Collazione ereditaria: che cosa i figli devono riportare nella divisione
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Nelle divisioni ereditarie fra fratelli la contestazione ricorrente riguarda ciò che uno di essi ha ricevuto dai genitori quando erano ancora in vita: un immobile, una somma di denaro, l’aiuto per l’avvio di un’attività. A questa esigenza risponde la collazione, l’istituto con cui il codice civile impone a determinati coeredi di conferire nella massa da dividere le liberalità ricevute dal defunto, sul presupposto che esse costituiscano un’anticipazione dell’eredità e non un vantaggio destinato a consolidarsi oltre la morte del donante.
La materia è di elaborazione prevalentemente giurisprudenziale e ha registrato, nell’ultimo triennio, pronunce che incidono sull’impostazione della domanda e sulla ripartizione dell’onere probatorio: Cass. n. 19114/2026 sulla qualificazione delle somme erogate ai figli, Cass. n. 24121/2026 sull’eccedenza rispetto alla quota, Cass. n. 1553/2026 sul confine con l’azione di riduzione, Cass. n. 34323/2025 sulla dispensa implicita. La presente guida le esamina in sequenza, con indicazione delle conseguenze operative per il coerede che chiede la collazione e per quello che vi resiste.
Che cos’è la collazione
La collazione è l’obbligo, gravante su determinati coeredi, di conferire alla massa ereditaria da dividere quanto ricevuto in vita dal defunto per donazione. La disciplina è contenuta negli artt. 737-751 c.c., collocati nel titolo dedicato alla divisione. L’art. 737 c.c. dispone che i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione debbano conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salva la dispensa del donante.
La collocazione sistematica è significativa: la collazione non appartiene alla successione necessaria, ma alla divisione. La sua funzione è impedire che il coerede già beneficiato in vita concorra alla ripartizione del residuo nelle stesse condizioni degli altri, conseguendo in concreto una porzione superiore.
Il fondamento
Secondo l’impostazione tradizionale, le donazioni fatte ai congiunti più stretti costituiscono un’anticipazione dell’eredità: il donante dispone in acconto e non in aggiunta rispetto alla quota. La tesi è maggioritaria, ma non pacifica, poiché altra dottrina àncora l’istituto alla sola esigenza di parità di trattamento fra i condividenti, a prescindere da qualsiasi presunta volontà del disponente.
La questione ha ricadute concrete. Se il fondamento è l’anticipazione, la dispensa si spiega come manifestazione di una volontà contraria e resta coerente con il sistema; se il fondamento è la parità, la dispensa assume carattere derogatorio e va interpretata restrittivamente. È anche la ragione per cui, come si vedrà al capitolo 9, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa della dispensa tacita.
La natura giuridica, questione tuttora aperta
Sulla qualificazione tecnica dell’istituto la dottrina non ha raggiunto un orientamento unitario. Si registrano tre ricostruzioni principali: quella secondo cui l’apertura della successione determina una risoluzione della donazione con effetto ex nunc; quella secondo cui sorge in capo al donatario un’obbligazione ex lege di conferire; quella secondo cui, nella collazione in natura, si verifica un trasferimento ex tunc del bene alla massa. Il dibattito è stato ripreso di recente in sede notarile.
Dalla ricostruzione accolta dipendono la sorte degli atti compiuti dal donatario sul bene fra la donazione e l’apertura della successione, la trascrivibilità dell’atto di conferimento in natura e, come si vedrà al capitolo 16, la prescrittibilità del diritto alla collazione.
Ambito di applicazione
Un equivoco ricorrente consiste nel ritenere che la collazione operi soltanto nella successione intestata. L’obbligo di conferimento grava invece sui soggetti indicati dall’art. 737 c.c. a prescindere dalla loro qualità di legittimari e dal titolo della chiamata, sicché l’istituto trova applicazione tanto nella successione legittima quanto in quella testamentaria. La conclusione si ricava dallo stesso art. 737 c.c., che contempla la facoltà del testatore di dispensare dalla collazione, facoltà priva di senso ove l’istituto non operasse in presenza di testamento.
Collazione, riunione fittizia, imputazione, riduzione
Si tratta di quattro istituti che ricorrono nel medesimo giudizio, muovono dalle stesse grandezze e producono effetti distinti. La loro sovrapposizione costituisce l’errore di impostazione più frequente, poiché una domanda fondata nel merito può risultare inammissibile se costruita sull’istituto sbagliato.
| Profilo | Collazione | Riunione fittizia | Imputazione ex se | Riduzione |
|---|---|---|---|---|
| Norma | artt. 737-751 c.c. | art. 556 c.c. | art. 564, co. 2, c.c. | artt. 553 ss. c.c. |
| Funzione | Parità fra coeredi nella divisione | Determinare disponibile e legittima | Evitare la duplicazione della pretesa del legittimario | Reintegrare la quota di riserva lesa |
| Soggetti | Solo coniuge e discendenti coeredi | Tutte le donazioni, a chiunque fatte | Il legittimario che agisce in riduzione | Il legittimario leso, contro beneficiari e donatari |
| Effetto sulla massa | Aumento reale della massa dividenda | Nessuno (operazione contabile) | Nessuno (operazione contabile) | Caducazione delle disposizioni lesive |
| Necessità della domanda | No: opera nella divisione | No: è un calcolo | No: possibile anche in corso di causa | Sì: azione costitutiva |
| Accettazione dell’eredità | Necessaria (si è coeredi) | Non necessaria | Non necessaria | Accettazione beneficiata nei casi dell’art. 564, co. 1 |
La riunione fittizia
La riunione fittizia consiste nella somma contabile fra l’attivo netto (i beni relitti al momento dell’apertura, detratti i debiti) e il donatum, valutato alla medesima data. Serve a determinare la quota disponibile e quella di riserva, e quindi ad accertare l’eventuale lesione.
La regola, ribadita nel 2024, è che vi entrino tutte le donazioni, indipendentemente dal beneficiario, comprese quelle a favore di soggetti non tenuti alla collazione. Ne deriva un corollario processuale rilevante: l’eventuale inammissibilità della domanda di riduzione proposta contro il donatario non coerede (per difetto di accettazione con beneficio d’inventario) non impedisce che quella donazione sia computata nella riunione fittizia.
L’imputazione ex se
L’imputazione ex se è l’operazione con cui il legittimario che agisce in riduzione computa nella propria quota quanto già ricevuto per donazione o per legato, non potendo reclamare la legittima anche per la parte già soddisfatta. Si tratta di una operazione contabile che, a differenza della collazione, non determina alcun incremento della massa ereditaria e può essere invocata anche dai terzi contro cui l’azione è diretta.
Nel 2025 la Corte ha precisato il rapporto fra imputazione e condizioni dell’azione, distinguendo i due commi dell’art. 564 c.c.
Il concorso con l’azione di riduzione
Il profilo di maggiore delicatezza riguarda i rapporti con l’azione di riduzione. I due istituti hanno oggetto e funzione diversi: la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, che si realizza di regola attraverso un incremento della sua partecipazione al relictum; il legittimario leso ha invece diritto a conseguire in natura il valore corrispondente alla lesione. Da tale premessa la Corte ha tratto, nel 2024, la conclusione che non sussiste un onere di preventiva collazione a carico del legittimario che agisce in riduzione, con conseguente ammissibilità del concorso fra le due azioni.
Nel gennaio 2026 è stato aggiunto un ulteriore elemento, che circoscrive la facoltà di scelta del donatario.
Il donatario soccombente in riduzione non può quindi liberarsi mediante pagamento dell’equivalente, ma è tenuto alla restituzione del bene, salve le eccezioni di legge. La differenza incide in modo diretto sull’impostazione di qualsiasi trattativa transattiva.
Chi è obbligato a conferire
L’art. 737 c.c. individua tre categorie di soggetti: i figli, i loro discendenti e il coniuge, cui va equiparata la parte dell’unione civile per effetto dell’art. 1, comma 21, della L. 76/2016. È richiesto che essi concorrano alla successione, vale a dire che abbiano accettato l’eredità. Chi rinuncia all’eredità non assume la qualità di coerede e, di regola, non è tenuto al conferimento.
L’efficacia limitata ai soggetti tenuti
La collazione produce effetti nei soli rapporti reciproci fra i soggetti obbligati: gli altri eventuali coeredi (un fratello del defunto, un erede testamentario estraneo) non possono avvantaggiarsene. Quando alla successione concorrono soggetti tenuti e soggetti non tenuti si formano due masse: la prima, calcolata senza le donazioni soggette a collazione, serve a determinare la quota dell’estraneo; la seconda, costituita dal relictum residuo aumentato del donatum, serve a determinare le quote dei soggetti obbligati.
Fattispecie particolari
- Legittimario pretermesso. Non essendo erede, non è tenuto alla collazione; lo diviene una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, che gli attribuisce la qualità di erede.
- Successione per rappresentazione. L’art. 740 c.c. impone al discendente che subentra per rappresentazione di conferire quanto donato al proprio ascendente, e ciò anche nell’ipotesi in cui questi abbia rinunciato all’eredità. La norma è diretta a impedire che il figlio del defunto, concorrendo con i discendenti del fratello donatario, riceva meno di quanto avrebbe ricevuto concorrendo con il fratello. Resta fermo che la collazione presuppone comunque l’accettazione da parte del rappresentante.
- Subentro nella posizione del coerede defunto. Nel 2023 è stato affermato che l’obbligo di collazione grava anche su chi subentri come erede al coerede originariamente tenuto, pur in assenza dei presupposti della rappresentazione o della trasmissione della delazione. La soluzione contraria consentirebbe che la morte del coerede donatario, sopravvenuta a divisione non ancora attuata, sottragga le donazioni al conferimento per una circostanza meramente casuale.
- Cessionari di quote ereditarie. Sono equiparati ai coeredi ai fini della collazione.
- Coniuge. L’art. 738 c.c. lo sottrae al conferimento per le donazioni di modico valore. La deroga è diretta a impedire il sindacato dei figli sulle attribuzioni di limitata entità effettuate in vita a favore del coniuge superstite. La modicità va apprezzata in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, e una pluralità di donazioni singolarmente modiche può superare, nel complesso, la soglia.
Quando la collazione non opera
L’esistenza di donazioni non è di per sé sufficiente: occorre che vi sia un patrimonio da dividere.
Assenza di relictum
Presupposto dell’istituto è l’esistenza di una comunione ereditaria, e quindi di un asse da dividere. Se il defunto ha esaurito il patrimonio con donazioni, con legati o con gli uni e gli altri, non si costituisce comunione, non vi è divisione e non opera la collazione, residuando al legittimario leso la sola azione di riduzione. Il principio, risalente, è stato confermato nel 2024.
Divisione fatta dal testatore
Quando il testatore ha ripartito direttamente i beni assegnando quote concrete ai singoli eredi (divisio inter liberos, art. 734 c.c.), non si costituisce comunione ereditaria e viene meno lo spazio applicativo della collazione.
Ulteriori ipotesi di esclusione
- Dispensa del defunto (art. 737, comma 2, c.c.), nei limiti della disponibile: v. il capitolo 9.
- Spese elencate dall’art. 742 c.c.: v. il capitolo 8.
- Proventi della società contratta con l’erede (art. 743 c.c.), a condizione che il contratto sia stato concluso senza frode e con atto di data certa. Il requisito della data certa è diretto a impedire che il contratto sociale venga costruito o retrodatato per dissimulare vantaggi indiretti attribuiti all’erede.
- Perimento della cosa donata (art. 744 c.c.), se non imputabile al donatario. Ove il bene fosse assicurato o il perimento sia dovuto a fatto di un terzo, oggetto di conferimento sono l’indennità o il risarcimento; se il perimento è parziale, si conferisce la parte residua. Sul momento rilevante (apertura della successione o divisione) la dottrina è divisa, e la questione è stata riesaminata in un contributo del 2025 che ricostruisce la regola in via sistematica dagli artt. 744, 746 e 750 c.c.
- Patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.): quanto ricevuto dall’assegnatario e dai legittimari liquidati non è soggetto né a collazione né a riduzione.
Che cosa si conferisce: donazioni dirette e indirette
L’art. 737 c.c. adotta una formula volutamente ampia, riferita a quanto ricevuto dal defunto per donazione diretta o indiretta. È su tale estensione che si concentra la maggior parte del contenzioso, poiché le donazioni stipulate in forma pubblica sono agevolmente individuabili, mentre le liberalità realizzate attraverso un bonifico, un’intestazione o una rinuncia richiedono un accertamento specifico.
Il presupposto della validità della donazione
Se la donazione è nulla, il bene non è mai uscito dal patrimonio del defunto: rientra nel relictum e va a vantaggio di tutti i coeredi, compresi quelli non tenuti al conferimento. La differenza incide sulla platea dei beneficiari e non è quindi indifferente. La medesima conclusione vale per la donazione annullabile che sia stata effettivamente annullata. La donazione modale è soggetta a collazione per la differenza fra il valore del bene e il valore dell’onere.
Donazioni dissimulate e donazioni indirette
Le due fattispecie, apparentemente contigue, seguono percorsi processuali distinti.
La donazione dissimulata sotto forma di negozio oneroso (tipicamente la compravendita fra genitore e figlio a prezzo non versato) è soggetta a collazione, ma l’obbligo sorge soltanto dopo che la simulazione sia stata dichiarata in accoglimento di apposita azione del coerede. Quanto al termine, il coerede che chiede la divisione non agisce come terzo ma subentra nella posizione del defunto, con la conseguenza che la prescrizione dell’azione di simulazione decorre dal compimento dell’atto simulato e non dall’apertura della successione.
La donazione indiretta non richiede invece alcuna previa domanda di simulazione, poiché non vi è un negozio apparente da rimuovere ma un risultato liberale conseguito attraverso strumenti diversi dalla donazione formale. Il punto è stato precisato dalla giurisprudenza di merito nel 2025.
Sul versante della prescrizione, un’ordinanza del febbraio 2025 ha fissato un principio di rilievo per l’ipotesi in cui la liberalità emerga a distanza di tempo.
Le principali liberalità indirette rilevanti
La categoria è aperta e comprende atti eterogenei, accomunati dall’idoneità a procurare a un altro soggetto un arricchimento senza corrispettivo. Nel contenzioso successorio ricorrono in particolare:
- L’acquisto di un immobile intestato al figlio o al coniuge con denaro del defunto, fattispecie esaminata al capitolo 6.
- La cessione gratuita della quota di partecipazione a una cooperativa edilizia finalizzata all’assegnazione dell’alloggio al cessionario, che integra donazione indiretta dell’immobile in quanto la quota esprime non una semplice aspettativa ma un vero e proprio credito all’attribuzione dell’alloggio. Nel 2024 la Corte ha subordinato la conclusione alla prova che tutti gli oneri necessari ad assicurare il trasferimento del bene siano stati effettivamente sostenuti dal preteso donante.
- Il negotium mixtum cum donatione (vendita a prezzo volutamente inferiore al valore reale): oggetto di collazione è la differenza fra prezzo pagato e valore effettivo.
- La sostituzione del figlio a sé nel contratto definitivo stipulato in esecuzione di un preliminare concluso dal defunto, con provvista del prezzo.
- L’adempimento di un debito altrui non seguito da rivalsa sul debitore.
- Il pagamento di premi assicurativi a favore del coniuge o dei discendenti: oggetto di conferimento sono i premi versati dal defunto, non l’indennizzo percepito.
- La rinuncia a un diritto a vantaggio del coniuge o dei discendenti. Vi è stata ricondotta anche la rinuncia del coniuge all’azione di riduzione delle disposizioni lesive, quando ne derivi un arricchimento del figlio istituito erede universale e sussista un nesso di causalità diretta fra rinuncia e arricchimento.
Ripartizione dell’onere probatorio
La ripartizione è netta: l’esistenza della donazione va provata da chi ne invoca gli effetti, ossia dal coerede che chiede la collazione; il fatto ostativo al conferimento (la dispensa, l’appartenenza a una categoria esclusa, la modicità) va provato da chi lo eccepisce.
La qualificazione delle somme erogate ai figli (Cass. n. 19114/2026)
Un padre aveva erogato in vita a un figlio due somme non modiche, destinate rispettivamente all’acquisto di un immobile e di un’autovettura, richiamandole poi nel testamento con l’indicazione dello scopo. Il giudice di merito le aveva qualificate come donazioni formali; la Corte ha cassato con rinvio.
Le conseguenze operative sono due. Per il coerede che chiede la collazione, la domanda non va costruita sulla qualificazione dell’atto come donazione formale (che il difetto di forma rende nulla), bensì sulla riconducibilità alla donazione indiretta ex art. 809 c.c., con allegazione dello scopo dell’erogazione. Per il coerede che resiste, il richiamo dell’elargizione nel testamento non ne determina la validità come donazione, ma costituisce elemento di prova rilevante circa la natura liberale e la destinazione della somma.
Va inoltre ricordato che l’art. 741 c.c. assoggetta espressamente a collazione le cosiddette donazioni di sistemazione, ossia le attribuzioni effettuate dal defunto a favore dei discendenti per assegnazioni a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per soddisfare premi di contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagarne i debiti: liberalità che assumono tale natura quando eccedono il normale obbligo di mantenere e istruire la prole. La disposizione costituisce il punto di raccordo con l’art. 742 c.c., che individua le spese escluse.
La casa pagata dai genitori: si conferisce l’immobile o il denaro?
La qualificazione dell’operazione incide in misura determinante sull’esito economico della divisione, data la divaricazione fra il valore attuale dell’immobile e la somma nominale versata anni prima.
La regola
Quando il genitore paga il prezzo di un immobile intestato al figlio con l’intento di beneficiarlo, si configura una donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9282/1992, è stato costantemente confermato, da ultimo nel luglio 2025.
Il bene si conferisce pertanto per il valore che aveva all’apertura della successione, e non per la somma versata. La qualificazione costituisce, nella prassi, il vero oggetto del giudizio.
Il pagamento parziale del prezzo
La regola non trova applicazione se il denaro del genitore copre solo una parte del prezzo, come precisato nel giugno 2024.
Nella prima ipotesi si conferisce un immobile valutato al momento dell’apertura della successione, nella seconda una somma soggetta al principio nominalistico. Il discrimine è costituito da un accertamento di fatto (l’entità della parte di prezzo pagata dal genitore) che va documentato fin dall’atto introduttivo mediante rogito, provvista, bonifici, assegni circolari, dichiarazioni rese in atto ed estratti conto dei mesi anteriori alla stipula.
Terreno donato e costruzione finanziata
Ricorre con frequenza l’ipotesi in cui il genitore doni il terreno ai figli e ne finanzi successivamente l’edificazione. Ove l’impiego del denaro a fini edificatori rientrasse nel programma perseguito dal donante, oggetto di conferimento non è il denaro ma l’edificio realizzato.
Sul criterio di stima è intervenuta nel febbraio 2025 una precisazione diretta a evitare una duplicazione a carico del donatario.
La destinazione della somma
Perché la dazione di denaro si converta in donazione indiretta dell’immobile non è sufficiente la contiguità temporale con l’acquisto: occorre accertare che la somma sia stata elargita al precipuo scopo di consentire quell’acquisto. Su tale circostanza si concentra l’attività istruttoria, ed è opportuno articolare capitoli di prova testimoniale e non affidarsi al solo dato contabile.
Caso pratico: l’appartamento acquistato al figlio nel 2006
Un padre muore nel 2026 lasciando due figli, Luca e Sara, e un patrimonio residuo di 200.000 euro fra conti e titoli. Nel 2006 aveva pagato per intero, con denaro proprio, un appartamento intestato a Luca (costo 130.000 euro, valore alla data del decesso 250.000 euro). Non è stata disposta alcuna dispensa da collazione.
Qualificazione. Avendo il padre coperto l’intero prezzo con l’intento di beneficiare il figlio, l’operazione integra donazione indiretta dell’immobile. Luca conferisce quindi 250.000 euro e non 130.000.
Calcolo. Massa da dividere: 200.000 euro di relictum e 250.000 euro di donatum, per complessivi 450.000 euro. Quota di ciascun coerede: 225.000 euro. Avendo ricevuto 250.000 euro, Luca eccede la propria quota di 25.000 euro.
Esito. Sara preleva dalla massa l’intero relictum di 200.000 euro e vanta nei confronti del fratello un credito di 25.000 euro, oltre agli interessi legali dall’apertura della successione. Luca conserva la proprietà dell’appartamento (la scelta fra natura e imputazione compete a lui) ma non partecipa alla divisione del relictum.
Ipotesi alternativa. Se il padre avesse pagato soltanto 60.000 dei 130.000 euro, non si configurerebbe donazione indiretta dell’immobile e Luca conferirebbe 60.000 euro nominali. Massa: 260.000 euro; quota di ciascuno 130.000 euro; Sara preleva 60.000 euro e concorre poi alla divisione del residuo di 140.000 euro, conseguendo complessivamente 130.000 euro a fronte dei 225.000 euro della prima ipotesi. La differenza, pari a 95.000 euro, dipende interamente dalla prova relativa alla parte di prezzo effettivamente pagata dal genitore.
Il conto cointestato e i prelievi del figlio
Il tema costituisce il secondo fronte ricorrente del contenzioso. Le pronunce degli ultimi due anni sono di segno diverso e vanno lette congiuntamente, poiché considerate isolatamente conducono a conclusioni erronee. Il quadro si articola su tre livelli.
La presunzione di contitolarità
Quando il conto è cointestato al defunto e a un figlio, le giacenze si presumono appartenenti per metà a ciascun contitolare. Il trasferimento di tale metà sul conto personale dell’altro cointestatario non integra, in difetto di prova contraria, alcuna liberalità indiretta. Sul punto si innesta la distinta questione dello sblocco del conto corrente dopo il decesso.
La provenienza delle somme
La presunzione è vinta ove si dimostri che il conto era alimentato esclusivamente con denaro del defunto: in tal caso il cointestatario non ha effettuato alcun versamento e i prelievi assumono natura di attribuzioni gratuite.
La destinazione delle somme
Accertata la provenienza, resta da verificare l’impiego. Se i prelievi hanno finanziato la cura e il mantenimento del genitore (assistenza domiciliare, spese mediche, utenze, spese correnti) non costituiscono liberalità ma adempimento di doveri di solidarietà familiare, e restano estranei alla collazione.
Nella medesima direzione si colloca l’orientamento relativo alle attribuzioni fra conviventi legati da rapporto di parentela: le elargizioni patrimoniali senza corrispettivo a favore della persona convivente (nel caso deciso, dalla madre alla figlia maggiorenne) non sono soggette né a collazione né a riduzione ove non sia accertato che siano state poste in essere per spirito di liberalità, ossia con la consapevole determinazione di arricchire il beneficiario, e non invece in adempimento delle obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale. La valutazione della causa concreta delle attribuzioni è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Che cosa non si conferisce: l’art. 742 c.c.
L’art. 742, comma 1, c.c. sottrae alla collazione una serie di spese che, pur avendo avvantaggiato il discendente, non costituiscono liberalità in senso proprio: le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie per abbigliamento o per nozze. Il secondo comma assoggetta invece a collazione le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale, ma per la sola parte che ecceda notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. Il terzo comma esclude dal conferimento le liberalità d’uso di cui all’art. 770, comma 2, c.c.
I confini definiti dalla giurisprudenza
- Mantenimento del figlio in stato di bisogno: non soggetto a collazione.
- Corredo nuziale notevolmente eccedente la misura ordinaria: si considera, ai fini della collazione, come donazione di denaro.
- Spese processuali sostenute dal defunto per un discendente imputato in un processo penale: non rientrano nel mantenimento e sono soggette a collazione.
- Liberalità d’uso (art. 770, comma 2, c.c.): non soggette a collazione. La figura presenta tuttavia confini non nitidi, e la qualificazione richiede di considerare l’uso, le condizioni economiche del donante, i rapporti fra le parti e la loro posizione sociale.
La dispensa dalla collazione
Il defunto può sottrarre una donazione al conferimento. L’art. 737, comma 2, c.c. pone tuttavia un limite espresso: la dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. Oltre tale soglia la donazione resta soggetta a riduzione.
Forma e collocazione
La dispensa è un negozio con funzione mortis causa e può essere contenuta nell’atto di donazione, in un testamento o in un successivo negozio autonomo. Non viola il divieto dei patti successori. Ove sia inserita nella donazione quale clausola, non può essere revocata unilateralmente dal donante.
La dispensa tacita
La dispensa non deve necessariamente essere espressa: la giurisprudenza ne ammette da tempo la forma tacita, richiedendo però che risulti in modo univoco. Nel maggio 2025 il Tribunale di Torino ha escluso una delle argomentazioni più ricorrenti.
Nel dicembre 2025 la Corte ha invece riconosciuto una dispensa implicita in una fattispecie in cui la volontà del disponente risultava ricostruibile senza margini di ambiguità.
Fattispecie che non integrano dispensa
- La clausola che imputa la donazione in conto di legittima e, per l’eccedenza, in conto disponibile non implica dispensa dalla collazione: sono soggetti a conferimento tutti i beni donati, tanto quelli imputabili alla legittima quanto quelli imputabili alla disponibile.
- La dispensa non esclude la riunione fittizia: il bene donato continua a essere computato ai fini della determinazione della porzione disponibile.
- La riserva di usufrutto, isolatamente considerata, non vale come dispensa.
La dispensa dall’imputazione ex se
Va tenuta distinta la dispensa dall’obbligo di imputare la donazione alla propria quota di legittima, della quale nel febbraio 2024 sono stati chiariti natura e regime.
La collazione imposta dal testatore
Il testatore può muoversi nella direzione opposta, imponendo espressamente la collazione ai legittimari. La conseguenza, affermata nel 2024, è di rilievo processuale.
Per i coeredi non donatari ciò comporta l’esclusione dell’azione costitutiva, del relativo termine decennale e della verifica sull’accettazione con beneficio d’inventario: è sufficiente la domanda di divisione.
In natura o per imputazione: la scelta spetta al donatario
Individuato l’oggetto del conferimento, occorre determinarne le modalità. Il codice ne prevede due, con effetti sostanzialmente diversi: nella collazione in natura il bene rientra materialmente nella massa ed è oggetto di divisione; nella collazione per imputazione il bene resta di proprietà del donatario, al quale è addebitato il valore sulla quota, mentre gli altri coeredi prelevano dalla massa beni di valore corrispondente.
La regola dell’art. 746 c.c.
Per gli immobili la scelta è rimessa al coerede donatario. Il donante non può vincolarlo a conferire in natura o per imputazione, e una clausola in tal senso è priva di effetto; la facoltà, secondo la giurisprudenza, è attribuita senza alcun limite. La scelta diviene irrevocabile dopo la comunicazione agli altri eredi e, in difetto di una specifica manifestazione di volontà per il conferimento in natura, la collazione si esegue per imputazione.
Conseguenze delle due modalità
In caso di conferimento in natura il bene è messo a disposizione degli altri coeredi. Secondo la dottrina l’atto di scelta, determinando il trasferimento del bene alla comunione ereditaria, deve rivestire forma scritta ed essere trascritto ai sensi dell’art. 2645 c.c.; l’effetto retroagisce al momento dell’apertura della successione.
In caso di collazione per imputazione i coeredi non donatari non vantano alcuna pretesa reale o personale sul bene donato, ma un diritto di credito nei confronti del donatario, tutelabile anche in via cautelare mediante sequestro conservativo. La precisazione incide sull’impostazione della difesa: chi intende conseguire l’immobile deve percorrere strade diverse (la riduzione, in quanto legittimario leso, o la simulazione, ove l’atto sia dissimulato), poiché la sola collazione, in tale scenario, gli attribuisce un credito pecuniario.
Immobili: quando l’imputazione è obbligata
La facoltà di scelta incontra due limiti espressi nel secondo comma dell’art. 746 c.c. Se l’immobile è stato alienato (a titolo oneroso o gratuito, indifferentemente) oppure ipotecato, il conferimento si esegue necessariamente per imputazione. La dottrina esclude la derogabilità per accordo, e la giurisprudenza ha confermato che per gli immobili alienati si tratta dell’unica modalità praticabile.
Nel 2024 la Corte ne ha tratto una conseguenza processuale rilevante nei giudizi di rilascio.
Per l’immobile gravato da diritti reali limitati la soluzione è controversa: parte della dottrina lo assoggetta al medesimo regime dell’immobile ipotecato, altra parte lo esclude.
Nuda proprietà donata con riserva di usufrutto
L’ipotesi, frequente nella prassi notarile, è regolata mediante una distinzione. Se il donante si è riservato l’usufrutto per sé, la collazione per imputazione si effettua sul valore corrispondente alla piena proprietà, quale acquisita dal donatario all’epoca dell’apertura della successione, poiché alla morte del donante l’usufrutto si estingue.
Se l’usufrutto era riservato anche a favore del coniuge del donante, occorre distinguere: se il coniuge premuore al donante si conferisce il valore della piena proprietà; se il coniuge sopravvive, il donatario conferisce il solo valore della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione. Sulla struttura e sulla valutazione dei due diritti si rinvia alla guida dedicata.
Perimento del bene
L’art. 744 c.c. esclude dalla collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario; secondo la dottrina il donatario non è tenuto neppure alla restituzione del corrispettivo eventualmente percepito. In caso di perimento parziale si conferisce la parte residua; se il bene era assicurato o è perito per fatto di un terzo, si conferiscono l’indennità o il risarcimento, e anche la sola azione risarcitoria non ancora esercitata. Al perimento fisico è stato equiparato quello giuridico, per esempio in ipotesi di confisca senza corrispettivo.
Denaro, mobili, azienda e quote societarie
Il denaro (art. 751 c.c.)
La collazione del denaro donato si esegue prendendo dall’eredità una minore quantità di denaro, secondo il valore legale della specie donata o di quella legalmente sostituita all’epoca dell’apertura della successione (art. 751, comma 1, c.c.). Ove tale denaro non sia sufficiente e il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari in proporzione alle rispettive quote (comma 2). In mancanza di beni sufficienti, secondo la dottrina si accollano al donatario debiti di conguaglio.
Trova applicazione il principio nominalistico: il denaro donato si conteggia secondo il valore legale della specie monetaria donata, con la conseguenza che il donatario può conferire moneta svalutata. La disparità di trattamento rispetto al donatario di un immobile, conferibile al valore corrente all’apertura della successione, è stata sottoposta due volte alla Corte costituzionale, che ha in entrambe le occasioni dichiarato infondata la questione.
I beni mobili (art. 750 c.c.)
Si conferiscono sempre per imputazione, con valore calcolato al tempo dell’apertura della successione. Per le cose consumabili già consumate si ha riguardo al prezzo corrente a tale data; per titoli di Stato, titoli quotati, derrate e merci con prezzo di mercato si fa riferimento a listini e mercuriali. Ove il bene, per effetto dell’uso, abbia perso ogni valore venale, nulla è dovuto. La regola dell’imputazione si estende in genere a tutti i diritti (crediti, contratti, rendite vitalizie).
Quote di società e quote di azienda
La distinzione rileva ogni volta che nel patrimonio familiare sia compresa un’impresa.
- La quota di società è soggetta all’art. 750 c.c., poiché non attribuisce al socio un diritto reale sul patrimonio sociale ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria.
- La quota di azienda è soggetta all’art. 746 c.c., poiché esprime la misura della contitolarità di un diritto reale sulla universitas rerum dei beni che la compongono. Procedendosi per imputazione, occorre avere riguardo non al valore dei singoli beni ma a quello assunto dall’azienda quale complesso organizzato al tempo dell’apertura della successione.
La dottrina del 2025 si è tuttavia divisa proprio sulla collazione di azienda: a fronte di chi conferma l’applicazione dell’art. 746 c.c., altri preferiscono l’art. 750 c.c., osservando che la peculiarità dell’oggetto suggerisce una soluzione che non comporti la retrocessione materiale del compendio produttivo, ma la nascita in capo alla comunione di un diritto di credito pari al valore dell’azienda al tempo dell’apertura. È stato inoltre rilevato che l’azienda, a differenza di altri beni, può subire trasformazioni significative nel tempo, con esposizione del donatario al rischio di vedersi imputare il maggior valore derivante dalla trasformazione e dei coeredi al rischio opposto di un valore nullo in caso di estinzione dell’attività: di qui la proposta di indicizzare il valore dell’attività donata fino alla data della successione mediante una misura di rischio sistematico.
Frutti, interessi, migliorie e deterioramenti
La regola dell’art. 745 c.c.
I frutti e gli interessi dei beni conferiti non sono dovuti se non dal giorno dell’apertura della successione. La disposizione va intesa in senso ampio, comprendendo tutto ciò che, non costituendo capitale ma rendita, si presume consumato dall’erede donatario. Ne è stata esclusa l’applicazione alla sola donazione di usufrutto o di reddito.
Interessi legali in luogo dei frutti civili
La precisazione, di immediata rilevanza nei conteggi, è stata ribadita nel 2024.
Ne discendono tre corollari. La somma non è soggetta a rivalutazione, quale che sia il tempo trascorso fra l’apertura della successione e la divisione. Ove il donatum ecceda la quota, sull’eccedenza, che costituisce obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi dal giorno dell’apertura. La domanda diretta a conseguire gli interessi sulle somme corrispondenti al valore degli immobili conferiti per imputazione può essere proposta per la prima volta in appello, in ragione della necessaria operatività della collazione nel giudizio di divisione.
Migliorie e deterioramenti (artt. 748 e 749 c.c.)
- Il credito del donatario ha ad oggetto le migliorie apportate dal momento in cui il bene è pervenuto in sua proprietà. Costituisce miglioria l’opera che si incorpora nel bene e ne accresce l’efficienza, traducendosi in un aumento di valore.
- Opera un’inversione dell’onere della prova: si presumono apportate dal donatario tutte le migliorie realizzate fra la donazione e l’apertura della successione, purché egli abbia gestito il bene.
- Il valore delle migliorie si calcola non in base alla spesa sostenuta, ma in base all’aumento di valore del bene.
- Gli interventi eseguiti avvalendosi di contributi pubblici (nel caso deciso, contributi di ricostruzione post-sismica) rientrano nel valore della cosa donata e non possono essere imputati in via esclusiva al donatario.
- Le opere eseguite a proprie spese dal donatario nudo proprietario sul bene gravato da usufrutto riservato al donante pongono una questione specifica, poiché non possono giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi: occorre stabilire quali di esse debbano essere dedotte a favore del donatario in sede di collazione.
- Sono rimborsabili le sole spese straordinarie per la conservazione della cosa non dovute a colpa del donatario, considerandosi quelle ordinarie compensate dalla percezione dei frutti.
- L’ultimo comma dell’art. 748 c.c. riconosce al coerede che conferisce un immobile in natura la facoltà di ritenerne il possesso fino all’effettivo rimborso delle somme dovute per spese e miglioramenti.
- Ove l’immobile sia stato alienato (art. 749 c.c.), il valore si determina all’epoca dell’apertura della successione detraendo i miglioramenti e aggiungendo i deterioramenti: il donatario risponde come se fosse ancora nel possesso del bene, senza che rilevi l’imputabilità degli interventi al terzo acquirente.
I prelevamenti e la formazione delle quote
Il prelevamento è l’operazione attraverso cui, nella divisione, i coeredi non donatari recuperano l’equilibrio rispetto a chi ha conferito per imputazione. L’art. 725 c.c. lo colloca prima della formazione delle porzioni: il progetto divisionale si costruisce sui soli beni residui.
Il criterio di stima
Costituisce l’errore di calcolo più frequente nelle consulenze tecniche, corretto in modo espresso nel 2024.
Il criterio di stima dei beni conferiti per imputazione e quello dei beni prelevati deve pertanto essere unico. Una consulenza che valuti il donatum all’apertura e i beni da prelevare alla divisione produce un conteggio viziato, ed è opportuno che il quesito al consulente sia formulato in tal senso fin dall’inizio.
Assenza di beni della stessa natura
L’obiezione secondo cui, mancando nell’eredità altri beni omogenei, il prelevamento non sarebbe praticabile è stata disattesa.
La parità qualitativa
Nell’ottobre 2025 è stato aggiunto un profilo utilizzabile nella redazione del progetto di divisione.
Il sistema dei prelevamenti non ha peraltro carattere obbligatorio: un risultato equivalente può essere conseguito mediante ripartizione proporzionale del credito, soddisfatto in sede di formazione delle porzioni. La flessibilità rileva nelle divisioni consensuali e nella formulazione di proposte transattive, oltre che nella valutazione di una domanda congiunta di divisione.
Quando il valore donato supera la quota
Nell’ipotesi in cui il donatario abbia ricevuto in vita più di quanto gli sarebbe spettato, l’orientamento consolidato è che egli imputi alla propria quota il valore della donazione fino a concorrenza del valore della quota stessa, dovendo versare alla massa l’equivalente pecuniario dell’eccedenza. In tal caso resta escluso dalla comunione sul relictum: l’eccedenza è conseguita dagli altri coeredi dopo il prelevamento di tutti i beni relitti, e su di essa maturano interessi dall’apertura della successione.
Nel luglio 2026 la Corte è tornata sul punto in termini espressi.
La scelta per l’imputazione consente quindi di conservare la proprietà del bene, non il valore eccedente la quota. Ove la collazione sia stata imposta dal testatore ai legittimari (v. capitolo 9), la restituzione dell’eccedenza costituisce effetto legale e non richiede l’azione di riduzione.
Caso pratico: capannone donato e asse composto da sola liquidità
Una madre muore lasciando tre figli. L’asse è composto da liquidità per 90.000 euro. Nel 2011 aveva donato al figlio maggiore, Paolo, un capannone che alla data del decesso vale 300.000 euro. Non è stata disposta alcuna dispensa. Paolo non manifesta la volontà di conferire in natura.
Modalità. In difetto di opzione per il conferimento in natura, la collazione si esegue per imputazione e il capannone resta di proprietà di Paolo.
Calcolo. Massa: 90.000 euro di relictum e 300.000 euro di donatum, per complessivi 390.000 euro. Quota di ciascun coerede: 130.000 euro. Avendo ricevuto 300.000 euro, Paolo eccede la propria quota di 170.000 euro.
Esito. Gli altri due coeredi prelevano l’intera liquidità di 90.000 euro (45.000 euro ciascuno) e restano creditori di Paolo per 85.000 euro ciascuno, pari a complessivi 170.000 euro, oltre agli interessi legali dall’apertura della successione. Paolo non partecipa alla divisione del relictum.
Due obiezioni infondate. La prima, secondo cui l’assenza nell’asse di altri immobili impedirebbe il prelevamento, contrasta con l’orientamento per cui il prelievo va effettuato solo per quanto possibile con beni della stessa natura. La seconda, secondo cui la scelta per l’imputazione consentirebbe di trattenere l’intero valore del capannone, è esclusa dall’ordinanza n. 24121/2026.
Come si fa valere in giudizio: domanda, prova, preclusioni
L’automatismo dell’obbligo
L’obbligo di collazione sorge automaticamente con l’apertura della successione: i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una specifica domanda dei condividenti, essendo sufficiente che sia chiesta la divisione e che nell’atto siano indicati i beni, facenti parte dell’asse da ricostruire, oggetto di pregressa donazione. Chi eccepisce un fatto ostativo ha l’onere di provarlo nei confronti di tutti gli altri condividenti.
Nel marzo 2025 il principio è stato applicato in termini ulteriori.
Nel maggio 2025 è stato affermato, in termini più generali, che l’erede il quale invochi in sede di divisione l’applicabilità dell’istituto non deve dedurre altro se non l’esistenza della donazione, a prescindere dal valore dei beni donati e dei beni relitti, poiché la collazione prescinde dai valori e determina comunque una modificazione del riparto.
Il regime delle preclusioni
La giurisprudenza di merito ha peraltro qualificato come eccezione in senso proprio la deduzione che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato, in quanto diretta a paralizzare la sua pretesa di partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe in assenza della donazione: come tale, essa è soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c.
Le due impostazioni convivono in una tensione non ancora risolta. La conseguenza operativa è l’opportunità di allegare le donazioni nell’atto introduttivo o, al più tardi, nella comparsa di costituzione tempestiva, senza fare affidamento sull’automatismo.
La prescrizione
Sulla prescrizione del diritto alla collazione la giurisprudenza di merito è divisa. Una prima impostazione lo qualifica come diritto di credito verso il coerede, assoggettandolo alla prescrizione decennale; un orientamento più recente ne afferma l’imprescrittibilità, per la connaturalità al diritto, esso stesso imprescrittibile, di chiedere la divisione ereditaria. Vi si aggiunge, su un piano contiguo, l’affermata imprescrittibilità dell’azione di accertamento della donazione indiretta.
In assenza di un arresto di legittimità risolutivo, è opportuno non lasciare decorrere il decennio dall’apertura della successione senza avere quantomeno introdotto il giudizio di divisione o interrotto i termini.
Ulteriori profili processuali
- La domanda di collazione non implica domanda di riduzione, essendo diversi petitum e causa petendi: chi intenda avvalersi di entrambe deve proporle entrambe.
- La collazione non si innesta in una divisione convenzionale: se i coeredi hanno già diviso con atto negoziale, non residua spazio per la domanda giudiziale.
- L’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione è idoneo a interrompere il corso dell’usucapione, essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario (Cass. civ., Sez. II, ord. 7 ottobre 2025, n. 26996).
- La mediazione è obbligatoria in materia di successioni ereditarie e di divisione, a pena di improcedibilità della domanda.
- Il credito del coerede verso il defunto può essere fatto valere nello stesso giudizio di scioglimento della comunione mediante imputazione alle quote degli altri coeredi. La giurisprudenza di merito ha precisato che si tratta di soluzione consentita ma non imposta.
Nove verifiche da compiere prima di firmare una divisione
- Ricostruzione delle donazioni. Sottoscritto l’atto divisionale, la via della collazione giudiziale si preclude. Vanno acquisite in via preventiva le visure ipocatastali ventennali di tutti i coeredi, e non del solo defunto.
- Corretta qualificazione della liberalità. In difetto di atto pubblico non vi è donazione diretta: la domanda va costruita sull’art. 809 c.c., secondo quanto affermato dall’ordinanza n. 19114/2026.
- Distinzione fra collazione e riduzione. I due istituti hanno presupposti, termini e legittimazioni differenti; la riduzione è soggetta a termine decennale e, in determinate ipotesi, all’accettazione con beneficio d’inventario. Il cumulo in via subordinata è la soluzione più prudente.
- Oggetto del conferimento. Al denaro si applica il principio nominalistico, all’immobile il valore corrente all’apertura della successione: la qualificazione va impostata nell’atto introduttivo.
- Coerenza del criterio di stima in consulenza tecnica. Donatum e beni da prelevare vanno valutati entrambi alla data di apertura della successione, e il quesito va formulato in tal senso.
- Interessi legali. Nella collazione per imputazione decorrono dall’apertura della successione e, su successioni risalenti, incidono in misura rilevante sul conteggio.
- Portata della dispensa. La dispensa opera nei soli limiti della disponibile e non sottrae il bene alla riunione fittizia.
- Rispetto delle preclusioni. Pur operando la collazione di diritto, l’allegazione delle donazioni va effettuata nei termini della prima difesa utile.
- Atti di gestione dei beni ereditari. Il compimento di atti prima della definizione della propria posizione espone al rischio di accettazione tacita, con le conseguenze che ne derivano sul piano dei debiti ereditari.
Tabella sinottica della giurisprudenza
Le pronunce che compongono il quadro attuale dell’istituto, dalle più recenti.
| Provvedimento | Principio |
|---|---|
| Cass. civ., Sez. II, ord. 27 luglio 2026, n. 24121 | L’imputazione opera fino a concorrenza della quota; l’eccedenza del donatum va versata in denaro alla massa e la scelta per l’imputazione non consente di trattenerla |
| Cass. civ., Sez. II, ord. 11 giugno 2026, n. 19114 | Somme erogate ai figli senza atto pubblico non sono donazioni dirette né obnuziali: vanno valutate come donazioni indirette ex artt. 741 e 809 c.c. L’obbligo di collazione sorge automaticamente e non richiede domanda espressa |
| Cass. civ., Sez. II, 23 gennaio 2026, n. 1553 | L’imputazione per valore è facoltà del solo discendente donatario in sede di collazione, non del donatario soccombente in riduzione, dove la reintegrazione avviene in natura salvi i casi dell’art. 560, commi 2 e 3, c.c. |
| Cass. civ., Sez. II, 28 dicembre 2025, n. 34323 | La dispensa dalla collazione dei beni dotali può risultare implicitamente da un testamento successivo, purché la volontà emerga in modo univoco |
| Cass. civ., Sez. II, ord. 7 ottobre 2025, n. 26996 | L’atto di citazione in divisione interrompe il corso dell’usucapione, essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario |
| Cass. civ., Sez. II, ord. 6 ottobre 2025, n. 26813 | Prelevamento in natura dei coeredi non donatari e divieto di diseguaglianza qualitativa nella formazione del progetto divisionale |
| App. Brescia, Sez. III, 2 settembre 2025, n. 856 | La collazione delle donazioni indirette non richiede la previa domanda di simulazione, a differenza della donazione diretta simulata |
| App. Ancona, Sez. II, 21 agosto 2025, n. 1044 | Prelievi dal conto cointestato alimentato esclusivamente dal defunto: liberalità indirette soggette a collazione |
| Cass. civ., Sez. II, ord. 18 luglio 2025, n. 20193 | Immobile acquistato con denaro del disponente e intestato ad altri: si conferisce l’immobile e non il denaro |
| Cass. civ., Sez. II, 19 maggio 2025, n. 13321 | La collazione prescinde dai valori: chi la invoca deve dedurre unicamente l’esistenza della donazione |
| Trib. Torino, Sez. II, 12 maggio 2025, n. 2296 | La riserva di usufrutto non è sufficiente a inferire una dispensa tacita: la prova deve essere rigorosa |
| Cass. civ., Sez. II, 9 maggio 2025, n. 12268 | Patto di famiglia: la definitività delle attribuzioni è rafforzata dall’esclusione da collazione e riduzione |
| Cass. civ., Sez. II, ord. 30 marzo 2025, n. 8348 | L’imputazione non è condizione dell’azione di riduzione; lo è invece l’accettazione beneficiata nei casi del primo comma dell’art. 564 c.c. |
| Trib. Pesaro, 10 marzo 2025, n. 170 | La donazione non si presume: chi ne deduce l’esistenza deve provarla |
| Cass. civ., Sez. II, 6 marzo 2025, n. 5920 | La collazione non è preclusa dalla mancata domanda ove il bene donato emerga dagli scritti difensivi |
| Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2025, n. 4146 | Imprescrittibilità dell’accertamento della donazione indiretta; stima del terreno con potenzialità edificatorie al netto del fabbricato realizzato dal beneficiario |
| Cass. civ., Sez. III, ord. 2 agosto 2024, n. 21897 | Immobili ipotecati: collazione per imputazione ex art. 746, comma 2, c.c., senza incidenza sulla titolarità del diritto di proprietà |
| Cass. civ., Sez. II, ord. 12 luglio 2024, n. 19230 | Collazione per imputazione: debito di valuta, interessi legali dall’apertura e non frutti civili. Nessun onere di preventiva collazione per agire in riduzione |
| Cass. civ., Sez. II, ord. 11 luglio 2024, n. 19072 | Scelta del donatario irrevocabile dopo la comunicazione; in difetto di opzione si procede per imputazione. Prelevamento ammesso anche in assenza di beni della stessa natura |
| Cass. civ., Sez. II, 21 giugno 2024, n. 17198 | Collazione imposta dal testatore ai legittimari: la restituzione dell’eccedenza è effetto legale e non richiede l’azione di riduzione |
| Cass. civ., Sez. II, 12 giugno 2024, n. 16329 | Denaro insufficiente a coprire l’intero prezzo: non ricorre donazione indiretta dell’immobile e si conferisce la somma |
| Cass. civ., Sez. II, ord. 4 giugno 2024, n. 15517 | Cessione gratuita della quota di cooperativa edilizia: donazione indiretta dell’immobile soggetta a collazione. Onere della prova a carico di chi ne invoca gli effetti |
| Cass. civ., Sez. II, ord. 3 giugno 2024, n. 15442 | In assenza di relictum non vi è divisione né collazione; la medesima conclusione vale per la divisione testamentaria ex art. 734 c.c. |
| Cass. civ., Sez. II, 22 maggio 2024, n. 14211 | Riunione fittizia: si computano tutte le donazioni, anche a favore di soggetti non tenuti alla collazione |
| Cass. civ., Sez. II, 3 maggio 2024, n. 12068 | I beni prelevati si stimano al valore che avevano all’apertura della successione e non alla divisione |
| Cass. civ., Sez. II, 6 febbraio 2024, n. 3352 | La dispensa dall’imputazione ex se è negozio autonomo mortis causa, revocabile con testamento successivo se la revoca è inequivoca |
| Trib. Forlì, 4 ottobre 2023, n. 644 | La collazione opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, a prescindere dalla qualità di legittimario |
Nota metodologica. Le sintesi riportate nella presente guida e nella tabella sono rielaborazioni redazionali dello Studio: i principi sono stati riformulati a partire dalle motivazioni dei provvedimenti e non riproducono il testo delle massime ufficiali o editoriali. Per l’impiego professionale si raccomanda la consultazione del testo integrale dei provvedimenti nelle banche dati istituzionali. Riferimenti normativi principali: artt. 458, 536 ss., 553 ss., 556, 560, 564, 720, 724, 725, 734, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 769, 770, 782, 785, 809, 1286, 2645 c.c.; artt. 768-bis ss. c.c.; art. 167 c.p.c.; art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76; D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Domande frequenti (F.A.Q.)
Che cos’è la collazione ereditaria?
Chi è obbligato alla collazione?
Occorre proporre una domanda giudiziale apposita per ottenere la collazione?
I genitori hanno acquistato la casa a uno dei figli: si conferisce l’immobile o il denaro?
E se i genitori hanno pagato soltanto una parte del prezzo?
I bonifici ricevuti da un figlio vanno conferiti?
I prelievi dal conto cointestato con il genitore sono soggetti a collazione?
Le spese di mantenimento e di istruzione si conferiscono?
Che cos’è la dispensa dalla collazione e quali limiti incontra?
La donazione con riserva di usufrutto è dispensata dalla collazione?
Chi sceglie fra conferimento in natura e conferimento per imputazione?
A quale data si valuta il bene donato?
Chi ha ricevuto più della propria quota deve restituire la differenza?
Collazione e azione di riduzione coincidono?
Chi rinuncia all’eredità deve conferire le donazioni ricevute?
Se il defunto ha lasciato solo donazioni e nessun bene, opera la collazione?
Il diritto alla collazione si prescrive?
Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. La disciplina della collazione presenta profili tuttora dibattuti in dottrina e giurisprudenza (la natura giuridica dell’istituto, la prescrizione, la collazione di azienda, i confini della dispensa tacita) e l’esito di ciascuna vicenda dipende dal tenore concreto degli atti, dalla composizione dell’asse e dalla documentazione disponibile sulle liberalità effettuate in vita. Per una valutazione personalizzata è necessaria un’analisi professionale individuale.
Una divisione ereditaria bloccata da una donazione fatta anni fa?
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