non operano per il vitalizio finché la simulazione non è fatta valere in giudizio.
La fondatezza di un’azione di riduzione si misura prima di proporla: occorre ricostruire le donazioni, dirette e indirette, ricevute da tutti i legittimari, stimare i beni al momento dell’apertura della successione, verificare l’accettazione e il decorso dei termini. Lo Studio Legale Castello esamina la documentazione disponibile e indica se la lesione sussiste, in quale misura e nei confronti di chi va fatta valere. La valutazione può svolgersi in studio a Cittadella o tramite consulenza online; per un primo contatto è sufficiente utilizzare il modulo in fondo alla pagina.
La riforma della legge n. 182 del 2025: la tutela nei confronti dei terzi
Secondo il regime previgente, che resta applicabile alle successioni aperte fino al 17 dicembre 2025 nei limiti del regime transitorio esaminato più avanti, il legittimario che aveva ottenuto la riduzione di una donazione immobiliare poteva, previa escussione dei beni del donatario, chiedere la restituzione dell’immobile anche ai successivi acquirenti, purché non fossero decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione. Il termine poteva essere sospeso dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante con un atto stragiudiziale di opposizione. La conseguenza pratica era nota: gli immobili di provenienza donativa erano difficili da vendere e da offrire in garanzia, perché l’acquirente e la banca rischiavano di subire la restituzione.
L’art. 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha sostituito questa tutela reale con una tutela prevalentemente obbligatoria. Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la quota riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, è tenuto a compensare il legittimario chi ha ricevuto il bene dal donatario a titolo gratuito, nei limiti del vantaggio conseguito. Le stesse regole valgono per i beni mobili, salvo quanto previsto per i beni mobili registrati dall’art. 2690, n. 1, c.c. Per questi ultimi la legge ha inoltre modificato l’art. 2690, n. 5, c.c., eliminando il riferimento alle donazioni e limitando la tutela ai terzi che hanno acquistato dall’erede o dal legatario.
| Profilo | Regime previgente | Regime vigente |
|---|---|---|
| Immobile donato e poi venduto a terzi | Restituzione dal terzo acquirente, previa escussione del donatario, entro venti anni dalla trascrizione della donazione | Nessuna azione di restituzione verso il terzo, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta prima della trascrizione del suo acquisto (art. 2652, n. 1, c.c.); compensazione in denaro a carico del donatario (art. 563 c.c.) |
| Ipoteche e pesi posti dal donatario | L’immobile tornava libero, salvo domanda proposta dopo venti anni dalla trascrizione della donazione | Restano efficaci, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta prima della loro iscrizione o trascrizione; il donatario compensa il minor valore (artt. 561 e 2652, n. 1, c.c.) |
| Donatario insolvente | Azione di restituzione verso gli aventi causa | Compensazione a carico dell’avente causa a titolo gratuito, nei limiti del vantaggio (art. 563 c.c.); il valore non recuperato dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, salve le ragioni di credito verso di lui, e non ricade sui donatari anteriori (art. 562 c.c.) |
| Trascrizione della domanda di riduzione di donazioni | Terzi acquirenti a titolo oneroso tutelati se la domanda era trascritta dopo dieci anni dall’apertura della successione (art. 2652, n. 8, c.c. previgente) | La sentenza prevale sui terzi che trascrivono dopo la domanda e non pregiudica quelli che hanno trascritto prima (art. 2652, n. 1, c.c.) |
| Domanda di riduzione di disposizioni testamentarie | Terzi acquirenti a titolo oneroso tutelati se la domanda era trascritta dopo dieci anni dall’apertura della successione | Terzi acquirenti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario tutelati se la domanda è trascritta dopo tre anni dall’apertura della successione; entro i tre anni la sentenza prevale anche sugli acquisti precedenti (art. 2652, n. 8, c.c.) |
La riforma interviene inoltre su due punti. Il primo riguarda la trascrizione: la domanda di riduzione delle donazioni è stata spostata fra quelle dell’art. 2652, n. 1, c.c., senza più il limite temporale dei dieci anni, sicché la sentenza che la accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi con atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda, ma prevale su quelli successivi. Trascrivere tempestivamente la domanda è quindi l’unico modo per conservare la possibilità di recuperare il bene in natura se il donatario lo aliena durante il giudizio. Lo svolgimento della mediazione non impedisce la trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, comma 5, d.lgs. 28/2010). La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie resta invece regolata dall’art. 2652, n. 8, c.c., che mantiene una soglia temporale, ridotta da dieci a tre anni dall’apertura della successione. Non si tratta di un termine per agire, perché l’azione si prescrive in dieci anni, ma del limite oltre il quale la trascrizione della domanda non è più opponibile a chi ha acquistato a titolo oneroso dall’erede o dal legatario con atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda: se la domanda è trascritta dopo tre anni, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti che questi terzi hanno acquistato in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se invece è trascritta entro i tre anni, la sentenza prevale anche su tali acquisti. Per conservare la possibilità di recuperare in natura i beni passati a titolo oneroso dall’erede o dal legatario a terzi, la domanda deve perciò essere trascritta entro il triennio.
Il secondo riguarda i pesi: le ipoteche e gli altri pesi di cui il donatario ha gravato gli immobili restano efficaci anche dopo la riduzione, e il donatario deve compensare in denaro il minor valore dei beni, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta prima dell’iscrizione dell’ipoteca (artt. 561 e 2652, n. 1, c.c.). Il legittimario che recupera un immobile ipotecato dal donatario lo riceve con l’ipoteca, e il suo diritto verso il donatario diventa un credito. Il valore di quel credito dipende dalla solvibilità del debitore. Se il donatario è insolvente si applica l’art. 562 c.c., che la legge n. 182 del 2025 ha esteso ai casi dell’art. 561, primo comma, secondo periodo, e dell’art. 563: il valore che non si recupera da lui si detrae dalla massa ereditaria, salve le ragioni di credito nei suoi confronti. L’insolvenza del donatario non estende quindi la riduzione ai donatari anteriori, come la sequenza dell’art. 559 descritta in precedenza potrebbe far supporre. La valutazione preliminare deve quindi comprendere la verifica del patrimonio del donatario e delle vendite e delle ipoteche risultanti dai registri immobiliari.
Sul piano opposto, chi ha ricevuto una donazione o ha acquistato un immobile di provenienza donativa beneficia di una circolazione più sicura. Le implicazioni per le compravendite e i mutui sono esaminate nella scheda sulla riforma delle donazioni di immobili.
Il regime transitorio e il decreto del Tribunale di Vicenza
Il comma 2 dell’art. 44 distingue secondo la data di apertura della successione. Le nuove regole si applicano alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge. Per le successioni aperte fino al 17 dicembre 2025 gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. continuano ad applicarsi nel testo previgente, e l’azione di restituzione degli immobili può essere proposta anche contro gli aventi causa dai donatari a tre condizioni alternative: che la domanda di riduzione sia già stata notificata e trascritta; che sia notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; oppure che entro lo stesso termine i legittimari notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Per queste successioni restano salvi gli effetti delle opposizioni già notificate e trascritte ai sensi dell’art. 563, comma 4, c.c. nel testo previgente, che sospendevano il decorso del ventennio per l’azione di restituzione. Il terzo periodo aggiunge «fermo quanto previsto dal medesimo comma»: quegli effetti restano quindi soggetti alla disciplina dettata dal comma 4 dell’art. 563 nel testo previgente.
La norma riferisce la salvezza alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della legge («ai fini di cui al secondo periodo»). Se a quella data il donante era ancora in vita, la sua successione si apre sotto il nuovo regime. La salvezza degli effetti delle opposizioni già notificate e trascritte vale quindi per le successioni aperte fino al 17 dicembre 2025; in quelle aperte dal 18 dicembre 2025, l’opposizione trascritta in precedenza non conserva l’azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario e la tutela del legittimario segue i nuovi artt. 561 e 563 c.c. È questa la lettura che si è affermata nella prassi notarile (Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 6-2026/C). Una lettura estensiva, che riconoscerebbe gli effetti dell’opposizione anche alle successioni aperte dopo la riforma, è rimasta minoritaria; non risultano pronunce giurisdizionali sul punto.
Il termine di sei mesi è scaduto il 18 giugno 2026. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione entro quella data, gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., nel nuovo testo, si applicano anche alle successioni aperte prima della riforma, decorso il termine. Dove invece la domanda di riduzione era già stata notificata e trascritta o lo è stata entro il termine, oppure l’atto di opposizione è stato notificato e trascritto entro la stessa data, quegli articoli restano applicabili nel testo previgente e l’azione di restituzione degli immobili può essere proposta anche contro gli aventi causa dai donatari. Per la disciplina dell’opposizione e dei suoi effetti si rinvia alla guida all’opposizione alla donazione.
Sulla portata dell’opposizione transitoria si è pronunciato il Tribunale di Vicenza. Due figli, integralmente pretermessi dal testamento del padre morto nell’ottobre 2024, sostenevano che un vitalizio assistenziale con cui il padre aveva trasferito la nuda proprietà di un appartamento a una pronipote dissimulasse una donazione. Avviata la mediazione nell’aprile 2026, avevano fatto ricevere da un notaio un atto di opposizione, presentato per la trascrizione il 16 giugno 2026. Il Conservatore aveva eseguito la formalità con riserva.
L’atto di opposizione previsto dal regime transitorio si riferisce a una donazione e va proposto nei confronti del donatario: presuppone che la natura donativa del trasferimento risulti dal titolo. Non può essere trascritto nei confronti del beneficiario di un contratto formalmente diverso, come il vitalizio assistenziale, sulla sola affermazione del legittimario che il contratto dissimuli una donazione, almeno fino all’accertamento giudiziale della simulazione o alla trascrizione della relativa domanda. I tempi della mediazione non consentono un’interpretazione estensiva della norma.
Trib. Vicenza, sez. II, decreto 10 settembre 2026, R.G. 2561/2026, di rigetto del ricorso ex artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c.Il decreto segnala un problema che la riforma rende ricorrente. Quando la liberalità è nascosta dietro un contratto oneroso, gli strumenti di tutela che presuppongono una donazione risultante dal titolo non operano finché la simulazione non è stata fatta valere in giudizio. Per le successioni aperte dopo la riforma, la trascrizione della domanda di simulazione e di riduzione assume la stessa funzione conservativa: finché non è eseguita, il bene può essere alienato a terzi che il legittimario non potrà più raggiungere. La pendenza della mediazione non è un ostacolo: la domanda giudiziale può essere trascritta anche mentre il procedimento è in corso.
Oneri di allegazione e di prova del legittimario
Secondo un orientamento risalente, il legittimario che agisce in riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti la legittima è stata lesa, determinando il valore della massa ereditaria e quello della quota violata. La Corte di cassazione ha precisato che l’onere, finalizzato a consentire al giudice di stabilire se e in quale misura la lesione sussista, non ha carattere assoluto (Cass. civ., sez. II, ord. 5 marzo 2026, n. 4949).
Gli oneri di deduzione a carico del legittimario non implicano la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione. Occorre piuttosto che la richiesta di riduzione sia giustificata da una rappresentazione patrimoniale che renda verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione. Quando il defunto ha esaurito in vita il patrimonio con donazioni, la denuncia della lesione è già implicita nella deduzione della mancanza di beni relitti.
Cass. civ., sez. II, ord. 5 marzo 2026, n. 4949Nella vicenda decisa la madre non aveva fatto donazioni e aveva lasciato per testamento tutti i suoi beni al marito, escludendo i figli; la Corte d’appello aveva ritenuto superflua un’esatta quantificazione iniziale della massa e della quota lesa, e la decisione è stata confermata. Allo stesso modo, quando il figlio rinuncia al legato in sostituzione e l’intera eredità è attribuita alla sorella, la lesione si manifesta con evidenza anche nella sua misura, pari alla quota riservata dalla legge (Cass. civ., sez. II, ord. 17 giugno 2026, n. 20396).
L’attenuazione dell’onere di allegazione non esonera dalla prova. Nel corso del giudizio la massa deve essere ricostruita e stimata, di regola con una consulenza tecnica d’ufficio, e le donazioni devono essere dimostrate: con gli atti notarili, con la documentazione bancaria che dà conto della provenienza delle somme impiegate negli acquisti, e, per il legittimario che agisce come terzo, anche con testimoni e presunzioni. Le donazioni ricevute dall’attore, come si è visto, possono essere dimostrate dai convenuti e ribaltare l’esito della causa.
La prescrizione dell’azione di riduzione
L’azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.). La decorrenza varia secondo l’origine della lesione.
- Lesione derivante da donazioni: il termine decorre dall’apertura della successione, perché da quel momento è certa l’insufficienza dei beni relitti a soddisfare la riserva. La decorrenza non cambia quando l’azione è proposta dall’erede del legittimario, come l’art. 557, comma 1, c.c. consente (Cass. civ., sez. II, sent. 30 giugno 2015, n. 13407).
- Lesione derivante da disposizioni testamentarie: il termine decorre dall’accettazione dell’eredità da parte del chiamato in base al testamento. La pubblicazione del testamento rileva soltanto se in quel verbale il chiamato assume espressamente la qualità di erede, o se ha già compiuto atti di accettazione (Cass. civ., sez. un., sent. 25 ottobre 2004, n. 20644).
L’inosservanza del termine produce effetti irreversibili sull’azione. Non tutti gli atti del legittimario sono idonei a interrompere il termine. L’azione di riduzione è personale ma non obbligatoria: ha natura costitutiva e non tende all’adempimento di un’obbligazione, alla quale soltanto è connaturale la costituzione in mora. Per questo la prescrizione non è interrotta da una lettera di diffida o di messa in mora ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., ma soltanto dalla domanda giudiziale o da un atto a essa equiparato. La Corte di cassazione ha ribadito la regola e ha escluso che all’azione di riduzione si estenda la soluzione adottata dalle Sezioni Unite per le azioni edilizie del compratore, interrompibili anche con atto stragiudiziale, perché in quel caso esiste fra le parti un rapporto obbligatorio che nella riduzione manca (Cass. civ., sez. II, sent. 22 ottobre 2024, n. 27352, con riferimento a Cass. civ., sez. un., n. 18672/2019). Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito (Trib. Venezia, sez. I, sent. 15 settembre 2026, n. 17430, R.G. 5156/2021).
Il caso mostra come la prescrizione vada verificata separatamente per ciascuna successione e per ciascuna disposizione lesiva, e come gli atti interruttivi debbano riguardare in modo specifico la pretesa che si intende far valere.
La mediazione obbligatoria e i suoi effetti sulla prescrizione
Le controversie in materia di successioni ereditarie sono soggette alla mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28). Se la mediazione non è stata esperita, il giudice fissa un’udienza successiva alla scadenza del termine per il suo svolgimento e, se neppure allora la condizione è soddisfatta, dichiara improcedibile la domanda (art. 5, comma 2). Nella vicenda decisa dal Tribunale di Padova sopra ricordata, una precedente domanda era stata dichiarata improcedibile per il mancato esperimento della mediazione (Trib. Padova, sent. 22 settembre 2026, n. 1372).
La mediazione ha anche un effetto favorevole: dal momento in cui la comunicazione della domanda di mediazione perviene a conoscenza delle altre parti, essa produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010). La Corte di cassazione ha lasciato fermo il rigetto di un’eccezione di prescrizione in una successione aperta nel novembre 2002: la Corte d’appello lo aveva fondato anche sulla domanda di mediazione comunicata alle parti nel luglio 2012, pochi mesi prima della scadenza del termine, in applicazione della regola allora contenuta nell’art. 5, comma 6, e questa autonoma ragione della decisione non era stata impugnata (Cass. civ., sez. II, sent. 17 agosto 2022, n. 24836).
La mediazione interrompe la prescrizione anche quando la domanda non vi è soggetta come condizione di procedibilità. Perché l’effetto si produca, tuttavia, la parte deve manifestare già davanti al mediatore la volontà di far valere il proprio diritto, sottoponendogli le pretese che intende proporre in giudizio: alla domanda giudiziale è equiparata l’istanza di mediazione, mentre la sola presenza nel procedimento non è sufficiente. Nella vicenda è rimasta ferma la prescrizione della domanda di riduzione proposta in via riconvenzionale da un coerede, del quale non risultava che avesse sottoposto al mediatore la propria pretesa.
Cass. civ., sez. II, sent. 6 giugno 2026, n. 18304Ne derivano due indicazioni operative. L’istanza di mediazione va redatta con la stessa precisione di un atto introduttivo, indicando le successioni interessate, le disposizioni e le donazioni di cui si chiede la riduzione e le eventuali domande di simulazione. Il legittimario che partecipa a una mediazione promossa da un coerede, invece, deve formulare in quella sede le proprie pretese, perché l’iniziativa altrui non interrompe la prescrizione a suo favore.
Rinuncia all’azione, conferma del testamento e impugnazione
Finché il donante è in vita, il legittimario non può rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle donazioni, neppure con una dichiarazione espressa o prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557, comma 2, c.c.). Una deroga riguarda il patto di famiglia, il contratto con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda, o il titolare di partecipazioni societarie le proprie quote, a uno o più discendenti (art. 768-bis c.c.), che l’art. 458 c.c. sottrae al divieto dei patti successori. Al patto partecipano il coniuge e coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione, e quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione (art. 768-quater, commi 1 e 4, c.c.). Dopo l’apertura della successione la rinuncia è invece possibile, e può risultare anche da comportamenti concludenti; i limiti e le forme della rinuncia sono esaminati nella scheda sulla rinuncia all’azione di riduzione.
La conferma o la volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie, che l’art. 590 c.c. considera preclusive dell’impugnazione, riguarda soltanto le disposizioni nulle e non quelle lesive della legittima. Il legittimario che ha dato esecuzione al testamento conserva l’azione di riduzione, salvo che abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione con un comportamento incompatibile. La Corte di cassazione ha escluso che integrasse una rinuncia l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal figlio diseredato nella causa promossa dal condominio per gli oneri di un immobile ereditario (Cass. civ., sez. II, ord. 8 giugno 2026, n. 18461).
L’azione di riduzione presuppone che il testamento sia valido. Quando vi sono ragioni per contestarne la validità, per vizi di forma, incapacità del testatore o captazione, l’impugnazione del testamento e la riduzione possono essere proposte nello stesso giudizio, la seconda in via subordinata. Sulle azioni di nullità e di annullamento si rinvia alla scheda sull’impugnazione del testamento. Accertata la qualità di erede, il legittimario può chiedere la divisione dei beni, eventualmente in via giudiziale; si vedano le schede sulla comunione ereditaria e sulla divisione giudiziale.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. Per una valutazione del caso concreto è necessaria un’analisi professionale individuale.
Domande frequenti (F.A.Q.)
Chi ha diritto alla quota di legittima?
Il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti (art. 536 c.c.). La parte dell’unione civile ha gli stessi diritti del coniuge (art. 1, comma 21, l. 76/2016) e il coniuge separato li conserva se la separazione non gli è stata addebitata (art. 548 c.c.). Fratelli, sorelle e altri collaterali non sono legittimari.
Come si calcola se la legittima è stata lesa?
Si determina il valore dei beni lasciati dal defunto, si detraggono i debiti e si aggiunge il valore delle donazioni fatte in vita (art. 556 c.c.). Sulla massa così ottenuta si calcola la quota riservata a ciascun legittimario, il quale deve imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti. La legittima si soddisfa anzitutto sui beni relitti; le donazioni sono riducibili solo se questi non bastano (Cass. civ., sez. II, ord. 26 febbraio 2026, n. 4354).
Il figlio escluso dal testamento è erede?
Non per il solo fatto dell’apertura della successione. Quando il testamento dispone dell’intero patrimonio in favore di altri, il legittimario pretermesso non è chiamato all’eredità e diviene erede soltanto dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione (Cass. civ., sez. II, sent. 9 luglio 2026, n. 22986, che richiama Cass. n. 2914/2020). Lo stesso vale per il figlio diseredato con una clausola espressa, che conserva il diritto alla quota di riserva. La regola riguarda la preterizione testamentaria: nella successione senza testamento il legittimario è chiamato per legge, anche quando il defunto ha donato in vita quasi tutto il patrimonio.
È necessario accettare l’eredità con beneficio d’inventario?
Lo è per il legittimario chiamato all’eredità che chieda la riduzione di donazioni o legati fatti a persone non chiamate come coeredi (art. 564, comma 1, c.c.). Non lo è per il legittimario pretermesso dal testamento né nei casi che il giudice di merito valuti come di preterizione sostanziale, quando il patrimonio relitto è di valore irrisorio rispetto ai beni donati (Cass. civ., sez. II, sent. 9 luglio 2026, n. 22986).
Entro quanto tempo si deve agire?
L’azione si prescrive in dieci anni. Per le donazioni il termine decorre dall’apertura della successione (Cass. civ., sez. II, sent. 30 giugno 2015, n. 13407); per le disposizioni testamentarie dall’accettazione dell’eredità da parte dell’erede istituito (Cass. civ., sez. un., sent. 25 ottobre 2004, n. 20644). Secondo la Corte di cassazione una lettera di diffida non interrompe la prescrizione, perché l’azione di riduzione non ha natura obbligatoria: la prescrizione è interrotta soltanto dalla domanda giudiziale o da un atto a essa equiparato (Cass. civ., sez. II, sent. 22 ottobre 2024, n. 27352; nello stesso senso Trib. Venezia, sez. I, sent. 15 settembre 2026, n. 17430, R.G. 5156/2021). Alla domanda giudiziale è equiparata la domanda di mediazione comunicata alle altre parti, per le pretese sottoposte al mediatore (art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010, già art. 5, comma 6; Cass. civ., sez. II, sent. 6 giugno 2026, n. 18304).
La domanda di mediazione interrompe la prescrizione?
Sì, dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle altre parti (art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010, già art. 5, comma 6). L’effetto riguarda però soltanto le pretese sottoposte al mediatore, e non giova a chi si limita a partecipare al procedimento avviato da un altro coerede (Cass. civ., sez. II, sent. 6 giugno 2026, n. 18304).
Che cosa è cambiato con la legge n. 182 del 2025?
Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge, la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha venduto l’immobile: il donatario deve compensare in denaro il legittimario e, se è insolvente, vi è tenuto chi ha ricevuto il bene da lui a titolo gratuito (art. 563 c.c.). Le ipoteche poste dal donatario restano efficaci, con obbligo di compensare il minor valore (art. 561 c.c.). La trascrizione della domanda di riduzione rende la sentenza opponibile ai terzi che trascrivono successivamente il proprio acquisto (art. 2652, n. 1, c.c.).
Le nuove regole valgono anche per le successioni aperte prima della riforma?
Sì, dopo il 18 giugno 2026, se entro quella data non sono state compiute le formalità previste dall’art. 44, comma 2, l. 182/2025. Gli articoli modificati continuano invece ad applicarsi nel testo previgente, con l’azione di restituzione anche contro gli aventi causa dai donatari, se la domanda di riduzione era già stata notificata e trascritta o lo è stata entro il 18 giugno 2026, oppure se entro la stessa data il legittimario ha notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa. Restano salvi anche gli effetti delle opposizioni già notificate e trascritte secondo la disciplina precedente, fermo quanto previsto dall’art. 563, comma 4, c.c. nel testo previgente. Secondo il Tribunale di Vicenza l’opposizione non può essere trascritta contro il beneficiario di un contratto diverso dalla donazione, come il vitalizio assistenziale, sulla sola affermazione che esso sia simulato (Trib. Vicenza, sez. II, decreto 10 settembre 2026, R.G. 2561/2026).
In quale ordine si riducono testamento e donazioni?
Dopo le eventuali porzioni spettanti per legge ad altri successibili (art. 553 c.c.), si riducono le disposizioni testamentarie, in proporzione, salvo diversa indicazione del testatore (artt. 555, comma 2, e 558 c.c.). Soltanto se non bastano si riducono le donazioni, cominciando dall’ultima e risalendo alle anteriori (art. 559 c.c.).
Il legittimario ottiene i beni o una somma di denaro?
In linea di principio i beni. La reintegrazione avviene in natura e non può essere convertita in denaro contro la volontà delle parti, salvo i casi dell’art. 560 c.c. sugli immobili non comodamente separabili (Cass. civ., sez. II, ord. 17 giugno 2026, n. 20396). Nelle donazioni indirette, come il pagamento del prezzo di un immobile intestato al figlio, e nel negozio misto con donazione la riduzione opera invece per equivalente. Dopo la riforma del 2025, se il donatario ha alienato il bene a terzi la tutela si risolve in denaro; se lo ha ipotecato, il bene è restituito gravato e il minor valore è compensato in denaro, salvo che la domanda sia stata trascritta prima dell’iscrizione (artt. 561, 563 e 2652, n. 1, c.c.).
Le somme date dal genitore per comprare casa a un figlio contano ai fini della legittima?
Sì, possono integrare una donazione indiretta, che concorre alla massa di calcolo e va imputata alla quota del figlio che l’ha ricevuta. La domanda di accertamento della donazione indiretta, proposta ai fini dell’imputazione o della collazione, è imprescrittibile perché di mero accertamento (Cass. civ., sez. II, sent. 18 febbraio 2025, n. 4146).
Come si prova che una vendita del genitore nascondeva una donazione?
Il legittimario che agisce a tutela della propria quota è terzo rispetto al contratto e può provare la simulazione anche con testimoni e presunzioni, senza i limiti previsti per le parti (Cass. civ., sez. II, ord. 11 gennaio 2024, n. 1122). La vendita effettiva, con prezzo pattuito, realmente pagato e non sproporzionato, non dissimula una donazione e non è riducibile (Cass. civ., sez. II, sent. 13 maggio 2024, n. 13017). Se invece il prezzo pagato è inferiore al valore, il solo scarto non basta: occorre dimostrare una sproporzione di entità significativa, voluta dal defunto per arricchire l’acquirente (Cass. civ., sez. II, ord. 3 aprile 2026, n. 8425; Cass. civ., sez. II, sent. 9 novembre 2021, n. 32804). Provato questo negozio misto, la differenza è una donazione indiretta e resta riducibile, per equivalente (Cass. civ., sez. II, sent. 22 maggio 2024, n. 14211).
Dare esecuzione al testamento fa perdere il diritto alla legittima?
No. La conferma o l’esecuzione volontaria prevista dall’art. 590 c.c. riguarda le sole disposizioni nulle. Il legittimario perde l’azione di riduzione soltanto se ha manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione (Cass. civ., sez. II, ord. 8 giugno 2026, n. 18461). Finché il donante è in vita, la rinuncia non è ammessa (art. 557, comma 2, c.c.), fermo quanto previsto per il patto di famiglia, con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda o le partecipazioni societarie ai discendenti e che deroga al divieto dei patti successori (artt. 458, 768-bis e 768-quater c.c.).
La mediazione è obbligatoria?
Sì. Le controversie in materia di successioni ereditarie sono soggette alla mediazione come condizione di procedibilità (art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 28/2010). Se il tentativo non è stato esperito, il giudice fissa un’udienza successiva alla scadenza del termine della mediazione e, se la condizione non è soddisfatta, dichiara improcedibile la domanda (art. 5, comma 2).
Nell’azione di riduzione la prescrizione e il calcolo della lesione si verificano prima di agire: se il termine è decorso o la lesione non sussiste, la domanda è respinta con condanna alle spese.
Nelle controversie sulla legittima la ricostruzione della massa, la scelta delle domande e il rispetto dei termini determinano l’esito prima ancora dell’istruttoria. Lo Studio Legale Castello assiste i legittimari nella verifica della lesione, nella mediazione e nell’azione di riduzione, e assiste i donatari e gli eredi nella difesa delle disposizioni di cui sono beneficiari, compresa la prova delle donazioni ricevute dal legittimario che agisce.
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