Collazione ereditaria: che cosa i figli devono riportare nella divisione

Avvocato Enrico Cecchin Aggiornato ad Agosto 2026 42 min di lettura

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Nelle divisioni ereditarie fra fratelli la contestazione ricorrente riguarda ciò che uno di essi ha ricevuto dai genitori quando erano ancora in vita: un immobile, una somma di denaro, l’aiuto per l’avvio di un’attività. A questa esigenza risponde la collazione, l’istituto con cui il codice civile impone a determinati coeredi di conferire nella massa da dividere le liberalità ricevute dal defunto, sul presupposto che esse costituiscano un’anticipazione dell’eredità e non un vantaggio destinato a consolidarsi oltre la morte del donante.

La materia è di elaborazione prevalentemente giurisprudenziale e ha registrato, nell’ultimo triennio, pronunce che incidono sull’impostazione della domanda e sulla ripartizione dell’onere probatorio: Cass. n. 19114/2026 sulla qualificazione delle somme erogate ai figli, Cass. n. 24121/2026 sull’eccedenza rispetto alla quota, Cass. n. 1553/2026 sul confine con l’azione di riduzione, Cass. n. 34323/2025 sulla dispensa implicita. La presente guida le esamina in sequenza, con indicazione delle conseguenze operative per il coerede che chiede la collazione e per quello che vi resiste.

In sintesi. La collazione consiste nel conferimento, nella massa da dividere, di quanto figli, discendenti e coniuge hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione, diretta o indiretta (art. 737 c.c.). L’obbligo sorge automaticamente con l’apertura della successione e non richiede una domanda giudiziale specifica: è sufficiente la domanda di divisione con l’indicazione dei beni donati. Chi invoca l’istituto deve provare unicamente l’esistenza della donazione. Gli immobili si conferiscono in natura o per imputazione, a scelta del donatario; il denaro e i beni mobili sempre per imputazione, con valutazione riferita all’apertura della successione. La dispensa disposta dal defunto opera nei soli limiti della quota disponibile. La collazione non coincide con l’azione di riduzione: assicura la parità fra coeredi, non la tutela della legittima, e le due possono concorrere.

Che cos’è la collazione

La collazione è l’obbligo, gravante su determinati coeredi, di conferire alla massa ereditaria da dividere quanto ricevuto in vita dal defunto per donazione. La disciplina è contenuta negli artt. 737-751 c.c., collocati nel titolo dedicato alla divisione. L’art. 737 c.c. dispone che i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione debbano conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salva la dispensa del donante.

La collocazione sistematica è significativa: la collazione non appartiene alla successione necessaria, ma alla divisione. La sua funzione è impedire che il coerede già beneficiato in vita concorra alla ripartizione del residuo nelle stesse condizioni degli altri, conseguendo in concreto una porzione superiore.

Il fondamento

Secondo l’impostazione tradizionale, le donazioni fatte ai congiunti più stretti costituiscono un’anticipazione dell’eredità: il donante dispone in acconto e non in aggiunta rispetto alla quota. La tesi è maggioritaria, ma non pacifica, poiché altra dottrina àncora l’istituto alla sola esigenza di parità di trattamento fra i condividenti, a prescindere da qualsiasi presunta volontà del disponente.

La questione ha ricadute concrete. Se il fondamento è l’anticipazione, la dispensa si spiega come manifestazione di una volontà contraria e resta coerente con il sistema; se il fondamento è la parità, la dispensa assume carattere derogatorio e va interpretata restrittivamente. È anche la ragione per cui, come si vedrà al capitolo 9, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa della dispensa tacita.

La natura giuridica, questione tuttora aperta

Sulla qualificazione tecnica dell’istituto la dottrina non ha raggiunto un orientamento unitario. Si registrano tre ricostruzioni principali: quella secondo cui l’apertura della successione determina una risoluzione della donazione con effetto ex nunc; quella secondo cui sorge in capo al donatario un’obbligazione ex lege di conferire; quella secondo cui, nella collazione in natura, si verifica un trasferimento ex tunc del bene alla massa. Il dibattito è stato ripreso di recente in sede notarile.

Dalla ricostruzione accolta dipendono la sorte degli atti compiuti dal donatario sul bene fra la donazione e l’apertura della successione, la trascrivibilità dell’atto di conferimento in natura e, come si vedrà al capitolo 16, la prescrittibilità del diritto alla collazione.

Nella sua funzione, la collazione è diretta a formare la massa da dividere assicurando equilibrio e parità di trattamento fra i condividenti, così che il rapporto di valore fra le rispettive quote non risulti alterato. Le due forme previste dalla legge operano tuttavia in modo diverso: il conferimento in natura si esaurisce in un’unica operazione e determina un incremento effettivo dei beni in comunione; la collazione per imputazione si articola in due fasi, con l’addebito del valore del bene donato alla quota del donatario e il successivo prelevamento, da parte degli altri coeredi, di una corrispondente quantità di beni.Rielaborazione redazionale. Principio consolidato: fra le altre, Cass. civ., Sez. II, n. 14553/2004, ripreso da Trib. Vicenza, Sez. II, 12 febbraio 2024, n. 351

Ambito di applicazione

Un equivoco ricorrente consiste nel ritenere che la collazione operi soltanto nella successione intestata. L’obbligo di conferimento grava invece sui soggetti indicati dall’art. 737 c.c. a prescindere dalla loro qualità di legittimari e dal titolo della chiamata, sicché l’istituto trova applicazione tanto nella successione legittima quanto in quella testamentaria. La conclusione si ricava dallo stesso art. 737 c.c., che contempla la facoltà del testatore di dispensare dalla collazione, facoltà priva di senso ove l’istituto non operasse in presenza di testamento.

Collazione, riunione fittizia, imputazione, riduzione

Si tratta di quattro istituti che ricorrono nel medesimo giudizio, muovono dalle stesse grandezze e producono effetti distinti. La loro sovrapposizione costituisce l’errore di impostazione più frequente, poiché una domanda fondata nel merito può risultare inammissibile se costruita sull’istituto sbagliato.

I quattro istituti a confronto
ProfiloCollazioneRiunione fittiziaImputazione ex seRiduzione
Normaartt. 737-751 c.c.art. 556 c.c.art. 564, co. 2, c.c.artt. 553 ss. c.c.
FunzioneParità fra coeredi nella divisioneDeterminare disponibile e legittimaEvitare la duplicazione della pretesa del legittimarioReintegrare la quota di riserva lesa
SoggettiSolo coniuge e discendenti coerediTutte le donazioni, a chiunque fatteIl legittimario che agisce in riduzioneIl legittimario leso, contro beneficiari e donatari
Effetto sulla massaAumento reale della massa dividendaNessuno (operazione contabile)Nessuno (operazione contabile)Caducazione delle disposizioni lesive
Necessità della domandaNo: opera nella divisioneNo: è un calcoloNo: possibile anche in corso di causaSì: azione costitutiva
Accettazione dell’ereditàNecessaria (si è coeredi)Non necessariaNon necessariaAccettazione beneficiata nei casi dell’art. 564, co. 1

La riunione fittizia

La riunione fittizia consiste nella somma contabile fra l’attivo netto (i beni relitti al momento dell’apertura, detratti i debiti) e il donatum, valutato alla medesima data. Serve a determinare la quota disponibile e quella di riserva, e quindi ad accertare l’eventuale lesione.

La regola, ribadita nel 2024, è che vi entrino tutte le donazioni, indipendentemente dal beneficiario, comprese quelle a favore di soggetti non tenuti alla collazione. Ne deriva un corollario processuale rilevante: l’eventuale inammissibilità della domanda di riduzione proposta contro il donatario non coerede (per difetto di accettazione con beneficio d’inventario) non impedisce che quella donazione sia computata nella riunione fittizia.

La riunione fittizia costituisce una mera operazione di calcolo, diretta a stabilire la quota disponibile e quella riservata. Vi si computano pertanto tutte le liberalità, indipendentemente dal beneficiario, incluse quelle ricevute da soggetti estranei al novero di cui all’art. 737 c.c. L’eventuale inammissibilità della domanda di riduzione nei confronti del donatario non coerede resta priva di rilievo ai fini del calcolo.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 22 maggio 2024, n. 14211

L’imputazione ex se

L’imputazione ex se è l’operazione con cui il legittimario che agisce in riduzione computa nella propria quota quanto già ricevuto per donazione o per legato, non potendo reclamare la legittima anche per la parte già soddisfatta. Si tratta di una operazione contabile che, a differenza della collazione, non determina alcun incremento della massa ereditaria e può essere invocata anche dai terzi contro cui l’azione è diretta.

Nel 2025 la Corte ha precisato il rapporto fra imputazione e condizioni dell’azione, distinguendo i due commi dell’art. 564 c.c.

L’imputazione delle donazioni non costituisce condizione dell’azione di riduzione, ma operazione preliminare di calcolo diretta a verificare l’effettiva lesione della legittima. Condizione dell’azione è invece, ai sensi del primo comma dell’art. 564 c.c., l’accettazione con beneficio d’inventario, che deve preesistere all’esercizio dell’azione quando la riduzione sia proposta contro soggetti non chiamati come eredi. L’obbligo di imputazione previsto dal secondo comma può essere assolto anche in corso di giudizio, una volta che, effettuata la riunione fittizia, sia possibile determinare la disponibile e la quota riservata su cui l’imputazione va operata.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, ord. 30 marzo 2025, n. 8348

Il concorso con l’azione di riduzione

Il profilo di maggiore delicatezza riguarda i rapporti con l’azione di riduzione. I due istituti hanno oggetto e funzione diversi: la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, che si realizza di regola attraverso un incremento della sua partecipazione al relictum; il legittimario leso ha invece diritto a conseguire in natura il valore corrispondente alla lesione. Da tale premessa la Corte ha tratto, nel 2024, la conclusione che non sussiste un onere di preventiva collazione a carico del legittimario che agisce in riduzione, con conseguente ammissibilità del concorso fra le due azioni.

Nel gennaio 2026 è stato aggiunto un ulteriore elemento, che circoscrive la facoltà di scelta del donatario.

La facoltà di conferire per imputazione, anziché in natura, è riconosciuta al solo discendente donatario nell’ambito della collazione. Non spetta invece al donatario nei cui confronti l’azione di riduzione sia stata vittoriosamente esperita: in tale ipotesi la reintegrazione della quota di riserva deve avvenire con beni in natura, salvi i casi previsti dai commi secondo e terzo dell’art. 560 c.c.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 23 gennaio 2026, n. 1553

Il donatario soccombente in riduzione non può quindi liberarsi mediante pagamento dell’equivalente, ma è tenuto alla restituzione del bene, salve le eccezioni di legge. La differenza incide in modo diretto sull’impostazione di qualsiasi trattativa transattiva.

Chi è obbligato a conferire

L’art. 737 c.c. individua tre categorie di soggetti: i figli, i loro discendenti e il coniuge, cui va equiparata la parte dell’unione civile per effetto dell’art. 1, comma 21, della L. 76/2016. È richiesto che essi concorrano alla successione, vale a dire che abbiano accettato l’eredità. Chi rinuncia all’eredità non assume la qualità di coerede e, di regola, non è tenuto al conferimento.

L’efficacia limitata ai soggetti tenuti

La collazione produce effetti nei soli rapporti reciproci fra i soggetti obbligati: gli altri eventuali coeredi (un fratello del defunto, un erede testamentario estraneo) non possono avvantaggiarsene. Quando alla successione concorrono soggetti tenuti e soggetti non tenuti si formano due masse: la prima, calcolata senza le donazioni soggette a collazione, serve a determinare la quota dell’estraneo; la seconda, costituita dal relictum residuo aumentato del donatum, serve a determinare le quote dei soggetti obbligati.

Fattispecie particolari

  • Legittimario pretermesso. Non essendo erede, non è tenuto alla collazione; lo diviene una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, che gli attribuisce la qualità di erede.
  • Successione per rappresentazione. L’art. 740 c.c. impone al discendente che subentra per rappresentazione di conferire quanto donato al proprio ascendente, e ciò anche nell’ipotesi in cui questi abbia rinunciato all’eredità. La norma è diretta a impedire che il figlio del defunto, concorrendo con i discendenti del fratello donatario, riceva meno di quanto avrebbe ricevuto concorrendo con il fratello. Resta fermo che la collazione presuppone comunque l’accettazione da parte del rappresentante.
  • Subentro nella posizione del coerede defunto. Nel 2023 è stato affermato che l’obbligo di collazione grava anche su chi subentri come erede al coerede originariamente tenuto, pur in assenza dei presupposti della rappresentazione o della trasmissione della delazione. La soluzione contraria consentirebbe che la morte del coerede donatario, sopravvenuta a divisione non ancora attuata, sottragga le donazioni al conferimento per una circostanza meramente casuale.
  • Cessionari di quote ereditarie. Sono equiparati ai coeredi ai fini della collazione.
  • Coniuge. L’art. 738 c.c. lo sottrae al conferimento per le donazioni di modico valore. La deroga è diretta a impedire il sindacato dei figli sulle attribuzioni di limitata entità effettuate in vita a favore del coniuge superstite. La modicità va apprezzata in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, e una pluralità di donazioni singolarmente modiche può superare, nel complesso, la soglia.
Donazioni al coniuge o ai discendenti del coerede. Ai sensi dell’art. 739 c.c. il coerede è tenuto a conferire soltanto quanto donato a lui personalmente, e non le attribuzioni fatte ai propri discendenti o al proprio coniuge. La norma si applica anche in ipotesi di interposizione fittizia di persona, salvo che la simulazione risulti preordinata al solo fine di sottrarre la donazione al conferimento, caso nel quale si configura una dispensa implicita. È stato ritenuto nullo, per contrasto con la disposizione, l’obbligo di imputare alla quota del figlio una donazione effettuata dal nonno al nipote.

Quando la collazione non opera

L’esistenza di donazioni non è di per sé sufficiente: occorre che vi sia un patrimonio da dividere.

Assenza di relictum

Presupposto dell’istituto è l’esistenza di una comunione ereditaria, e quindi di un asse da dividere. Se il defunto ha esaurito il patrimonio con donazioni, con legati o con gli uni e gli altri, non si costituisce comunione, non vi è divisione e non opera la collazione, residuando al legittimario leso la sola azione di riduzione. Il principio, risalente, è stato confermato nel 2024.

L’applicabilità della collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e quindi di un asse da dividere. Ove l’asse sia stato esaurito con donazioni o legati non vi è luogo né a divisione né a collazione, salvo l’esito di un’eventuale azione di riduzione. La medesima conclusione vale quando la formazione della comunione sia impedita dalla divisione fatta dal testatore ai sensi dell’art. 734 c.c.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, ord. 3 giugno 2024, n. 15442

Divisione fatta dal testatore

Quando il testatore ha ripartito direttamente i beni assegnando quote concrete ai singoli eredi (divisio inter liberos, art. 734 c.c.), non si costituisce comunione ereditaria e viene meno lo spazio applicativo della collazione.

Ulteriori ipotesi di esclusione

  • Dispensa del defunto (art. 737, comma 2, c.c.), nei limiti della disponibile: v. il capitolo 9.
  • Spese elencate dall’art. 742 c.c.: v. il capitolo 8.
  • Proventi della società contratta con l’erede (art. 743 c.c.), a condizione che il contratto sia stato concluso senza frode e con atto di data certa. Il requisito della data certa è diretto a impedire che il contratto sociale venga costruito o retrodatato per dissimulare vantaggi indiretti attribuiti all’erede.
  • Perimento della cosa donata (art. 744 c.c.), se non imputabile al donatario. Ove il bene fosse assicurato o il perimento sia dovuto a fatto di un terzo, oggetto di conferimento sono l’indennità o il risarcimento; se il perimento è parziale, si conferisce la parte residua. Sul momento rilevante (apertura della successione o divisione) la dottrina è divisa, e la questione è stata riesaminata in un contributo del 2025 che ricostruisce la regola in via sistematica dagli artt. 744, 746 e 750 c.c.
  • Patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.): quanto ricevuto dall’assegnatario e dai legittimari liquidati non è soggetto né a collazione né a riduzione.
Il patto di famiglia si colloca nell’ambito dei patti successori non tanto perché trasferisce beni dell’imprenditore prima dell’apertura della successione, quanto perché a tale attribuzione la legge affianca la liquidazione dei legittimari non assegnatari, anticipando in parte gli effetti dell’apertura della successione e della divisione e rafforzando la definitività delle attribuzioni attraverso l’esclusione dalla collazione e dalla riduzione.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 9 maggio 2025, n. 12268

Che cosa si conferisce: donazioni dirette e indirette

L’art. 737 c.c. adotta una formula volutamente ampia, riferita a quanto ricevuto dal defunto per donazione diretta o indiretta. È su tale estensione che si concentra la maggior parte del contenzioso, poiché le donazioni stipulate in forma pubblica sono agevolmente individuabili, mentre le liberalità realizzate attraverso un bonifico, un’intestazione o una rinuncia richiedono un accertamento specifico.

Il presupposto della validità della donazione

Se la donazione è nulla, il bene non è mai uscito dal patrimonio del defunto: rientra nel relictum e va a vantaggio di tutti i coeredi, compresi quelli non tenuti al conferimento. La differenza incide sulla platea dei beneficiari e non è quindi indifferente. La medesima conclusione vale per la donazione annullabile che sia stata effettivamente annullata. La donazione modale è soggetta a collazione per la differenza fra il valore del bene e il valore dell’onere.

Donazioni dissimulate e donazioni indirette

Le due fattispecie, apparentemente contigue, seguono percorsi processuali distinti.

La donazione dissimulata sotto forma di negozio oneroso (tipicamente la compravendita fra genitore e figlio a prezzo non versato) è soggetta a collazione, ma l’obbligo sorge soltanto dopo che la simulazione sia stata dichiarata in accoglimento di apposita azione del coerede. Quanto al termine, il coerede che chiede la divisione non agisce come terzo ma subentra nella posizione del defunto, con la conseguenza che la prescrizione dell’azione di simulazione decorre dal compimento dell’atto simulato e non dall’apertura della successione.

La donazione indiretta non richiede invece alcuna previa domanda di simulazione, poiché non vi è un negozio apparente da rimuovere ma un risultato liberale conseguito attraverso strumenti diversi dalla donazione formale. Il punto è stato precisato dalla giurisprudenza di merito nel 2025.

Mentre la donazione diretta simulata richiede la previa domanda di accertamento della simulazione, l’azione diretta alla collazione di una donazione indiretta può essere proposta senza tale passaggio. Va inoltre ricordato che il legittimario il quale intenda agire in riduzione di una donazione diretta a favore di un terzo estraneo deve avere previamente accettato l’eredità con beneficio d’inventario, secondo la condizione posta dall’art. 564 c.c.Rielaborazione redazionale da Corte d’Appello di Brescia, Sez. III, 2 settembre 2025, n. 856

Sul versante della prescrizione, un’ordinanza del febbraio 2025 ha fissato un principio di rilievo per l’ipotesi in cui la liberalità emerga a distanza di tempo.

L’azione diretta ad accertare l’esistenza di una donazione indiretta, anche quando sia proposta per far emergere il negozio realmente voluto dalle parti e per ottenere la collazione, è per sua natura imprescrittibile. Il problema della prescrizione non riguarda pertanto l’azione di accertamento in quanto tale, ma soltanto i diritti derivanti dall’atto dissimulato, assoggettati alla prescrizione ordinaria.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2025, n. 4146

Le principali liberalità indirette rilevanti

La categoria è aperta e comprende atti eterogenei, accomunati dall’idoneità a procurare a un altro soggetto un arricchimento senza corrispettivo. Nel contenzioso successorio ricorrono in particolare:

  • L’acquisto di un immobile intestato al figlio o al coniuge con denaro del defunto, fattispecie esaminata al capitolo 6.
  • La cessione gratuita della quota di partecipazione a una cooperativa edilizia finalizzata all’assegnazione dell’alloggio al cessionario, che integra donazione indiretta dell’immobile in quanto la quota esprime non una semplice aspettativa ma un vero e proprio credito all’attribuzione dell’alloggio. Nel 2024 la Corte ha subordinato la conclusione alla prova che tutti gli oneri necessari ad assicurare il trasferimento del bene siano stati effettivamente sostenuti dal preteso donante.
  • Il negotium mixtum cum donatione (vendita a prezzo volutamente inferiore al valore reale): oggetto di collazione è la differenza fra prezzo pagato e valore effettivo.
  • La sostituzione del figlio a sé nel contratto definitivo stipulato in esecuzione di un preliminare concluso dal defunto, con provvista del prezzo.
  • L’adempimento di un debito altrui non seguito da rivalsa sul debitore.
  • Il pagamento di premi assicurativi a favore del coniuge o dei discendenti: oggetto di conferimento sono i premi versati dal defunto, non l’indennizzo percepito.
  • La rinuncia a un diritto a vantaggio del coniuge o dei discendenti. Vi è stata ricondotta anche la rinuncia del coniuge all’azione di riduzione delle disposizioni lesive, quando ne derivi un arricchimento del figlio istituito erede universale e sussista un nesso di causalità diretta fra rinuncia e arricchimento.
Fattispecie escluse. Il godimento gratuito di un immobile concesso in vita dal defunto a uno degli eredi non integra una liberalità soggetta a collazione, poiché l’arricchimento tipico della donazione non si identifica con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa. La questione va tenuta distinta da quella, diversa, dell’erede che occupa la casa ereditata dopo l’apertura della successione.

Ripartizione dell’onere probatorio

La ripartizione è netta: l’esistenza della donazione va provata da chi ne invoca gli effetti, ossia dal coerede che chiede la collazione; il fatto ostativo al conferimento (la dispensa, l’appartenenza a una categoria esclusa, la modicità) va provato da chi lo eccepisce.

L’obbligo di collazione sorge automaticamente per chi accetta l’eredità con riguardo alle liberalità ricevute in vita dal defunto, ma presuppone che l’esistenza delle donazioni sia comprovata da chi ne deduce l’esistenza. La donazione non si presume per il solo fatto che ne sia stato chiesto il conferimento.Rielaborazione redazionale da Tribunale di Pesaro, 10 marzo 2025, n. 170

La qualificazione delle somme erogate ai figli (Cass. n. 19114/2026)

Un padre aveva erogato in vita a un figlio due somme non modiche, destinate rispettivamente all’acquisto di un immobile e di un’autovettura, richiamandole poi nel testamento con l’indicazione dello scopo. Il giudice di merito le aveva qualificate come donazioni formali; la Corte ha cassato con rinvio.

Somme di denaro erogate in vita dal defunto ai figli, destinate all’acquisto di un immobile o di un’autovettura e richiamate nel testamento con indicazione dello scopo, non possono essere qualificate come donazioni dirette né come donazioni obnuziali, difettando la forma dell’atto pubblico richiesta ad substantiam dagli artt. 782 e 785 c.c. Tali elargizioni vanno riesaminate, ai fini della collazione e della ricostruzione della massa costituita da relictum e donatum, alla luce della disciplina delle donazioni indirette di cui agli artt. 741 e 809 c.c., verificandone la riconducibilità a tale figura. La medesima pronuncia ribadisce che l’obbligo di collazione sorge con l’apertura della successione e non richiede una domanda espressa del condividente, essendo sufficiente che sia chiesta la divisione e che siano individuate le attribuzioni patrimoniali ricevute in vita.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, ord. 11 giugno 2026, n. 19114

Le conseguenze operative sono due. Per il coerede che chiede la collazione, la domanda non va costruita sulla qualificazione dell’atto come donazione formale (che il difetto di forma rende nulla), bensì sulla riconducibilità alla donazione indiretta ex art. 809 c.c., con allegazione dello scopo dell’erogazione. Per il coerede che resiste, il richiamo dell’elargizione nel testamento non ne determina la validità come donazione, ma costituisce elemento di prova rilevante circa la natura liberale e la destinazione della somma.

Va inoltre ricordato che l’art. 741 c.c. assoggetta espressamente a collazione le cosiddette donazioni di sistemazione, ossia le attribuzioni effettuate dal defunto a favore dei discendenti per assegnazioni a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per soddisfare premi di contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagarne i debiti: liberalità che assumono tale natura quando eccedono il normale obbligo di mantenere e istruire la prole. La disposizione costituisce il punto di raccordo con l’art. 742 c.c., che individua le spese escluse.

La casa pagata dai genitori: si conferisce l’immobile o il denaro?

La qualificazione dell’operazione incide in misura determinante sull’esito economico della divisione, data la divaricazione fra il valore attuale dell’immobile e la somma nominale versata anni prima.

La regola

Quando il genitore paga il prezzo di un immobile intestato al figlio con l’intento di beneficiarlo, si configura una donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9282/1992, è stato costantemente confermato, da ultimo nel luglio 2025.

Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto con l’intenzione di beneficiarlo, si configura una donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto. Ne consegue che, ai fini della collazione ex art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non la somma.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, ord. 18 luglio 2025, n. 20193, nel solco di Cass. civ., Sez. Un., n. 9282/1992

Il bene si conferisce pertanto per il valore che aveva all’apertura della successione, e non per la somma versata. La qualificazione costituisce, nella prassi, il vero oggetto del giudizio.

Il pagamento parziale del prezzo

La regola non trova applicazione se il denaro del genitore copre solo una parte del prezzo, come precisato nel giugno 2024.

In materia di liberalità non donative, non è riconducibile alla donazione indiretta dell’immobile la donazione di denaro che, pur essendo funzionalmente collegata all’acquisto, risulti insufficiente a coprirne l’intero prezzo. In tali ipotesi oggetto di collazione è il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell’immobile.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 12 giugno 2024, n. 16329

Nella prima ipotesi si conferisce un immobile valutato al momento dell’apertura della successione, nella seconda una somma soggetta al principio nominalistico. Il discrimine è costituito da un accertamento di fatto (l’entità della parte di prezzo pagata dal genitore) che va documentato fin dall’atto introduttivo mediante rogito, provvista, bonifici, assegni circolari, dichiarazioni rese in atto ed estratti conto dei mesi anteriori alla stipula.

Terreno donato e costruzione finanziata

Ricorre con frequenza l’ipotesi in cui il genitore doni il terreno ai figli e ne finanzi successivamente l’edificazione. Ove l’impiego del denaro a fini edificatori rientrasse nel programma perseguito dal donante, oggetto di conferimento non è il denaro ma l’edificio realizzato.

Sul criterio di stima è intervenuta nel febbraio 2025 una precisazione diretta a evitare una duplicazione a carico del donatario.

Nel calcolare, ai fini della riunione fittizia e della collazione, il valore di un terreno oggetto di donazione indiretta a favore di un coerede, occorre tenere conto delle potenzialità edificatorie derivanti dalla destinazione urbanistica, deducendo dal valore del donatum quello del fabbricato realizzato successivamente dal beneficiario della liberalità.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2025, n. 4146

La destinazione della somma

Perché la dazione di denaro si converta in donazione indiretta dell’immobile non è sufficiente la contiguità temporale con l’acquisto: occorre accertare che la somma sia stata elargita al precipuo scopo di consentire quell’acquisto. Su tale circostanza si concentra l’attività istruttoria, ed è opportuno articolare capitoli di prova testimoniale e non affidarsi al solo dato contabile.

Indicazione operativa. Per il genitore che intenda sostenere l’acquisto della casa da parte di un figlio senza generare contenzioso successorio, le opzioni praticabili sono tre: l’intervento in atto con dichiarazione espressa della provenienza del denaro; la donazione formale ricevuta dal notaio, eventualmente con dispensa da collazione nei limiti della disponibile; la qualificazione dell’operazione come mutuo, con scrittura di data certa e piano di rimborso. L’ipotesi da evitare è il bonifico privo di causale. La valutazione va inserita in una pianificazione successoria complessiva, poiché un intervento successivo all’apertura della successione difficilmente evita la lite.

Caso pratico: l’appartamento acquistato al figlio nel 2006

Un padre muore nel 2026 lasciando due figli, Luca e Sara, e un patrimonio residuo di 200.000 euro fra conti e titoli. Nel 2006 aveva pagato per intero, con denaro proprio, un appartamento intestato a Luca (costo 130.000 euro, valore alla data del decesso 250.000 euro). Non è stata disposta alcuna dispensa da collazione.

Qualificazione. Avendo il padre coperto l’intero prezzo con l’intento di beneficiare il figlio, l’operazione integra donazione indiretta dell’immobile. Luca conferisce quindi 250.000 euro e non 130.000.

Calcolo. Massa da dividere: 200.000 euro di relictum e 250.000 euro di donatum, per complessivi 450.000 euro. Quota di ciascun coerede: 225.000 euro. Avendo ricevuto 250.000 euro, Luca eccede la propria quota di 25.000 euro.

Esito. Sara preleva dalla massa l’intero relictum di 200.000 euro e vanta nei confronti del fratello un credito di 25.000 euro, oltre agli interessi legali dall’apertura della successione. Luca conserva la proprietà dell’appartamento (la scelta fra natura e imputazione compete a lui) ma non partecipa alla divisione del relictum.

Ipotesi alternativa. Se il padre avesse pagato soltanto 60.000 dei 130.000 euro, non si configurerebbe donazione indiretta dell’immobile e Luca conferirebbe 60.000 euro nominali. Massa: 260.000 euro; quota di ciascuno 130.000 euro; Sara preleva 60.000 euro e concorre poi alla divisione del residuo di 140.000 euro, conseguendo complessivamente 130.000 euro a fronte dei 225.000 euro della prima ipotesi. La differenza, pari a 95.000 euro, dipende interamente dalla prova relativa alla parte di prezzo effettivamente pagata dal genitore.

Il conto cointestato e i prelievi del figlio

Il tema costituisce il secondo fronte ricorrente del contenzioso. Le pronunce degli ultimi due anni sono di segno diverso e vanno lette congiuntamente, poiché considerate isolatamente conducono a conclusioni erronee. Il quadro si articola su tre livelli.

La presunzione di contitolarità

Quando il conto è cointestato al defunto e a un figlio, le giacenze si presumono appartenenti per metà a ciascun contitolare. Il trasferimento di tale metà sul conto personale dell’altro cointestatario non integra, in difetto di prova contraria, alcuna liberalità indiretta. Sul punto si innesta la distinta questione dello sblocco del conto corrente dopo il decesso.

La provenienza delle somme

La presunzione è vinta ove si dimostri che il conto era alimentato esclusivamente con denaro del defunto: in tal caso il cointestatario non ha effettuato alcun versamento e i prelievi assumono natura di attribuzioni gratuite.

I prelievi effettuati dal cointestatario su un conto risultante alimentato esclusivamente da somme del defunto devono essere considerati alla stregua di liberalità indirette, come tali soggette a collazione secondo i principi dell’art. 737 c.c. e delle disposizioni collegate.Rielaborazione redazionale da Corte d’Appello di Ancona, Sez. II, 21 agosto 2025, n. 1044

La destinazione delle somme

Accertata la provenienza, resta da verificare l’impiego. Se i prelievi hanno finanziato la cura e il mantenimento del genitore (assistenza domiciliare, spese mediche, utenze, spese correnti) non costituiscono liberalità ma adempimento di doveri di solidarietà familiare, e restano estranei alla collazione.

Nell’ipotesi di prelievi effettuati da un coerede sul conto cointestato con il genitore poi deceduto, occorre valutare se le somme siano state impiegate per esigenze coerenti con la cura e il mantenimento del defunto e dello stesso coerede, in adempimento degli obblighi di solidarietà familiare.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., 2025, n. 4142

Nella medesima direzione si colloca l’orientamento relativo alle attribuzioni fra conviventi legati da rapporto di parentela: le elargizioni patrimoniali senza corrispettivo a favore della persona convivente (nel caso deciso, dalla madre alla figlia maggiorenne) non sono soggette né a collazione né a riduzione ove non sia accertato che siano state poste in essere per spirito di liberalità, ossia con la consapevole determinazione di arricchire il beneficiario, e non invece in adempimento delle obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale. La valutazione della causa concreta delle attribuzioni è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Impostazione della prova. Il coerede che chiede la collazione dei prelievi deve produrre gli estratti conto dell’intero periodo, e non i soli movimenti in uscita, dimostrando che gli accrediti provenivano dal defunto (pensione, canoni, dividendi, corrispettivi di vendite). Il coerede che resiste deve fornire la controprova sull’impiego, mediante contratti di lavoro domestico, ricevute di strutture assistenziali, fatture sanitarie, utenze, spese funerarie anticipate. In entrambi i casi l’accertamento si fonda sulla documentazione bancaria, di cui è opportuno richiedere per tempo copia decennale all’istituto di credito.

Che cosa non si conferisce: l’art. 742 c.c.

L’art. 742, comma 1, c.c. sottrae alla collazione una serie di spese che, pur avendo avvantaggiato il discendente, non costituiscono liberalità in senso proprio: le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie per abbigliamento o per nozze. Il secondo comma assoggetta invece a collazione le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale, ma per la sola parte che ecceda notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. Il terzo comma esclude dal conferimento le liberalità d’uso di cui all’art. 770, comma 2, c.c.

I confini definiti dalla giurisprudenza

  • Mantenimento del figlio in stato di bisogno: non soggetto a collazione.
  • Corredo nuziale notevolmente eccedente la misura ordinaria: si considera, ai fini della collazione, come donazione di denaro.
  • Spese processuali sostenute dal defunto per un discendente imputato in un processo penale: non rientrano nel mantenimento e sono soggette a collazione.
  • Liberalità d’uso (art. 770, comma 2, c.c.): non soggette a collazione. La figura presenta tuttavia confini non nitidi, e la qualificazione richiede di considerare l’uso, le condizioni economiche del donante, i rapporti fra le parti e la loro posizione sociale.
Ampliamento per volontà del testatore. L’art. 742 c.c. non pone un principio inderogabile. Il defunto può imporre la collazione anche per le spese che la norma escluderebbe, utilizzandola come strumento per incidere sulla misura effettiva dell’attribuzione a favore di un erede. Il limite è quello generale posto dagli artt. 536 ss. c.c. a tutela dei legittimari. Si tratta di una facoltà poco utilizzata in sede di redazione del testamento, che consente di riequilibrare attribuzioni pregresse non documentate.

La dispensa dalla collazione

Il defunto può sottrarre una donazione al conferimento. L’art. 737, comma 2, c.c. pone tuttavia un limite espresso: la dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. Oltre tale soglia la donazione resta soggetta a riduzione.

Forma e collocazione

La dispensa è un negozio con funzione mortis causa e può essere contenuta nell’atto di donazione, in un testamento o in un successivo negozio autonomo. Non viola il divieto dei patti successori. Ove sia inserita nella donazione quale clausola, non può essere revocata unilateralmente dal donante.

La dispensa tacita

La dispensa non deve necessariamente essere espressa: la giurisprudenza ne ammette da tempo la forma tacita, richiedendo però che risulti in modo univoco. Nel maggio 2025 il Tribunale di Torino ha escluso una delle argomentazioni più ricorrenti.

La circostanza che la donazione sia stata effettuata con riserva di usufrutto e senza esplicita dispensa dalla collazione nel rogito notarile non è sufficiente a inferire una dispensa tacita. La donazione va intesa come scelta qualitativa dei beni destinati agli eredi, non come determinazione quantitativa della consistenza delle quote. La prova della dispensa implicita deve essere rigorosa e non può fondarsi su indizi vaghi, incerti o contraddittori.Rielaborazione redazionale da Tribunale di Torino, Sez. II, 12 maggio 2025, n. 2296

Nel dicembre 2025 la Corte ha invece riconosciuto una dispensa implicita in una fattispecie in cui la volontà del disponente risultava ricostruibile senza margini di ambiguità.

La dispensa dalla collazione dei beni dotali può essere stabilita con successivo testamento del donante e può risultare da una formulazione implicita nelle disposizioni testamentarie, purché dal loro prudente esame emerga in modo univoco la volontà del defunto di dispensare la donazione. Nel caso deciso è stata ravvisata dispensa implicita nella disposizione con cui il testatore attribuiva un legato al figlio, giustificando la scelta con l’intento di riequilibrare la posizione rispetto alle altre figlie, già in precedenza dotate.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 28 dicembre 2025, n. 34323

Fattispecie che non integrano dispensa

  • La clausola che imputa la donazione in conto di legittima e, per l’eccedenza, in conto disponibile non implica dispensa dalla collazione: sono soggetti a conferimento tutti i beni donati, tanto quelli imputabili alla legittima quanto quelli imputabili alla disponibile.
  • La dispensa non esclude la riunione fittizia: il bene donato continua a essere computato ai fini della determinazione della porzione disponibile.
  • La riserva di usufrutto, isolatamente considerata, non vale come dispensa.

La dispensa dall’imputazione ex se

Va tenuta distinta la dispensa dall’obbligo di imputare la donazione alla propria quota di legittima, della quale nel febbraio 2024 sono stati chiariti natura e regime.

La dispensa del donatario dall’imputare la donazione alla propria quota di legittima costituisce negozio autonomo con funzione mortis causa, destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, e può pertanto essere revocata con successivo testamento del donante. La revoca deve però essere deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato logico e letterale dell’espressione impiegata, restando esclusa l’utilizzabilità di elementi estranei all’atto e la desumibilità per implicito di una volontà in tal senso.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 6 febbraio 2024, n. 3352

La collazione imposta dal testatore

Il testatore può muoversi nella direzione opposta, imponendo espressamente la collazione ai legittimari. La conseguenza, affermata nel 2024, è di rilievo processuale.

Ove il testatore abbia disposto delle proprie sostanze prevedendo a favore dei legittimari la sola quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l’obbligo di restituire alla massa quanto ricevuto in eccedenza rispetto al valore dei beni donati in vita costituisce conseguenza legale della collazione imposta dal testatore e non richiede l’esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari. La regola opera anche quando il valore dei beni donati superi la quota riservata al beneficiario.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 21 giugno 2024, n. 17198

Per i coeredi non donatari ciò comporta l’esclusione dell’azione costitutiva, del relativo termine decennale e della verifica sull’accettazione con beneficio d’inventario: è sufficiente la domanda di divisione.

In natura o per imputazione: la scelta spetta al donatario

Individuato l’oggetto del conferimento, occorre determinarne le modalità. Il codice ne prevede due, con effetti sostanzialmente diversi: nella collazione in natura il bene rientra materialmente nella massa ed è oggetto di divisione; nella collazione per imputazione il bene resta di proprietà del donatario, al quale è addebitato il valore sulla quota, mentre gli altri coeredi prelevano dalla massa beni di valore corrispondente.

La regola dell’art. 746 c.c.

Per gli immobili la scelta è rimessa al coerede donatario. Il donante non può vincolarlo a conferire in natura o per imputazione, e una clausola in tal senso è priva di effetto; la facoltà, secondo la giurisprudenza, è attribuita senza alcun limite. La scelta diviene irrevocabile dopo la comunicazione agli altri eredi e, in difetto di una specifica manifestazione di volontà per il conferimento in natura, la collazione si esegue per imputazione.

La collazione dei beni immobili può avvenire in natura o per imputazione, a scelta del coerede donatario, e la scelta è irrevocabile dopo la comunicazione fatta agli eredi. Ove il coerede donatario, cui la scelta spetta, non eserciti l’opzione per il conferimento in natura, la collazione deve avvenire per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, ord. 11 luglio 2024, n. 19072, conforme a Cass. civ., Sez. II, n. 17409/2023

Conseguenze delle due modalità

In caso di conferimento in natura il bene è messo a disposizione degli altri coeredi. Secondo la dottrina l’atto di scelta, determinando il trasferimento del bene alla comunione ereditaria, deve rivestire forma scritta ed essere trascritto ai sensi dell’art. 2645 c.c.; l’effetto retroagisce al momento dell’apertura della successione.

In caso di collazione per imputazione i coeredi non donatari non vantano alcuna pretesa reale o personale sul bene donato, ma un diritto di credito nei confronti del donatario, tutelabile anche in via cautelare mediante sequestro conservativo. La precisazione incide sull’impostazione della difesa: chi intende conseguire l’immobile deve percorrere strade diverse (la riduzione, in quanto legittimario leso, o la simulazione, ove l’atto sia dissimulato), poiché la sola collazione, in tale scenario, gli attribuisce un credito pecuniario.

Trascrizione e tutela verso i terzi. Fino a quando la scelta non è comunicata e formalizzata, il donatario resta pieno proprietario e può disporre del bene; l’eventuale alienazione rende obbligatoria la collazione per imputazione (v. capitolo 11). Nelle situazioni conflittuali la trascrizione della domanda giudiziale di divisione costituisce una cautela di costo contenuto e di apprezzabile efficacia.

Immobili: quando l’imputazione è obbligata

La facoltà di scelta incontra due limiti espressi nel secondo comma dell’art. 746 c.c. Se l’immobile è stato alienato (a titolo oneroso o gratuito, indifferentemente) oppure ipotecato, il conferimento si esegue necessariamente per imputazione. La dottrina esclude la derogabilità per accordo, e la giurisprudenza ha confermato che per gli immobili alienati si tratta dell’unica modalità praticabile.

Nel 2024 la Corte ne ha tratto una conseguenza processuale rilevante nei giudizi di rilascio.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 746 c.c., nel caso di immobili ipotecati oggetto di donazione la collazione va eseguita mediante imputazione del valore e non in natura. Poiché tale modalità non incide sulla titolarità del diritto di proprietà degli immobili, non sussistono ragioni per sospendere il giudizio di rilascio.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. III, ord. 2 agosto 2024, n. 21897

Per l’immobile gravato da diritti reali limitati la soluzione è controversa: parte della dottrina lo assoggetta al medesimo regime dell’immobile ipotecato, altra parte lo esclude.

Nuda proprietà donata con riserva di usufrutto

L’ipotesi, frequente nella prassi notarile, è regolata mediante una distinzione. Se il donante si è riservato l’usufrutto per sé, la collazione per imputazione si effettua sul valore corrispondente alla piena proprietà, quale acquisita dal donatario all’epoca dell’apertura della successione, poiché alla morte del donante l’usufrutto si estingue.

Se l’usufrutto era riservato anche a favore del coniuge del donante, occorre distinguere: se il coniuge premuore al donante si conferisce il valore della piena proprietà; se il coniuge sopravvive, il donatario conferisce il solo valore della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione. Sulla struttura e sulla valutazione dei due diritti si rinvia alla guida dedicata.

Perimento del bene

L’art. 744 c.c. esclude dalla collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario; secondo la dottrina il donatario non è tenuto neppure alla restituzione del corrispettivo eventualmente percepito. In caso di perimento parziale si conferisce la parte residua; se il bene era assicurato o è perito per fatto di un terzo, si conferiscono l’indennità o il risarcimento, e anche la sola azione risarcitoria non ancora esercitata. Al perimento fisico è stato equiparato quello giuridico, per esempio in ipotesi di confisca senza corrispettivo.

Denaro, mobili, azienda e quote societarie

Il denaro (art. 751 c.c.)

La collazione del denaro donato si esegue prendendo dall’eredità una minore quantità di denaro, secondo il valore legale della specie donata o di quella legalmente sostituita all’epoca dell’apertura della successione (art. 751, comma 1, c.c.). Ove tale denaro non sia sufficiente e il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari in proporzione alle rispettive quote (comma 2). In mancanza di beni sufficienti, secondo la dottrina si accollano al donatario debiti di conguaglio.

Trova applicazione il principio nominalistico: il denaro donato si conteggia secondo il valore legale della specie monetaria donata, con la conseguenza che il donatario può conferire moneta svalutata. La disparità di trattamento rispetto al donatario di un immobile, conferibile al valore corrente all’apertura della successione, è stata sottoposta due volte alla Corte costituzionale, che ha in entrambe le occasioni dichiarato infondata la questione.

Rilievo della qualificazione. Il punto si ricollega al capitolo 6: se la dazione di denaro finalizzata all’acquisto è qualificata come donazione indiretta dell’immobile, si conferisce il valore del bene all’apertura della successione; se resta donazione di denaro, si conferisce la somma nominale. Su successioni relative a operazioni risalenti, la differenza fra le due qualificazioni può eccedere il valore dell’intero relictum.

I beni mobili (art. 750 c.c.)

Si conferiscono sempre per imputazione, con valore calcolato al tempo dell’apertura della successione. Per le cose consumabili già consumate si ha riguardo al prezzo corrente a tale data; per titoli di Stato, titoli quotati, derrate e merci con prezzo di mercato si fa riferimento a listini e mercuriali. Ove il bene, per effetto dell’uso, abbia perso ogni valore venale, nulla è dovuto. La regola dell’imputazione si estende in genere a tutti i diritti (crediti, contratti, rendite vitalizie).

Quote di società e quote di azienda

La distinzione rileva ogni volta che nel patrimonio familiare sia compresa un’impresa.

  • La quota di società è soggetta all’art. 750 c.c., poiché non attribuisce al socio un diritto reale sul patrimonio sociale ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria.
  • La quota di azienda è soggetta all’art. 746 c.c., poiché esprime la misura della contitolarità di un diritto reale sulla universitas rerum dei beni che la compongono. Procedendosi per imputazione, occorre avere riguardo non al valore dei singoli beni ma a quello assunto dall’azienda quale complesso organizzato al tempo dell’apertura della successione.

La dottrina del 2025 si è tuttavia divisa proprio sulla collazione di azienda: a fronte di chi conferma l’applicazione dell’art. 746 c.c., altri preferiscono l’art. 750 c.c., osservando che la peculiarità dell’oggetto suggerisce una soluzione che non comporti la retrocessione materiale del compendio produttivo, ma la nascita in capo alla comunione di un diritto di credito pari al valore dell’azienda al tempo dell’apertura. È stato inoltre rilevato che l’azienda, a differenza di altri beni, può subire trasformazioni significative nel tempo, con esposizione del donatario al rischio di vedersi imputare il maggior valore derivante dalla trasformazione e dei coeredi al rischio opposto di un valore nullo in caso di estinzione dell’attività: di qui la proposta di indicizzare il valore dell’attività donata fino alla data della successione mediante una misura di rischio sistematico.

Rilievo operativo. Ove nel patrimonio sia compresa un’impresa di famiglia, la collazione costituisce uno strumento inadeguato a governare il passaggio generazionale, poiché interviene a successione aperta e produce valori controvertibili. Gli strumenti appropriati (il patto di famiglia, che esclude collazione e riduzione, le clausole di consolidazione nelle S.r.l. e il regime della morte del socio ex art. 2284 c.c.) vanno predisposti finché l’imprenditore è in attività. Va inoltre considerato il rischio di accettazione tacita connesso alla gestione delle partecipazioni cadute in successione.

Frutti, interessi, migliorie e deterioramenti

La regola dell’art. 745 c.c.

I frutti e gli interessi dei beni conferiti non sono dovuti se non dal giorno dell’apertura della successione. La disposizione va intesa in senso ampio, comprendendo tutto ciò che, non costituendo capitale ma rendita, si presume consumato dall’erede donatario. Ne è stata esclusa l’applicazione alla sola donazione di usufrutto o di reddito.

Interessi legali in luogo dei frutti civili

La precisazione, di immediata rilevanza nei conteggi, è stata ribadita nel 2024.

Una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione, modalità che si distingue da quella in natura perché i beni donati restano di sua proprietà, la somma corrispondente al valore del bene donato, accertato alla data di apertura della successione, entra da quel momento a far parte della massa in sostituzione del bene. Si tratta pertanto, sin dall’origine, di un debito di valuta a carico del donatario, soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che vanno imputati non i frutti civili dell’immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali su tale somma, con decorrenza dall’apertura della successione.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, ord. 12 luglio 2024, n. 19230

Ne discendono tre corollari. La somma non è soggetta a rivalutazione, quale che sia il tempo trascorso fra l’apertura della successione e la divisione. Ove il donatum ecceda la quota, sull’eccedenza, che costituisce obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi dal giorno dell’apertura. La domanda diretta a conseguire gli interessi sulle somme corrispondenti al valore degli immobili conferiti per imputazione può essere proposta per la prima volta in appello, in ragione della necessaria operatività della collazione nel giudizio di divisione.

Migliorie e deterioramenti (artt. 748 e 749 c.c.)

  • Il credito del donatario ha ad oggetto le migliorie apportate dal momento in cui il bene è pervenuto in sua proprietà. Costituisce miglioria l’opera che si incorpora nel bene e ne accresce l’efficienza, traducendosi in un aumento di valore.
  • Opera un’inversione dell’onere della prova: si presumono apportate dal donatario tutte le migliorie realizzate fra la donazione e l’apertura della successione, purché egli abbia gestito il bene.
  • Il valore delle migliorie si calcola non in base alla spesa sostenuta, ma in base all’aumento di valore del bene.
  • Gli interventi eseguiti avvalendosi di contributi pubblici (nel caso deciso, contributi di ricostruzione post-sismica) rientrano nel valore della cosa donata e non possono essere imputati in via esclusiva al donatario.
  • Le opere eseguite a proprie spese dal donatario nudo proprietario sul bene gravato da usufrutto riservato al donante pongono una questione specifica, poiché non possono giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi: occorre stabilire quali di esse debbano essere dedotte a favore del donatario in sede di collazione.
  • Sono rimborsabili le sole spese straordinarie per la conservazione della cosa non dovute a colpa del donatario, considerandosi quelle ordinarie compensate dalla percezione dei frutti.
  • L’ultimo comma dell’art. 748 c.c. riconosce al coerede che conferisce un immobile in natura la facoltà di ritenerne il possesso fino all’effettivo rimborso delle somme dovute per spese e miglioramenti.
  • Ove l’immobile sia stato alienato (art. 749 c.c.), il valore si determina all’epoca dell’apertura della successione detraendo i miglioramenti e aggiungendo i deterioramenti: il donatario risponde come se fosse ancora nel possesso del bene, senza che rilevi l’imputabilità degli interventi al terzo acquirente.

I prelevamenti e la formazione delle quote

Il prelevamento è l’operazione attraverso cui, nella divisione, i coeredi non donatari recuperano l’equilibrio rispetto a chi ha conferito per imputazione. L’art. 725 c.c. lo colloca prima della formazione delle porzioni: il progetto divisionale si costruisce sui soli beni residui.

Il criterio di stima

Costituisce l’errore di calcolo più frequente nelle consulenze tecniche, corretto in modo espresso nel 2024.

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non al momento della divisione. I prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui la divisione si attua, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e non donatari.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 3 maggio 2024, n. 12068

Il criterio di stima dei beni conferiti per imputazione e quello dei beni prelevati deve pertanto essere unico. Una consulenza che valuti il donatum all’apertura e i beni da prelevare alla divisione produce un conteggio viziato, ed è opportuno che il quesito al consulente sia formulato in tal senso fin dall’inizio.

Assenza di beni della stessa natura

L’obiezione secondo cui, mancando nell’eredità altri beni omogenei, il prelevamento non sarebbe praticabile è stata disattesa.

In tema di collazione per imputazione, la mancanza nell’asse ereditario di beni della stessa natura di quelli conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto al prelevamento degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. Ove il relitto sia costituito da un unico bene indivisibile, il diritto dei coeredi non donatari al prelevamento delle rispettive quote si realizza mediante stralcio dal ricavato della vendita all’asta, ai sensi dell’art. 720 c.c.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, ord. 11 luglio 2024, n. 19072

La parità qualitativa

Nell’ottobre 2025 è stato aggiunto un profilo utilizzabile nella redazione del progetto di divisione.

In materia di collazione per imputazione, i coeredi non donatari hanno diritto di prelevare dalla massa beni in natura in proporzione alle rispettive quote, così da ristabilire la parità di trattamento rispetto ai coeredi donatari. Nel progetto divisionale i beni devono essere attribuiti tenendo conto di quanto i coeredi donatari hanno ricevuto in donazione, in modo da evitare una diseguaglianza qualitativa fra eredi.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, ord. 6 ottobre 2025, n. 26813

Il sistema dei prelevamenti non ha peraltro carattere obbligatorio: un risultato equivalente può essere conseguito mediante ripartizione proporzionale del credito, soddisfatto in sede di formazione delle porzioni. La flessibilità rileva nelle divisioni consensuali e nella formulazione di proposte transattive, oltre che nella valutazione di una domanda congiunta di divisione.

Quando il valore donato supera la quota

Nell’ipotesi in cui il donatario abbia ricevuto in vita più di quanto gli sarebbe spettato, l’orientamento consolidato è che egli imputi alla propria quota il valore della donazione fino a concorrenza del valore della quota stessa, dovendo versare alla massa l’equivalente pecuniario dell’eccedenza. In tal caso resta escluso dalla comunione sul relictum: l’eccedenza è conseguita dagli altri coeredi dopo il prelevamento di tutti i beni relitti, e su di essa maturano interessi dall’apertura della successione.

Nel luglio 2026 la Corte è tornata sul punto in termini espressi.

In tema di collazione, l’art. 746 c.c. va interpretato nel senso che l’imputazione per valore del bene donato alla quota ereditaria del coerede donatario opera soltanto fino a concorrenza del valore della quota. Ove il valore del donatum ecceda quello della quota spettante al coerede, la differenza deve essere reintegrata mediante versamento dell’equivalente pecuniario alla massa ereditaria, non potendo il donatario trattenere l’eccedenza sulla base della sola scelta per la collazione per imputazione.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, ord. 27 luglio 2026, n. 24121

La scelta per l’imputazione consente quindi di conservare la proprietà del bene, non il valore eccedente la quota. Ove la collazione sia stata imposta dal testatore ai legittimari (v. capitolo 9), la restituzione dell’eccedenza costituisce effetto legale e non richiede l’azione di riduzione.

Caso pratico: capannone donato e asse composto da sola liquidità

Una madre muore lasciando tre figli. L’asse è composto da liquidità per 90.000 euro. Nel 2011 aveva donato al figlio maggiore, Paolo, un capannone che alla data del decesso vale 300.000 euro. Non è stata disposta alcuna dispensa. Paolo non manifesta la volontà di conferire in natura.

Modalità. In difetto di opzione per il conferimento in natura, la collazione si esegue per imputazione e il capannone resta di proprietà di Paolo.

Calcolo. Massa: 90.000 euro di relictum e 300.000 euro di donatum, per complessivi 390.000 euro. Quota di ciascun coerede: 130.000 euro. Avendo ricevuto 300.000 euro, Paolo eccede la propria quota di 170.000 euro.

Esito. Gli altri due coeredi prelevano l’intera liquidità di 90.000 euro (45.000 euro ciascuno) e restano creditori di Paolo per 85.000 euro ciascuno, pari a complessivi 170.000 euro, oltre agli interessi legali dall’apertura della successione. Paolo non partecipa alla divisione del relictum.

Due obiezioni infondate. La prima, secondo cui l’assenza nell’asse di altri immobili impedirebbe il prelevamento, contrasta con l’orientamento per cui il prelievo va effettuato solo per quanto possibile con beni della stessa natura. La seconda, secondo cui la scelta per l’imputazione consentirebbe di trattenere l’intero valore del capannone, è esclusa dall’ordinanza n. 24121/2026.

Come si fa valere in giudizio: domanda, prova, preclusioni

L’automatismo dell’obbligo

L’obbligo di collazione sorge automaticamente con l’apertura della successione: i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una specifica domanda dei condividenti, essendo sufficiente che sia chiesta la divisione e che nell’atto siano indicati i beni, facenti parte dell’asse da ricostruire, oggetto di pregressa donazione. Chi eccepisce un fatto ostativo ha l’onere di provarlo nei confronti di tutti gli altri condividenti.

Nel marzo 2025 il principio è stato applicato in termini ulteriori.

Ove dagli scritti difensivi prodotti nel giudizio di divisione emerga chiaramente l’esistenza di un bene donato a un condividente, l’operatività della collazione non è preclusa dalla mancata formulazione di un’apposita domanda giudiziale in tal senso.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 6 marzo 2025, n. 5920

Nel maggio 2025 è stato affermato, in termini più generali, che l’erede il quale invochi in sede di divisione l’applicabilità dell’istituto non deve dedurre altro se non l’esistenza della donazione, a prescindere dal valore dei beni donati e dei beni relitti, poiché la collazione prescinde dai valori e determina comunque una modificazione del riparto.

Il regime delle preclusioni

La giurisprudenza di merito ha peraltro qualificato come eccezione in senso proprio la deduzione che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato, in quanto diretta a paralizzare la sua pretesa di partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe in assenza della donazione: come tale, essa è soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c.

Le due impostazioni convivono in una tensione non ancora risolta. La conseguenza operativa è l’opportunità di allegare le donazioni nell’atto introduttivo o, al più tardi, nella comparsa di costituzione tempestiva, senza fare affidamento sull’automatismo.

La prescrizione

Sulla prescrizione del diritto alla collazione la giurisprudenza di merito è divisa. Una prima impostazione lo qualifica come diritto di credito verso il coerede, assoggettandolo alla prescrizione decennale; un orientamento più recente ne afferma l’imprescrittibilità, per la connaturalità al diritto, esso stesso imprescrittibile, di chiedere la divisione ereditaria. Vi si aggiunge, su un piano contiguo, l’affermata imprescrittibilità dell’azione di accertamento della donazione indiretta.

In assenza di un arresto di legittimità risolutivo, è opportuno non lasciare decorrere il decennio dall’apertura della successione senza avere quantomeno introdotto il giudizio di divisione o interrotto i termini.

Ulteriori profili processuali

  • La domanda di collazione non implica domanda di riduzione, essendo diversi petitum e causa petendi: chi intenda avvalersi di entrambe deve proporle entrambe.
  • La collazione non si innesta in una divisione convenzionale: se i coeredi hanno già diviso con atto negoziale, non residua spazio per la domanda giudiziale.
  • L’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione è idoneo a interrompere il corso dell’usucapione, essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario (Cass. civ., Sez. II, ord. 7 ottobre 2025, n. 26996).
  • La mediazione è obbligatoria in materia di successioni ereditarie e di divisione, a pena di improcedibilità della domanda.
  • Il credito del coerede verso il defunto può essere fatto valere nello stesso giudizio di scioglimento della comunione mediante imputazione alle quote degli altri coeredi. La giurisprudenza di merito ha precisato che si tratta di soluzione consentita ma non imposta.

Nove verifiche da compiere prima di firmare una divisione

  1. Ricostruzione delle donazioni. Sottoscritto l’atto divisionale, la via della collazione giudiziale si preclude. Vanno acquisite in via preventiva le visure ipocatastali ventennali di tutti i coeredi, e non del solo defunto.
  2. Corretta qualificazione della liberalità. In difetto di atto pubblico non vi è donazione diretta: la domanda va costruita sull’art. 809 c.c., secondo quanto affermato dall’ordinanza n. 19114/2026.
  3. Distinzione fra collazione e riduzione. I due istituti hanno presupposti, termini e legittimazioni differenti; la riduzione è soggetta a termine decennale e, in determinate ipotesi, all’accettazione con beneficio d’inventario. Il cumulo in via subordinata è la soluzione più prudente.
  4. Oggetto del conferimento. Al denaro si applica il principio nominalistico, all’immobile il valore corrente all’apertura della successione: la qualificazione va impostata nell’atto introduttivo.
  5. Coerenza del criterio di stima in consulenza tecnica. Donatum e beni da prelevare vanno valutati entrambi alla data di apertura della successione, e il quesito va formulato in tal senso.
  6. Interessi legali. Nella collazione per imputazione decorrono dall’apertura della successione e, su successioni risalenti, incidono in misura rilevante sul conteggio.
  7. Portata della dispensa. La dispensa opera nei soli limiti della disponibile e non sottrae il bene alla riunione fittizia.
  8. Rispetto delle preclusioni. Pur operando la collazione di diritto, l’allegazione delle donazioni va effettuata nei termini della prima difesa utile.
  9. Atti di gestione dei beni ereditari. Il compimento di atti prima della definizione della propria posizione espone al rischio di accettazione tacita, con le conseguenze che ne derivano sul piano dei debiti ereditari.
Indicazione conclusiva. Nella maggior parte delle divisioni con collazione il risultato economico è determinabile in via preventiva con buona approssimazione (massa, quote, prelevamenti, eccedenza, interessi). La disponibilità del conteggio prima dell’introduzione del giudizio incide in modo significativo sulla trattativa. Per una prima simulazione delle quote è disponibile il simulatore di successione; per la ricostruzione dei rapporti di parentela, lo strumento per l’albero genealogico successorio.

Tabella sinottica della giurisprudenza

Le pronunce che compongono il quadro attuale dell’istituto, dalle più recenti.

Collazione ereditaria: quadro di sintesi della giurisprudenza 2023-2026
ProvvedimentoPrincipio
Cass. civ., Sez. II, ord. 27 luglio 2026, n. 24121L’imputazione opera fino a concorrenza della quota; l’eccedenza del donatum va versata in denaro alla massa e la scelta per l’imputazione non consente di trattenerla
Cass. civ., Sez. II, ord. 11 giugno 2026, n. 19114Somme erogate ai figli senza atto pubblico non sono donazioni dirette né obnuziali: vanno valutate come donazioni indirette ex artt. 741 e 809 c.c. L’obbligo di collazione sorge automaticamente e non richiede domanda espressa
Cass. civ., Sez. II, 23 gennaio 2026, n. 1553L’imputazione per valore è facoltà del solo discendente donatario in sede di collazione, non del donatario soccombente in riduzione, dove la reintegrazione avviene in natura salvi i casi dell’art. 560, commi 2 e 3, c.c.
Cass. civ., Sez. II, 28 dicembre 2025, n. 34323La dispensa dalla collazione dei beni dotali può risultare implicitamente da un testamento successivo, purché la volontà emerga in modo univoco
Cass. civ., Sez. II, ord. 7 ottobre 2025, n. 26996L’atto di citazione in divisione interrompe il corso dell’usucapione, essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario
Cass. civ., Sez. II, ord. 6 ottobre 2025, n. 26813Prelevamento in natura dei coeredi non donatari e divieto di diseguaglianza qualitativa nella formazione del progetto divisionale
App. Brescia, Sez. III, 2 settembre 2025, n. 856La collazione delle donazioni indirette non richiede la previa domanda di simulazione, a differenza della donazione diretta simulata
App. Ancona, Sez. II, 21 agosto 2025, n. 1044Prelievi dal conto cointestato alimentato esclusivamente dal defunto: liberalità indirette soggette a collazione
Cass. civ., Sez. II, ord. 18 luglio 2025, n. 20193Immobile acquistato con denaro del disponente e intestato ad altri: si conferisce l’immobile e non il denaro
Cass. civ., Sez. II, 19 maggio 2025, n. 13321La collazione prescinde dai valori: chi la invoca deve dedurre unicamente l’esistenza della donazione
Trib. Torino, Sez. II, 12 maggio 2025, n. 2296La riserva di usufrutto non è sufficiente a inferire una dispensa tacita: la prova deve essere rigorosa
Cass. civ., Sez. II, 9 maggio 2025, n. 12268Patto di famiglia: la definitività delle attribuzioni è rafforzata dall’esclusione da collazione e riduzione
Cass. civ., Sez. II, ord. 30 marzo 2025, n. 8348L’imputazione non è condizione dell’azione di riduzione; lo è invece l’accettazione beneficiata nei casi del primo comma dell’art. 564 c.c.
Trib. Pesaro, 10 marzo 2025, n. 170La donazione non si presume: chi ne deduce l’esistenza deve provarla
Cass. civ., Sez. II, 6 marzo 2025, n. 5920La collazione non è preclusa dalla mancata domanda ove il bene donato emerga dagli scritti difensivi
Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2025, n. 4146Imprescrittibilità dell’accertamento della donazione indiretta; stima del terreno con potenzialità edificatorie al netto del fabbricato realizzato dal beneficiario
Cass. civ., Sez. III, ord. 2 agosto 2024, n. 21897Immobili ipotecati: collazione per imputazione ex art. 746, comma 2, c.c., senza incidenza sulla titolarità del diritto di proprietà
Cass. civ., Sez. II, ord. 12 luglio 2024, n. 19230Collazione per imputazione: debito di valuta, interessi legali dall’apertura e non frutti civili. Nessun onere di preventiva collazione per agire in riduzione
Cass. civ., Sez. II, ord. 11 luglio 2024, n. 19072Scelta del donatario irrevocabile dopo la comunicazione; in difetto di opzione si procede per imputazione. Prelevamento ammesso anche in assenza di beni della stessa natura
Cass. civ., Sez. II, 21 giugno 2024, n. 17198Collazione imposta dal testatore ai legittimari: la restituzione dell’eccedenza è effetto legale e non richiede l’azione di riduzione
Cass. civ., Sez. II, 12 giugno 2024, n. 16329Denaro insufficiente a coprire l’intero prezzo: non ricorre donazione indiretta dell’immobile e si conferisce la somma
Cass. civ., Sez. II, ord. 4 giugno 2024, n. 15517Cessione gratuita della quota di cooperativa edilizia: donazione indiretta dell’immobile soggetta a collazione. Onere della prova a carico di chi ne invoca gli effetti
Cass. civ., Sez. II, ord. 3 giugno 2024, n. 15442In assenza di relictum non vi è divisione né collazione; la medesima conclusione vale per la divisione testamentaria ex art. 734 c.c.
Cass. civ., Sez. II, 22 maggio 2024, n. 14211Riunione fittizia: si computano tutte le donazioni, anche a favore di soggetti non tenuti alla collazione
Cass. civ., Sez. II, 3 maggio 2024, n. 12068I beni prelevati si stimano al valore che avevano all’apertura della successione e non alla divisione
Cass. civ., Sez. II, 6 febbraio 2024, n. 3352La dispensa dall’imputazione ex se è negozio autonomo mortis causa, revocabile con testamento successivo se la revoca è inequivoca
Trib. Forlì, 4 ottobre 2023, n. 644La collazione opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, a prescindere dalla qualità di legittimario

Nota metodologica. Le sintesi riportate nella presente guida e nella tabella sono rielaborazioni redazionali dello Studio: i principi sono stati riformulati a partire dalle motivazioni dei provvedimenti e non riproducono il testo delle massime ufficiali o editoriali. Per l’impiego professionale si raccomanda la consultazione del testo integrale dei provvedimenti nelle banche dati istituzionali. Riferimenti normativi principali: artt. 458, 536 ss., 553 ss., 556, 560, 564, 720, 724, 725, 734, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 769, 770, 782, 785, 809, 1286, 2645 c.c.; artt. 768-bis ss. c.c.; art. 167 c.p.c.; art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76; D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Domande frequenti (F.A.Q.)

Che cos’è la collazione ereditaria?
È l’obbligo, previsto dall’art. 737 c.c., di conferire nella massa da dividere quanto figli, discendenti e coniuge hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione, diretta o indiretta. La funzione è assicurare la parità di trattamento fra i coeredi, sul presupposto che tali donazioni costituiscano un’anticipazione dell’eredità. L’istituto opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria.
Chi è obbligato alla collazione?
I soli figli, i loro discendenti e il coniuge (o la parte dell’unione civile) che concorrono alla successione, ossia che abbiano accettato l’eredità. Fratelli, nipoti, zii e altri parenti non vi sono tenuti. La collazione produce inoltre effetti nei soli rapporti reciproci fra i soggetti obbligati: gli altri coeredi non possono avvantaggiarsene.
Occorre proporre una domanda giudiziale apposita per ottenere la collazione?
No. L’obbligo sorge automaticamente con l’apertura della successione ed è sufficiente chiedere la divisione indicando i beni oggetto di donazione. La Corte ha escluso che la collazione sia preclusa quando il bene donato emerga con chiarezza dagli scritti difensivi (Cass. n. 5920/2025). In via prudenziale è comunque opportuno allegare le donazioni nel primo atto difensivo utile, poiché la giurisprudenza di merito qualifica la relativa deduzione come eccezione in senso proprio, soggetta alle preclusioni dell’art. 167 c.p.c.
I genitori hanno acquistato la casa a uno dei figli: si conferisce l’immobile o il denaro?
Se hanno pagato l’intero prezzo con l’intento di beneficiarlo, l’operazione integra donazione indiretta dell’immobile: oggetto di collazione è il bene, valutato all’apertura della successione, e non la somma versata (Cass. n. 20193/2025, nel solco di Cass., Sez. Un., n. 9282/1992). La qualificazione determina, nella prassi, l’esito economico della divisione.
E se i genitori hanno pagato soltanto una parte del prezzo?
La conclusione si inverte. Se il denaro donato era insufficiente a coprire l’intero prezzo non ricorre donazione indiretta dell’immobile: oggetto di collazione è il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore del bene (Cass. n. 16329/2024). Applicandosi al denaro il principio nominalistico, si conferisce la somma nominale e non il valore rivalutato.
I bonifici ricevuti da un figlio vanno conferiti?
Dipende dalla causa dell’attribuzione. Se si tratta di liberalità, sì: anche in difetto di atto notarile possono configurare donazioni indirette ex art. 809 c.c., soggette a collazione (Cass. n. 19114/2026). Se costituiscono adempimento di obblighi di mantenimento, spese di istruzione o di cura, oppure liberalità d’uso, restano esclusi per effetto dell’art. 742 c.c. La donazione non si presume: chi ne deduce l’esistenza deve provarla.
I prelievi dal conto cointestato con il genitore sono soggetti a collazione?
L’accertamento procede per gradi. In linea di principio le giacenze di un conto cointestato si presumono appartenenti per metà a ciascun contitolare, e il trasferimento di tale metà non integra liberalità. Se si prova che il conto era alimentato esclusivamente con denaro del defunto, i prelievi possono valere come liberalità indirette soggette a collazione (App. Ancona n. 1044/2025). Resta poi da verificare la destinazione delle somme: se impiegate per la cura e il mantenimento del genitore, in adempimento di doveri di solidarietà familiare, la collazione non opera.
Le spese di mantenimento e di istruzione si conferiscono?
No. L’art. 742, comma 1, c.c. esclude dalla collazione le spese di mantenimento e di educazione, quelle per malattia e quelle ordinarie per abbigliamento o nozze; il terzo comma esclude le liberalità d’uso. Sono invece soggette a collazione, per la sola parte che ecceda notevolmente la misura ordinaria, le spese per il corredo nuziale e per l’istruzione artistica o professionale. La giurisprudenza ha inoltre ritenuto soggette a collazione le spese processuali sostenute dal defunto per un discendente imputato in un processo penale.
Che cos’è la dispensa dalla collazione e quali limiti incontra?
È la manifestazione con cui il defunto sottrae una donazione all’obbligo di conferimento. Può essere contenuta nella donazione, in un testamento o in un negozio autonomo. L’art. 737, comma 2, c.c. pone tuttavia un limite espresso: non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. La dispensa non esclude inoltre il bene donato dalla riunione fittizia ai fini del calcolo della legittima.
La donazione con riserva di usufrutto è dispensata dalla collazione?
No, non per tale sola circostanza. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2296/2025, ha escluso che dalla riserva di usufrutto e dall’assenza di dispensa espressa nel rogito possa inferirsi una dispensa tacita: la prova della dispensa implicita deve essere rigorosa e non può fondarsi su indizi vaghi o contraddittori. Una dispensa implicita è però ammissibile ove la volontà del defunto emerga in modo univoco, per esempio da un testamento successivo (Cass. n. 34323/2025).
Chi sceglie fra conferimento in natura e conferimento per imputazione?
Il coerede donatario, e nessun altro: il donante non può vincolarlo. La scelta è irrevocabile dopo la comunicazione agli altri eredi e, se non esercitata, la collazione si esegue per imputazione (Cass. n. 19072/2024). Il conferimento è invece obbligatoriamente per imputazione ove l’immobile sia stato alienato o ipotecato, ai sensi dell’art. 746, comma 2, c.c.
A quale data si valuta il bene donato?
Alla data di apertura della successione, e non a quella della donazione né a quella della divisione. Il medesimo criterio vale per i beni che i coeredi non donatari prelevano dalla massa (Cass. n. 12068/2024). È opportuno che il quesito al consulente tecnico sia formulato in tal senso fin dall’inizio.
Chi ha ricevuto più della propria quota deve restituire la differenza?
Sì. L’imputazione copre il valore della donazione fino a concorrenza della quota; l’eccedenza va reintegrata mediante versamento alla massa del corrispondente equivalente in denaro, non potendo il donatario trattenerla sulla base della sola scelta per la collazione per imputazione (Cass. n. 24121/2026). Sull’eccedenza, che costituisce obbligazione di valuta, maturano gli interessi legali dall’apertura della successione.
Collazione e azione di riduzione coincidono?
No. La collazione assicura la parità fra coniuge e discendenti coeredi e costituisce un effetto della divisione; la riduzione è un’azione a tutela del legittimario leso. La prima determina un aumento reale della massa, la seconda la caducazione delle disposizioni lesive. Non sussiste un onere di preventiva collazione per agire in riduzione e le due azioni possono concorrere (Cass. n. 19230/2024). Il donatario soccombente in riduzione deve però reintegrare in natura, senza facoltà di conferire per imputazione (Cass. n. 1553/2026).
Chi rinuncia all’eredità deve conferire le donazioni ricevute?
Di regola no, poiché la collazione presuppone la qualità di coerede, che si acquista con l’accettazione. Fa eccezione l’art. 740 c.c.: il discendente che succede per rappresentazione deve conferire quanto donato al proprio ascendente, e ciò anche nell’ipotesi in cui questi abbia rinunciato all’eredità.
Se il defunto ha lasciato solo donazioni e nessun bene, opera la collazione?
No. La collazione presuppone una comunione ereditaria e quindi un asse da dividere. Se il patrimonio è stato interamente esaurito con donazioni o legati e manca il relictum, non vi è divisione e non opera la collazione, residuando al legittimario leso la sola azione di riduzione (Cass. n. 15442/2024). La medesima conclusione vale quando il testatore abbia già ripartito i beni con divisione testamentaria ex art. 734 c.c.
Il diritto alla collazione si prescrive?
La questione è tuttora aperta. Parte della giurisprudenza di merito qualifica il diritto alla collazione come diritto di credito verso il coerede, assoggettandolo alla prescrizione decennale; un orientamento più recente ne afferma l’imprescrittibilità, per la connaturalità al diritto, esso stesso imprescrittibile, di chiedere la divisione. In assenza di un arresto risolutivo è opportuno non lasciare decorrere dieci anni dall’apertura della successione senza avere introdotto il giudizio o interrotto i termini.

Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. La disciplina della collazione presenta profili tuttora dibattuti in dottrina e giurisprudenza (la natura giuridica dell’istituto, la prescrizione, la collazione di azienda, i confini della dispensa tacita) e l’esito di ciascuna vicenda dipende dal tenore concreto degli atti, dalla composizione dell’asse e dalla documentazione disponibile sulle liberalità effettuate in vita. Per una valutazione personalizzata è necessaria un’analisi professionale individuale.

Foto profilo dell'avvocato Enrico Cecchin
L’autore

Avvocato Enrico Cecchin

Avvocato a Cittadella (PD), titolare dello Studio Legale Castello, si occupa di successioni ed eredità, diritto immobiliare e protezione del patrimonio e della persona, con consulenza in studio e online in tutta Italia.

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