Successioni internazionali: il regolamento UE 650/2012 e le questioni di diritto successorio europeo

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Una successione smette di essere un affare interno quando il patrimonio, le persone o entrambi si collocano in Stati diversi. Dal 17 agosto 2015 queste vicende sono governate, nella maggior parte dell’Unione europea, dal regolamento (UE) n. 650/2012, che ha sostituito, nell’ordinamento italiano, il criterio della cittadinanza con quello della residenza abituale e ha concentrato in un unico giudice e in un’unica legge la disciplina dell’intera successione. Il cambiamento non riguarda soltanto i patrimoni di rilievo: un conto corrente aperto all’estero, una casa di vacanza, un erede che si è trasferito per lavoro bastano a spostare la competenza e la legge applicabile.

In breve

Il regolamento (UE) n. 650/2012 individua la legge applicabile e il giudice competente sulla base dell’ultima residenza abituale del defunto, consente di scegliere in via alternativa la legge dello Stato di cittadinanza e introduce il certificato successorio europeo, che circola senza procedure intermedie in tutti gli Stati membri vincolati. Danimarca e Irlanda non sono vincolate; il Regno Unito è oggi uno Stato terzo.

Quando una successione produce effetti in più Stati

Il presupposto di applicazione del regolamento non è la cittadinanza straniera del defunto né l’entità del patrimonio, ma la presenza di un elemento di estraneità rilevante. La Corte di giustizia ha chiarito che rientra nella nozione di successione con implicazioni transfrontaliere la situazione in cui il defunto, cittadino di uno Stato membro, risiedeva in un altro Stato membro al momento della morte senza avere interrotto i legami con il primo, nel quale si trovano i beni ereditari, mentre gli eredi risiedono in entrambi gli Stati (Corte di giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-80/19).

Le configurazioni ricorrenti sono essenzialmente quattro, e possono combinarsi tra loro:

  • Il defunto risiedeva stabilmente all’estero. È l’ipotesi più frequente per i lavoratori emigrati e per i pensionati trasferiti all’estero. La legge applicabile non è quella italiana per il solo fatto della cittadinanza.
  • Il patrimonio comprende beni all’estero: un immobile, un conto corrente, un deposito titoli, quote di società non italiane, una polizza sottoscritta presso un intermediario estero.
  • Uno o più eredi risiedono all’estero. In questo caso non cambia la legge applicabile, ma cambiano le modalità con cui gli eredi possono accettare o rinunciare e i tempi materiali della procedura.
  • Il defunto era cittadino straniero e risiedeva in Italia. La legge applicabile è in linea di principio quella italiana, salva una scelta di legge in senso contrario.

La verifica va fatta all’inizio, prima di presentare la dichiarazione di successione e prima di compiere atti che possano valere come accettazione. Un atto compiuto prima della verifica può valere come accettazione tacita secondo la legge che regola la successione, ai sensi dell’art. 23, par. 2, lett. e), con perdita della facoltà di rinunciare: la qualificazione del comportamento va condotta su quella legge e non sulle categorie del diritto italiano, che potrebbero condurre a un esito diverso in entrambe le direzioni. Per il diritto interno restano di riferimento le insidie dell’accettazione tacita dell’eredità.

L’ambito di applicazione del regolamento UE 650/2012

Il regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data del 17 agosto 2015 o dopo tale data (art. 83, par. 1). La data del decesso, non quella del testamento né quella di apertura della procedura, è il discrimine: per le successioni anteriori continuano a operare le norme di conflitto nazionali, in Italia gli artt. 46 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218.

La nozione di successione accolta dal regolamento è volutamente ampia: l’art. 3, par. 1, lett. a) definisce la successione come qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte. Le esclusioni elencate dall’art. 1, par. 2, vanno lette alla luce del considerando 9, secondo cui l’ambito del regolamento si estende a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, e sono interpretate restrittivamente dalla Corte di giustizia. La giurisprudenza europea ha progressivamente allargato il perimetro:

  • rientra nell’ambito del regolamento la disposizione nazionale che, alla morte di uno dei coniugi, prevede un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite (Corte di giustizia UE, 1 marzo 2018, causa C-558/16);
  • costituisce patto successorio il contratto con cui una persona prevede il trasferimento futuro, alla propria morte, della proprietà di un bene immobile ad altre parti contraenti (Corte di giustizia UE, 9 settembre 2021, causa C-277/20);
  • rientra nella nozione di successione il legato attribuito dalla legge, indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria, alle persone vicine al defunto che lo abbiano assistito, dovuto in aggiunta alla quota di legittima e revocabile solo per cause di diseredazione (Corte di giustizia UE, 26 marzo 2026, causa C-618/24).

Quest’ultima pronuncia è significativa perché la misura austriaca presentava una fisionomia ambigua, assimilabile tanto a un legato quanto a un credito remuneratorio per prestazioni rese in vita. La Corte ha dato rilievo al collegamento strutturale con l’apertura della successione e al principio di unità della successione, che una qualificazione diversa avrebbe frammentato.

L’esclusione dei trust merita una precisazione, perché viene spesso letta in modo troppo ampio. Il considerando 13 avverte che essa non va intesa come esclusione generale dei trust: in caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima, la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari restano soggette alla legge applicabile alla successione in forza del regolamento. La disciplina del trust in quanto tale resta invece affidata, per l’Italia, alla convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Restano fuori dal regolamento, tra l’altro, le questioni fiscali, doganali e amministrative (art. 1, par. 1), lo stato delle persone fisiche e i rapporti di famiglia, i regimi patrimoniali tra coniugi, le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte, la validità formale delle disposizioni orali, i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione (donazioni, piani pensione, contratti di assicurazione e accordi analoghi), le questioni disciplinate dal diritto societario, la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei trust, la natura dei diritti reali e qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione e i suoi effetti (art. 1, par. 2). Il profilo tributario segue quindi regole autonome, esaminate più avanti.

L’esclusione dei regimi patrimoniali tra coniugi non lascia un vuoto, e l’ordine delle operazioni merita attenzione perché incide sulla consistenza stessa dell’asse. Dal 29 gennaio 2019 la materia è disciplinata, negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata e fra i quali rientra l’Italia, dal regolamento (UE) 2016/1103 per i coniugi e dal regolamento (UE) 2016/1104 per le unioni registrate; le norme sulla legge applicabile si applicano però soltanto ai coniugi che hanno contratto matrimonio, o che hanno designato la legge applicabile al loro regime, dopo tale data (art. 69, par. 3, del regolamento 2016/1103), sicché per i matrimoni anteriori continua a operare l’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Il regime patrimoniale va individuato e liquidato prima di determinare la massa ereditaria, perché solo quanto residua in capo al defunto forma oggetto della successione. La linea di confine tra i due corpi di regole può essere incerta quando un istituto assolve insieme una funzione liquidatoria e una funzione successoria: è esattamente il caso deciso dalla sentenza C-558/16 sopra richiamata, che ha ricondotto al regolamento successioni, e non alla materia dei regimi patrimoniali, la maggiorazione forfettaria della quota ereditaria del coniuge superstite prevista dal diritto tedesco.

Gli Stati vincolati dal regolamento e quelli esclusi

Il regolamento non vincola tutti gli Stati membri. In forza del protocollo n. 21 allegato ai trattati, Regno Unito e Irlanda non hanno partecipato alla sua adozione e non ne sono vincolati; in forza del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa e non è soggetta alla sua applicazione (considerando 82 e 83). L’Irlanda non ha successivamente esercitato la facoltà di adesione. Il Regno Unito, dopo il recesso dall’Unione, è a tutti gli effetti uno Stato terzo.

La conseguenza pratica è rilevante e viene spesso trascurata. Rispetto a Danimarca, Irlanda e Regno Unito il certificato successorio europeo non produce gli effetti previsti dall’art. 69, e le autorità di quegli Stati applicano le proprie norme di conflitto, che possono designare una legge diversa da quella individuata dal regolamento. Si generano così situazioni claudicanti, nelle quali la stessa successione è regolata da leggi diverse a seconda dello Stato in cui la si esamina.

Il regolamento, per contro, ha carattere universale quanto alla legge applicabile: l’art. 20 dispone che la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. Un giudice italiano può quindi trovarsi ad applicare la legge svizzera, quella brasiliana o quella peruviana per intero.

Quando la legge designata è quella di uno Stato composto di più unità territoriali con normative successorie distinte, l’art. 36 impone un ulteriore passaggio: sono le norme interne di conflitto di quello Stato a individuare l’unità territoriale pertinente e, in loro mancanza, operano i criteri sussidiari del par. 2, che rinviano all’unità della residenza abituale, a quella del collegamento più stretto o a quella in cui l’elemento di collegamento è situato. Il passaggio non è teorico per il Regno Unito, dove convivono diritto inglese, scozzese e nordirlandese, né per la Spagna e per gli Stati Uniti.

La residenza abituale del defunto come criterio generale

L’art. 21, par. 1, stabilisce che, salvo quanto diversamente previsto, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. Il regolamento non definisce la nozione, che è autonoma e non coincide con la residenza anagrafica né con il domicilio civilistico.

I considerando 23 e 24 indicano il metodo: l’autorità che si occupa della successione deve procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, prendendo in considerazione tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno e le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così individuata deve rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato.

Gli elementi che nella pratica orientano l’accertamento sono il centro degli interessi familiari, la collocazione dell’abitazione principale, l’iscrizione al servizio sanitario, il luogo di riscossione della pensione o di svolgimento dell’attività lavorativa, la sede dei rapporti bancari ordinari, le utenze domestiche, la dichiarazione dei redditi. Nessuno di questi dati è da solo decisivo.

Due situazioni meritano attenzione specifica. La prima è quella del lavoratore distaccato all’estero che mantiene in Italia la famiglia e il centro degli interessi: il considerando 24 suggerisce di continuare a considerare residente abituale lo Stato di origine. La seconda è quella del pensionato che alterna periodi in due Stati: qui la valutazione si fa incerta, e il modo più sicuro di prevenire il contenzioso è la scelta di legge.

La Corte di giustizia ha precisato che l’ultima residenza abituale del defunto deve essere individuata dall’autorità che si occupa della successione all’interno di uno solo degli Stati coinvolti (Corte di giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-80/19). Non è ammessa una doppia residenza abituale, né una frammentazione del criterio per categorie di beni.

La clausola di eccezione dei collegamenti manifestamente più stretti

L’art. 21, par. 2, prevede che se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che al momento della morte il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso, si applica la legge di quest’ultimo. Il considerando 25 precisa che tale collegamento non deve essere utilizzato come criterio sussidiario quando l’individuazione della residenza abituale risulta complessa.

La clausola opera quindi in casi limitati: il trasferimento recentissimo in un altro Stato, dove il defunto non ha avuto il tempo di radicarsi, oppure la permanenza prolungata all’estero per ragioni di cura mentre l’intera vita di relazione e il patrimonio restano nello Stato di provenienza. Chi la invoca ha l’onere di dimostrare circostanze che rendano il collegamento alternativo manifesto, non semplicemente significativo.

Un limite importante: il rinvio non opera con riferimento alla legge individuata a norma dell’art. 21, par. 2 (art. 34, par. 2). La legge dello Stato dei collegamenti più stretti si applica quindi come legge materiale, senza passare per le sue norme di diritto internazionale privato.

La scelta della legge nazionale e i suoi limiti

L’art. 22 consente a ciascuna persona di scegliere come legge regolatrice della propria intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Chi possiede più cittadinanze può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di appartenenza. La scelta è consentita soltanto a favore della legge nazionale: non si può optare per la legge dello Stato in cui si trova un immobile né per quella dello Stato di residenza.

La forma è vincolata. La scelta deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte, oppure risultare dalle clausole di tale disposizione (art. 22, par. 2). È quindi possibile una scelta implicita, ma solo se desumibile dal contenuto dell’atto, per esempio dal richiamo a istituti propri di un determinato ordinamento. La validità sostanziale dell’atto di scelta è disciplinata dalla legge scelta (art. 22, par. 3).

Perché la scelta di legge è lo strumento centrale della pianificazione

La professio iuris consente di stabilizzare in anticipo il diritto applicabile, sottraendolo alle oscillazioni della residenza. Produce quattro effetti pratici:

  • Rende prevedibile il regime successorio anche se il testatore si trasferisce negli anni successivi.
  • Consente di conservare la tutela dei legittimari prevista dal diritto italiano, quando questo è il risultato voluto.
  • Apre la strada agli accordi di scelta del foro ai sensi dell’art. 5, se la legge scelta è quella di uno Stato membro.
  • Esclude il rinvio (art. 34, par. 2): si applica la legge materiale scelta, senza il passaggio per le norme di conflitto di quello Stato.

Sul versante dei rapporti con gli Stati terzi la Corte di giustizia ha reso due affermazioni distinte. Il cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro può scegliere la legge di tale Stato terzo come legge regolatrice della sua intera successione. Tuttavia, se lo Stato membro ha concluso, prima dell’adozione del regolamento, un accordo bilaterale con quello Stato terzo che designa la legge applicabile in materia di successioni senza prevedere espressamente la possibilità di sceglierne un’altra, l’art. 75 non osta a che quella scelta sia preclusa (Corte di giustizia UE, 12 ottobre 2023, causa C-21/22). La verifica delle convenzioni bilaterali applicabili precede quindi la redazione dell’atto.

Il regime transitorio è favorevole alla conservazione degli atti. Una scelta di legge anteriore al 17 agosto 2015 è valida se soddisfa le condizioni del capo III del regolamento oppure se lo era secondo le norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato di residenza abituale o in uno degli Stati di cittadinanza (art. 83, par. 2). Inoltre, se una disposizione a causa di morte anteriore a quella data è stata fatta in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere, si ritiene che quella legge sia stata scelta (art. 83, par. 4). La regola recupera molti testamenti redatti prima dell’entrata in applicazione del regolamento.

L’ambito della legge successoria

Individuata la legge applicabile, l’art. 23 ne delimita il campo: essa regola l’intera successione. L’elencazione del par. 2 non è tassativa e comprende le cause, il momento e il luogo di apertura della successione; l’individuazione dei beneficiari e delle loro quote; la capacità di succedere; la diseredazione e l’indegnità; il trasferimento dei beni agli eredi e ai legatari, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione e della rinuncia; i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli amministratori dell’eredità; la responsabilità per i debiti ereditari; la quota disponibile e le quote di legittima; la collazione e la riduzione delle liberalità; la divisione dell’eredità.

Alcune conseguenze sono controintuitive per chi ragiona con le categorie interne. Se la legge applicabile è straniera, sono disciplinati da quella legge anche istituti che il diritto italiano considera propri della procedura, come l’accettazione con beneficio di inventario, la responsabilità per i debiti del defunto e la collazione. Ugualmente, la diseredazione è ammessa o esclusa secondo la legge successoria, non secondo la legge del luogo in cui si trovano i beni.

Restano invece estranei alla legge successoria i diritti reali: l’art. 1, par. 2, lett. k), esclude la natura dei diritti reali, e l’art. 31 impone l’adattamento del diritto reale sconosciuto all’ordinamento dello Stato in cui è fatto valere al diritto reale equivalente più vicino.

Su questo punto la prima pronuncia della Corte di giustizia in materia ha stabilito che gli artt. 1, par. 2, lett. k) e l), e 31 ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato per rivendicazione conosciuto dalla legge scelta dal testatore, quando il diniego si fondi sul fatto che il legato ha ad oggetto la proprietà di un immobile situato in quello Stato membro, la cui legislazione non conosce il legato ad effetti reali diretti (Corte di giustizia UE, 12 ottobre 2017, causa C-218/16). La legge successoria prevale dunque sulla legge del luogo dell’immobile quanto agli effetti dell’attribuzione.

L’unità della successione e il confronto con il regime previgente

Il regolamento poggia sul principio di unità: un’unica legge per l’intero patrimonio, mobiliare e immobiliare, ovunque collocato. Il sistema che lo ha preceduto in Italia muoveva dallo stesso principio ma poteva perderlo per effetto del rinvio.

L’art. 46 della legge n. 218/1995 sottopone la successione alla legge nazionale del defunto al momento della morte. L’art. 13, comma 1, lett. b), impone però di tenere conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero quando si tratti di rinvio alla legge italiana. Le Sezioni unite hanno affrontato il tema in una vicenda relativa alla successione di un cittadino britannico proprietario di immobili in Italia, affermando due principi (Cassazione civile, Sezioni unite, 5 febbraio 2021, n. 2867):

  • per qualificare una questione che presenta elementi di estraneità, e in particolare per stabilire se essa rientri nello statuto successorio, il giudice deve adoperare i canoni propri dell’ordinamento italiano, cui la norma di conflitto appartiene, senza che rilevi in senso contrario l’art. 15 della stessa legge sull’interpretazione della legge straniera;
  • quando la legge nazionale che regola la successione sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del defunto e rinvia indietro alla legge italiana per i beni immobili, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ciascuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, con autonoma verifica della validità del titolo successorio, individuazione degli eredi, determinazione delle quote e tutela dei legittimari.

Il principio è stato ribadito nel successivo giudizio di rinvio (Cassazione civile, sezione II, 14 novembre 2025, n. 30132), che ha escluso il contrasto della scissione con l’ordine pubblico internazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 218/1995. La medesima impostazione è stata seguita in una successione apertasi nel 2011, in cui la legge nazionale del defunto era quella indiana e l’asse comprendeva anche immobili situati in India: la Corte ha ricordato che la scelta di legge consentita dall’art. 46, comma 2, della legge n. 218/1995 opera solo a favore della legge di residenza mantenuta fino alla morte, e che in mancanza di tale scelta il rinvio previsto dall’art. 13 spiega i suoi effetti (Cassazione civile, sezione II, 3 febbraio 2025, n. 2550). Per le successioni aperte prima del 17 agosto 2015 questo meccanismo di frazionamento resta attuale, e spiega perché la data del decesso vada verificata prima di ogni altra cosa. Per quelle successive il regolamento lo esclude: l’art. 34 ammette il rinvio solo quando è applicabile la legge di uno Stato terzo, e comunque non nei casi previsti dagli artt. 21, par. 2, 22, 27, 28, lett. b), e 30.

La distinzione tra i due regimi non è teorica. Una successione aperta nel 2014 e una aperta nel 2016, a parità di ogni altro elemento, possono condurre a esiti opposti quanto all’individuazione degli eredi e alla tutela dei legittimari.

Un secondo elemento di discontinuità riguarda proprio i legittimari. L’art. 46, comma 2, della legge n. 218/1995 consente al defunto di sottoporre l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede, ma aggiunge che, nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte. Il regolamento non riproduce questa salvaguardia: la scelta effettuata ai sensi dell’art. 22 opera senza limiti materiali interni, e la tutela dei legittimari resta affidata per intero alla legge successoria designata, salvo il limite dell’ordine pubblico. Il dato va tenuto presente nel valutare la giurisprudenza italiana formatasi sotto il regime previgente, che presupponeva l’esistenza di quella clausola.

Gli spazi residui della legge n. 218/1995

Dire che dal 17 agosto 2015 si applica il regolamento è esatto ma incompleto. Il regolamento assorbe la determinazione della legge applicabile e della giurisdizione in materia successoria, e gli artt. 46, 47, 48 e 50 della legge n. 218/1995 non operano più per le successioni aperte da quella data. La legge di riforma non è però abrogata, e conserva spazi che nella pratica tornano continuamente.

  • Accertamento della legge straniera. L’art. 14 lo rimette d’ufficio al giudice, che può avvalersi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia e di esperti o istituzioni specializzate; se la legge straniera non è accertabile neanche con l’aiuto delle parti, si applica la legge richiamata da altri criteri di collegamento e, in mancanza, la legge italiana.
  • Litispendenza con Stati non vincolati. L’art. 7 governa il rapporto con i procedimenti pendenti davanti a giudici di Stati terzi, come nel caso deciso dall’ordinanza n. 121/2024 richiamata più avanti.
  • Decisioni provenienti da Stati terzi. Il capo IV del regolamento copre le sole decisioni degli Stati membri vincolati; per le altre valgono gli artt. 64 e seguenti.
  • Capacità delle persone fisiche, esclusa dall’art. 1, par. 2, lett. b), del regolamento e quindi regolata dall’art. 23, fatte salve la capacità di succedere e la capacità di disporre per testamento, che il regolamento attrae alla legge successoria.
  • Questioni preliminari di status, in particolare matrimonio e filiazione, dalle quali dipende l’individuazione dei chiamati e che il regolamento non disciplina.
  • Regime patrimoniale dei coniugi sposatisi prima del 29 gennaio 2019 (art. 30).
  • Donazioni, escluse dall’art. 1, par. 2, lett. g), del regolamento e regolate dall’art. 56.
  • Giurisdizione per le materie sottratte al regolamento, secondo gli artt. 3 e seguenti, come nel caso di qualificazione non successoria esaminato più avanti.

Il giudice competente

La competenza giurisdizionale segue lo stesso criterio della legge applicabile. Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (art. 4). La coincidenza tra foro e legge è voluta e riduce l’applicazione del diritto straniero.

Il regolamento prevede però correttivi articolati:

  1. Accordo di scelta del foro (art. 5). Se la legge scelta dal defunto è quella di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire per iscritto, con atto datato e firmato, che gli organi giurisdizionali di tale Stato membro abbiano competenza esclusiva.
  2. Dichiarazione di incompetenza (art. 6). Il giudice adito può dichiararsi incompetente, su richiesta di parte, se ritiene che i giudici dello Stato della legge scelta siano più adatti a decidere tenuto conto delle circostanze pratiche; deve dichiararsi incompetente se le parti hanno concluso l’accordo di cui all’art. 5.
  3. Competenza in caso di scelta di legge (art. 7). I giudici dello Stato membro la cui legge è stata scelta sono competenti quando il giudice preventivamente adito ha declinato la competenza ai sensi dell’art. 6, quando le parti hanno concluso l’accordo di cui all’art. 5 oppure quando hanno espressamente accettato la competenza del giudice adito. L’art. 8 impone la chiusura del procedimento aperto d’ufficio se le parti convengono di regolare la successione in via stragiudiziale nello Stato della legge scelta, e l’art. 9 disciplina la competenza fondata sulla comparizione di chi non è parte dell’accordo.
  4. Competenza sussidiaria (art. 10). Se il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, sono competenti sull’intera successione i giudici dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, a condizione che il defunto ne possedesse la cittadinanza al momento della morte oppure, in mancanza, che vi avesse la precedente residenza abituale, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza. In difetto, la competenza si limita ai beni situati in quello Stato.
  5. Forum necessitatis (art. 11). In casi eccezionali, quando un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto in uno Stato terzo con cui la causa ha uno stretto collegamento, decide il giudice di uno Stato membro che presenti un collegamento sufficiente.
  6. Limitazione del procedimento (art. 12). Se l’eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, il giudice adito può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di essi quando si possa supporre che la sua decisione su quei beni non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in quello Stato terzo.

Sulla competenza sussidiaria la Corte di giustizia ha chiarito un punto di rilievo pratico: per stabilire se possa essere esercitata la competenza dei giudici dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari occorre verificare che tali beni vi si trovassero non al momento in cui il giudice è adito, ma al momento della morte (Corte di giustizia UE, 7 novembre 2024, causa C-291/23). Lo spostamento successivo dei beni non crea e non elimina la competenza.

Accettazione e rinuncia dell’eredità da parte dell’erede residente all’estero

L’art. 13 introduce un foro aggiuntivo a tutela dell’erede lontano. Oltre al giudice competente sulla successione, sono competenti a ricevere le dichiarazioni di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure le dichiarazioni dirette a limitare la responsabilità per le passività ereditarie, i giudici dello Stato membro di residenza abituale della persona che le rende, quando secondo la legge di quello Stato tali dichiarazioni possano essere rese davanti a un organo giurisdizionale.

L’art. 28 completa il quadro sul piano della forma: la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti della legge applicabile alla successione oppure quelli della legge dello Stato in cui il dichiarante ha la residenza abituale. La Corte di giustizia ha affermato che la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un erede davanti a un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è valida quanto alla forma se sono stati rispettati i requisiti formali applicabili davanti a tale organo, senza che debba soddisfare anche i requisiti della legge successoria (Corte di giustizia UE, 2 giugno 2022, causa C-617/20).

La facoltà non va però oltre il suo oggetto. Gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente la persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione di rinuncia entro il termine prescritto non sono competenti a convalidare tale rifiuto (Corte di giustizia UE, 27 marzo 2025, causa C-57/24). L’art. 13 attribuisce una competenza a ricevere la dichiarazione, non a decidere sugli effetti sostanziali della sua mancanza.

Sul piano operativo questo significa che l’erede residente all’estero può rendere la dichiarazione nello Stato in cui vive, ma deve poi assicurarsi che essa giunga tempestivamente all’autorità che tratta la successione. I termini della legge successoria continuano a decorrere. Per la rinuncia secondo il diritto italiano restano applicabili le regole illustrate nella guida alla rinuncia all’eredità, e per la sollecitazione dei chiamati inerti quelle sull’actio interrogatoria.

Il rinvio alla legge di uno Stato terzo e il limite dell’ordine pubblico

L’art. 34 ammette il rinvio in termini circoscritti. Quando il regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo, il riferimento comprende anche le norme di diritto internazionale privato di quello Stato, nella misura in cui esse rinviino alla legge di uno Stato membro oppure alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge. Il rinvio non opera invece quando la legge è designata a norma degli artt. 21, par. 2, 22, 27, 28, lett. b), e 30.

Il meccanismo serve a favorire l’armonia internazionale delle soluzioni, ma richiede un accertamento del contenuto della legge straniera, comprese le sue norme di conflitto. In sede giudiziale l’onere grava sul giudice, che può avvalersi di certificazioni delle autorità estere o di pareri di esperti; in sede stragiudiziale il reperimento della legge straniera è un passaggio da programmare fin dall’inizio.

L’art. 35 prevede che l’applicazione di una disposizione della legge designata può essere esclusa solo qualora risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. La formula ricalca le clausole di salvaguardia degli altri regolamenti e va intesa in senso restrittivo: non basta la diversità della soluzione rispetto al diritto interno, occorre l’incompatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento.

Il considerando 58 avverte espressamente che il giudice non può applicare l’eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro, o per rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico proveniente da un altro Stato membro, quando ciò avvenga in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dell’art. 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. Le ipotesi di più probabile operatività dell’eccezione riguardano le discriminazioni successorie fondate sul sesso, sulla religione o sulla nascita fuori dal matrimonio, in coerenza con quel richiamo. Anche in questi casi, tuttavia, l’art. 35 esige un giudizio sull’effetto concreto della disposizione nella fattispecie, non una valutazione astratta del contenuto della legge straniera.

La tutela dei legittimari quando la legge applicabile non la prevede

È la questione che nella pratica genera il maggior numero di controversie. La quota disponibile, le quote di legittima e le altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte rientrano espressamente nell’ambito della legge successoria (art. 23, par. 2, lett. h). Se la legge applicabile è quella di un ordinamento che non conosce la successione necessaria, i figli e il coniuge non dispongono dell’azione di riduzione.

Il considerando 50 chiarisce che la legge che, in base al regolamento, disciplina l’ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte non dovrebbe pregiudicare i diritti di chiunque, in base alla legge applicabile alla successione, abbia diritto alla legittima o vanti un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

Il punto controverso è se la lesione della legittima possa integrare una violazione dell’ordine pubblico quando la legge applicabile non la contempla. La risposta negativa muove da due argomenti: la successione necessaria è istituto di diritto interno e non principio fondamentale dell’ordinamento nel senso richiesto dall’art. 35, e la stessa facoltà di scegliere la legge nazionale presuppone che ordinamenti diversi disciplinino diversamente la materia. La questione non può però essere presentata come pacifica, perché nello spazio europeo le corti supreme hanno preso strade divergenti.

In senso negativo si sono pronunciate la Corte di cassazione francese e la Corte suprema austriaca. La prima ha affermato che una legge straniera designata dalla norma di conflitto che ignori la riserva ereditaria non è di per sé contraria all’ordine pubblico internazionale francese e può essere disapplicata solo se la sua applicazione concreta, nel caso di specie, conduce a una situazione incompatibile con i principi del diritto francese considerati essenziali, dando rilievo alla eventuale situazione di precarietà economica o di bisogno dei discendenti (Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 settembre 2017, n. 16-13.151, resa peraltro sotto il regime di conflitto anteriore al regolamento). La seconda ha stabilito che l’assenza, nel diritto inglese, di una quota di riserva indipendente dallo stato di bisogno non contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento austriaco (Oberster Gerichtshof, 25 febbraio 2021, 2 Ob 214/20i, decisa in applicazione del regolamento).

In senso opposto si è pronunciata la Corte federale di giustizia tedesca, secondo cui l’applicazione della legge inglese scelta ai sensi dell’art. 22 viola l’ordine pubblico tedesco ai sensi dell’art. 35 quantomeno quando conduce all’assenza di un diritto del figlio a una partecipazione minima al patrimonio ereditario indipendente dallo stato di bisogno, in una fattispecie con collegamento sufficientemente stretto con il territorio nazionale; la partecipazione minima è ricondotta dalla Corte costituzionale federale alle garanzie degli artt. 14 e 6 della Legge fondamentale (Bundesgerichtshof, 29 giugno 2022, IV ZR 110/21, relativa a una successione apertasi nel 2018).

La divergenza non è marginale e non dipende da una diversa lettura del regolamento, ma dal rango che ciascun ordinamento riconosce alla quota riservata. Ne discende che una medesima fattispecie può ricevere trattamento diverso a seconda dello Stato in cui la successione viene trattata. In Italia non risultano allo stato pronunce di legittimità che abbiano affrontato la questione in applicazione del regolamento; la Corte di cassazione ha però escluso che contrasti con l’ordine pubblico internazionale la scissione della successione derivante dal rinvio, sotto il regime anteriore (Cassazione civile, sezione II, 14 novembre 2025, n. 30132).

Il punto pratico

Chi intende conservare ai propri congiunti la tutela prevista dal diritto italiano non deve affidarsi all’eccezione di ordine pubblico, che è rimedio eccezionale e di esito incerto: deve inserire nel testamento una scelta espressa della legge italiana ai sensi dell’art. 22. Il risultato opposto, cioè la maggiore libertà di disporre consentita da altri ordinamenti, si ottiene con lo stesso strumento in senso inverso, a condizione che la cittadinanza lo permetta.

Per gli strumenti di tutela interna dei legittimari restano di riferimento gli approfondimenti sull’opposizione alla donazione e sulla rinuncia all’azione di riduzione.

Il testamento nelle successioni internazionali

Il regolamento distingue tre profili, ciascuno con la propria norma di conflitto.

Ammissibilità e validità sostanziale. L’art. 24 le sottopone alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione se la persona fosse deceduta il giorno in cui la disposizione è stata fatta (legge ipotetica successoria), salva la possibilità di scegliere la legge nazionale ai sensi dell’art. 22. La soluzione garantisce che un testamento valido quando è stato redatto non diventi invalido per effetto di un successivo trasferimento.

Patti successori. L’art. 25 detta una disciplina analoga, distinguendo tra patti relativi alla successione di una sola persona e patti relativi alla successione di più persone; in quest’ultimo caso il patto è ammissibile solo se lo è secondo tutte le leggi ipoteticamente applicabili.

Forma. L’art. 27 ammette la validità formale della disposizione scritta se conforme alla legge dello Stato in cui è stata fatta, oppure a quella di uno Stato di cittadinanza, domicilio o residenza abituale del testatore al momento della disposizione o della morte, oppure, per i beni immobili, alla legge dello Stato in cui essi si trovano. Sono considerate attinenti alla forma anche le disposizioni che limitano le forme ammesse in ragione dell’età, della cittadinanza o di altre qualità personali del testatore, nonché i requisiti dei testimoni (art. 27, par. 3).

Su questo punto occorre una precisazione che nella pratica viene spesso data per scontata in modo errato. L’art. 75, par. 1, stabilisce che gli Stati membri parti contraenti della convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie continuano ad applicare quella convenzione invece dell’art. 27. L’Italia, però, ha soltanto firmato la convenzione il 15 dicembre 1961 e non l’ha mai ratificata: per le autorità italiane opera quindi direttamente l’art. 27 del regolamento. Altri Stati membri, tra cui Austria, Francia, Germania, Polonia e Spagna, ne sono invece parti e applicano la convenzione. Poiché i criteri di collegamento delle due discipline sono in larga misura coincidenti, le divergenze di esito sono rare ma non impossibili, e la verifica va fatta in relazione allo Stato in cui il testamento dovrà essere utilizzato. Per le successioni aperte prima del 17 agosto 2015 la forma del testamento resta regolata dall’art. 48 della legge n. 218/1995, secondo cui il testamento è valido quanto alla forma se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui era cittadino al momento del testamento o della morte, o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

Sul piano pratico, la sovrapposizione di criteri di collegamento alternativi rende raro il caso di invalidità formale. Più frequenti sono i problemi di riconoscimento materiale: un testamento olografo redatto secondo le regole illustrate nella guida al testamento olografo è valido in Italia, ma in alcuni ordinamenti richiede formalità ulteriori per essere eseguito. Le questioni di impugnazione seguono invece la legge successoria, secondo quanto illustrato nell’approfondimento sull’impugnazione del testamento.

Patti successori e strumenti di pianificazione

Il divieto dei patti successori posto dall’art. 458 c.c. non si impone di per sé alle successioni regolate da leggi straniere: l’art. 25 presuppone che l’ammissibilità del patto sia valutata secondo la legge ipoteticamente applicabile, e un impiego generalizzato dell’eccezione di ordine pubblico ne vanificherebbe la funzione. Se la legge applicabile ammette il patto successorio, questo produce quindi i suoi effetti anche in Italia. Resta discusso in dottrina se l’art. 458 c.c. esprima un principio di ordine pubblico internazionale rilevante ai sensi dell’art. 35, questione oggi attenuata dall’introduzione del patto di famiglia; in assenza di pronunce sul punto la verifica di compatibilità va condotta sugli effetti concreti del singolo patto. La qualificazione dell’atto è autonoma: come si è visto, costituisce patto successorio il contratto con cui una persona prevede il trasferimento futuro, alla propria morte, della proprietà di un bene immobile ad altre parti contraenti (Corte di giustizia UE, 9 settembre 2021, causa C-277/20).

La stessa pronuncia ha precisato che l’art. 83, par. 2, non si applica all’esame della validità della scelta della legge applicabile effettuata prima del 17 agosto 2015 per disciplinare unicamente un patto successorio avente ad oggetto un determinato bene, e non l’intera successione. La disposizione transitoria copre la scelta relativa alla successione nel suo complesso.

Nel contesto interno gli strumenti disponibili sono altri, e vanno coordinati con il profilo internazionale: il patto di famiglia per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni, le clausole statutarie di continuazione o di consolidazione, la disciplina della morte del socio nelle società di persone. La rassegna generale degli strumenti è nell’approfondimento sulla pianificazione successoria, mentre per i patti successori nel diritto italiano è disponibile una trattazione dedicata.

Una precisazione utile riguarda i beni digitali. Criptovalute e portafogli custoditi presso intermediari esteri pongono problemi di individuazione prima ancora che di legge applicabile: la loro esistenza va documentata in vita, perché in mancanza di credenziali nessuna legge successoria può sopperire. Gli aspetti fiscali e antiriciclaggio sono trattati nell’approfondimento su bitcoin, normativa fiscale e antiriciclaggio.

Il certificato successorio europeo: natura, rilascio e contenuto

Il certificato successorio europeo, disciplinato dagli artt. 62 e seguenti, è lo strumento che consente a eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità di dimostrare la propria qualità e i propri poteri in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è stata trattata. Non sostituisce i documenti interni, ma li affianca: il suo uso non è obbligatorio.

La competenza al rilascio non è liberamente elettiva. L’art. 64 riserva il rilascio allo Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma degli artt. 4, 7, 10 o 11: il notaio italiano può quindi procedere soltanto quando il defunto aveva in Italia l’ultima residenza abituale, quando ricorrono le condizioni dell’art. 7 a seguito di scelta della legge italiana, oppure nelle ipotesi di competenza sussidiaria e di forum necessitatis. La presenza di beni in Italia o la cittadinanza italiana del defunto non sono di per sé sufficienti, come si desume dalla sentenza della Corte di giustizia UE 21 giugno 2018, causa C-20/17, richiamata poco oltre.

In Italia il certificato è rilasciato da un notaio, su richiesta di una delle persone indicate dall’art. 63, par. 1, del regolamento e in osservanza degli artt. da 62 a 73 dello stesso. Contro le decisioni dell’autorità di rilascio adottate ai sensi dell’art. 67 è ammesso reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui il notaio risiede, con le forme dell’art. 739 c.p.c. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni sul certificato di eredità e di legato del titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. Così dispone l’art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Gli effetti sono definiti dall’art. 69. Il certificato produce effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento. Si presume che dimostri con esattezza gli elementi accertati e che la persona indicata come erede, legatario, esecutore o amministratore possieda la qualità e i diritti enunciati. Chi esegue pagamenti o consegna beni a una persona indicata come legittimata a riceverli è considerato aver agito con persona legittimata, salvo che sappia che il contenuto non corrisponde al vero o che l’ignoranza dipenda da colpa grave. Il certificato costituisce inoltre titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro.

Due precisazioni completano il quadro dei rapporti con i certificati nazionali. L’art. 4 osta a una normativa nazionale che attribuisca ai propri organi giurisdizionali la competenza a rilasciare certificati successori interni, nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, per il solo fatto che i beni ereditari si trovino nel territorio dello Stato o che il defunto ne fosse cittadino, pur non avendovi la residenza abituale al momento del decesso (Corte di giustizia UE, 21 giugno 2018, causa C-20/17). Inoltre il notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile non costituisce organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 3, par. 2, e l’atto di certificazione della successione così redatto non è una decisione, bensì un atto pubblico ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. i), il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo dell’allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 (Corte di giustizia UE, 23 maggio 2019, causa C-658/17).

La protezione del terzo di buona fede spiega perché banche e intermediari esteri lo richiedano di regola: il certificato li libera dal rischio del pagamento a soggetto non legittimato. Per il caso speculare del conto acceso presso una banca italiana è disponibile la guida allo sblocco del conto corrente del defunto.

Che cosa serve per la domanda di certificato

La domanda si propone con il modulo IV di cui all’allegato 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 oppure in forma libera: l’utilizzazione del modulo è facoltativa (Corte di giustizia UE, 17 gennaio 2019, causa C-102/18). Gli elementi da documentare sono in sostanza cinque:

  • I dati del defunto e la data e il luogo del decesso.
  • Gli elementi che fondano la competenza dell’autorità di rilascio, in primo luogo l’ultima residenza abituale.
  • Il titolo successorio: testamento, eventuale scelta di legge, atti di accettazione o rinuncia già compiuti.
  • L’individuazione dei beneficiari e delle rispettive quote, con lo stato di famiglia e la documentazione dei rapporti di parentela.
  • L’indicazione dei beni di cui si chiede l’attestazione, con i dati che ne consentono l’identificazione nei registri dello Stato di destinazione.

I limiti operativi del certificato successorio europeo

Il certificato è uno strumento di certificazione, non di composizione delle liti. Questo profilo è stato messo a fuoco dalla giurisprudenza europea più recente e va conosciuto prima di impostare la pratica.

Sulla presenza di contestazioni, la Corte di giustizia si è pronunciata in un procedimento originato dal rinvio di un giudice tedesco investito della domanda di rilascio, nel corso del quale il figlio e i nipoti del defunto avevano formulato contestazioni per ostacolare l’emissione del certificato richiesto dalla moglie superstite. Nell’esaminare la propria competenza la Corte ha rilevato che l’art. 67, par. 1, secondo comma, lett. a), riguarda indistintamente qualsiasi situazione in cui gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione, senza distinguere a seconda che essa sia stata sollevata nel procedimento di rilascio o in un altro procedimento, e che una contestazione formulata nel corso del procedimento di rilascio deve in linea di principio ostare all’emissione del certificato. Poiché l’autorità investita della domanda non è chiamata a dirimere quelle contestazioni, essa non esercita funzioni giurisdizionali, e il rinvio è stato dichiarato irricevibile (Corte di giustizia UE, 23 gennaio 2025, causa C-187/23).

La stessa impostazione è stata confermata rispetto alla funzione notarile: la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un notaio coadiutore polacco è stata dichiarata manifestamente irricevibile, non rivestendo tale autorità la qualità di giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE (Corte di giustizia UE, ordinanza 18 dicembre 2025, causa C-240/24).

Ne discende una regola operativa, da intendere però nei suoi esatti termini. Non rileva ogni dissenso fra i chiamati, ma la contestazione che investa gli elementi da certificare: le divergenze sulle modalità della divisione, sulla stima dei beni o sull’amministrazione non ostano al rilascio. Non vi ostano neppure le contestazioni già respinte con decisione definitiva adottata da un’autorità giudiziaria all’esito di un procedimento giurisdizionale, perché altrimenti una contestazione già esaminata potrebbe precludere il certificato all’infinito. Quando invece la contestazione investe gli elementi da certificare e non è stata definita, l’autorità di rilascio, priva del potere di dirimerla, deve rifiutare il certificato, e la via da percorrere è quella giudiziale o conciliativa.

Va aggiunto, per completezza, che tali precisazioni sono state formulate nell’esame della ricevibilità del rinvio, poi dichiarato irricevibile: manca allo stato una pronuncia resa sul merito delle questioni interpretative sollevate in ordine all’art. 67.

Il secondo limite riguarda la durata. Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi, indicato nella copia con una data di scadenza, salvo deroga motivata (art. 70, par. 3). La Corte di giustizia ha stabilito che una copia autentica recante la dicitura a tempo indeterminato è valida per sei mesi dalla data di rilascio e produce i suoi effetti se era valida al momento della presentazione iniziale all’autorità competente; ha inoltre affermato che il certificato produce effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, anche di quelle che non ne abbiano richiesto il rilascio (Corte di giustizia UE, 1 luglio 2021, causa C-301/20).

Il terzo limite riguarda i registri immobiliari. Le condizioni di iscrizione restano affidate alla legge dello Stato in cui il registro è tenuto. La Corte ha affermato che gli artt. 1, par. 2, lett. l), 68, lett. l), e 69, par. 5, non ostano a una normativa nazionale che consente di respingere la domanda di iscrizione di un bene immobile quando il solo documento prodotto è un certificato successorio europeo che non identifica tale bene (Corte di giustizia UE, 9 marzo 2023, causa C-354/21). L’indicazione analitica dei beni nella domanda di rilascio non è quindi una formalità superflua.

La circolazione delle decisioni e degli atti pubblici

Il certificato non è l’unico strumento di circolazione previsto dal regolamento, e non sempre è quello necessario. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri senza che sia necessario alcun procedimento particolare (art. 39), con i motivi di diniego tassativamente elencati dall’art. 40, fra i quali la contrarietà manifesta all’ordine pubblico dello Stato richiesto e l’incompatibilità con altra decisione.

Gli atti pubblici, categoria nella quale rientrano gli atti notarili redatti su domanda concorde delle parti secondo la già citata sentenza C-658/17, hanno in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato di origine, o producono gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato interessato (art. 59, par. 1). Chi intende utilizzarli all’estero può chiedere all’autorità che ha redatto l’atto di compilare il modulo che precisa quali effetti probatori l’atto produce nello Stato di origine.

Il regime delle contestazioni è ripartito: quelle sull’autenticità dell’atto si propongono davanti agli organi giurisdizionali dello Stato di origine e si decidono secondo la legge di quello Stato, quelle sui negozi o sui rapporti giuridici documentati davanti agli organi competenti secondo il regolamento e si decidono secondo la legge applicabile alla successione; finché la contestazione è pendente l’atto perde efficacia probatoria negli altri Stati membri, in tutto o limitatamente ai punti contestati (art. 59, parr. 2 e 3).

Nessuno di questi meccanismi opera rispetto a Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Per le decisioni provenienti da quegli ordinamenti, come da ogni altro Stato terzo, vale il regime interno degli artt. 64 e seguenti della legge n. 218/1995.

Immobili situati all’estero e norme speciali

L’art. 30 riserva l’applicazione delle norme speciali dello Stato in cui sono situati determinati beni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni, quando tali norme, per ragioni di carattere economico, familiare o sociale, impongono restrizioni alla successione di quei beni e si applicano indipendentemente dalla legge successoria.

La disposizione ha portata eccezionale e il considerando 54 ne raccomanda un’interpretazione restrittiva: sono coperti i regimi di indivisibilità dei fondi agricoli, le discipline di tutela delle imprese familiari o dei beni di interesse storico, non le regole generali sulla proprietà immobiliare. Non rientrano nell’art. 30 le norme di conflitto che sottopongono gli immobili alla legge del luogo in cui si trovano.

Restano invece integralmente affidate alla legge del luogo dell’immobile la pubblicità immobiliare, i requisiti dei titoli per l’iscrizione e gli effetti di quest’ultima. La prassi corrente prevede quindi un doppio passaggio: individuazione degli eredi e delle quote secondo la legge successoria, adempimenti di trascrizione o iscrizione secondo la legge dello Stato di situazione. Per gli immobili in Italia valgono le regole illustrate nella guida alla dichiarazione di successione.

Le convenzioni internazionali che prevalgono sul regolamento

L’art. 75, par. 1, dispone che il regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento della sua adozione e che riguardano materie da esso disciplinate. In deroga, il regolamento prevale tra Stati membri sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi (art. 75, par. 2).

Per l’Italia la convenzione più frequentemente rilevante è il trattato di domicilio e consolare tra Italia e Svizzera del 22 luglio 1868, ratificato con regio decreto n. 5052 del 1869. Le Sezioni unite hanno ripetutamente precisato che il sistema di facilitazione dell’accesso alla giurisdizione previsto dal trattato ha ad oggetto esclusivamente le controversie relative alla successione mortis causa di un cittadino italiano deceduto in Svizzera, insorte tra gli eredi, i legatari o altri soggetti interessati alla successione, e che in tali ipotesi la giurisdizione si determina in relazione all’ultimo domicilio in Italia del cittadino italiano (Cassazione civile, Sezioni unite, 25 novembre 2024, n. 30222, che richiama Sezioni unite, 15 maggio 2018, n. 11849, e 30 luglio 2019, n. 20503).

Il rilievo pratico del trattato emerge anche nel coordinamento tra giudizi paralleli. In una vicenda relativa a una successione con beni e procedimenti tra Italia e Svizzera, la Corte di cassazione ha annullato la sospensione del processo italiano disposta ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 218/1995, rilevando che, a fronte della previsione dell’art. 17, comma 3, del trattato del 1868 che radica la competenza giurisdizionale del giudice italiano per le controversie relative a quella eredità, il giudizio prognostico sulla riconoscibilità delle decisioni straniere non era stato correttamente condotto (Cassazione civile, sezione II, ordinanza 3 gennaio 2024, n. 121).

Per la forma delle disposizioni testamentarie opera, come si è visto, la convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, espressamente fatta salva dall’art. 75, par. 1. Esiste inoltre una riserva a favore della convenzione del 19 novembre 1934 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia (art. 75, par. 3).

La qualificazione della controversia come successoria

Prima di applicare il regolamento occorre stabilire se la lite appartenga davvero alla materia successoria. La questione non è nominalistica, perché da essa dipende quale corpo di regole individua il giudice competente.

Le Sezioni unite hanno escluso la natura successoria di una controversia relativa all’esercizio del diritto di voto in caso di usufrutto di azioni e alle operazioni societarie conseguenti, osservando che la causa petendi e il petitum sostanziale si collocavano nell’alveo dei rapporti societari e che l’incidenza riflessa ed eventuale sull’asse ereditario non muta la natura giuridica della controversia. Esclusa la natura successoria della causa, la Corte ha negato che potesse affermarsi la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 50 della legge n. 218/1995 e ha applicato la convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha aggiunto che né il riferimento alla comunione ereditaria né quello alle quote ereditarie sono sufficienti a qualificare la domanda come successoria, e che l’eventuale interpretazione di una clausola testamentaria, quando costituisce mera questione pregiudiziale, è irrilevante ai fini della giurisdizione (Cassazione civile, Sezioni unite, 25 novembre 2024, n. 30222).

La stessa pronuncia ha ricordato che la domanda di divisione della comunione è atto tra vivi e non mortis causa, richiamando il precedente delle Sezioni unite 7 ottobre 2019, n. 25021. Il criterio di qualificazione, dunque, guarda al fondamento sostanziale della pretesa e non alla sua occasione storica. Per le controversie divisorie interne resta di riferimento l’approfondimento sulla divisione giudiziale dell’eredità, e per la fase che la precede quello sulla comunione ereditaria.

L’imposta di successione sui beni esteri

Il regolamento non tocca la materia fiscale, espressamente esclusa dall’art. 1, par. 1. Il criterio di collegamento tributario è quindi autonomo e non coincide con quello civilistico: la legge applicabile alla successione può essere straniera mentre l’imposta italiana è comunque dovuta, e viceversa.

Per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2026 opera l’art. 2 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, secondo cui l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero; se alla data dell’apertura della successione il defunto non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. Il comma 3 elenca i beni che si considerano in ogni caso esistenti nello Stato, tra cui quelli iscritti in pubblici registri italiani, le azioni e quote di società con sede legale, sede dell’amministrazione o oggetto principale in Italia, e i crediti verso debitori residenti.

La doppia imposizione è attenuata dall’art. 26, comma 1, lett. b), dello stesso testo unico: dall’imposta determinata si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali. Il credito è quindi limitato e presuppone la prova del pagamento all’estero. Va considerato che l’Italia è parte di un numero ristretto di convenzioni contro le doppie imposizioni specificamente dedicate alle imposte di successione, sicché nella maggioranza dei casi opera il solo credito unilaterale, per sua natura circoscritto ai beni esistenti nello Stato estero.

Dal 1 gennaio 2025 hanno effetto le modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, applicabili alle successioni aperte a partire da tale data (art. 9, comma 3), che hanno generalizzato l’autoliquidazione dell’imposta principale. L’onere di valutare e dichiarare correttamente anche i cespiti esteri grava quindi sull’erede, con il connesso rischio sanzionatorio.

Dal 1 gennaio 2027 la materia sarà regolata dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123, il cui art. 205, comma 1, nel testo sostituito dall’art. 4, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ne fissa la decorrenza (il testo originario indicava il 1 gennaio 2026). Le due regole qui richiamate sono riprodotte senza modifiche sostanziali: la territorialità all’art. 88, la detrazione delle imposte estere all’art. 111. Gli artt. 2 e 26 del decreto legislativo n. 346/1990 sono abrogati con effetto dalla stessa data. Fino ad allora resta applicabile il testo unico del 1990.

Il quadro delle aliquote e delle franchigie, comune alle successioni interne e a quelle transfrontaliere, è esaminato nell’approfondimento sulle tasse di successione. Restano inoltre dovuti, in capo agli eredi, gli obblighi dichiarativi sul monitoraggio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, che seguono regole proprie e vanno verificati per ciascun periodo d’imposta.

La sequenza operativa e gli errori ricorrenti

L’ordine delle verifiche conta quanto il loro contenuto, perché ciascun passaggio condiziona quelli successivi.

  1. Data del decesso. Prima del 17 agosto 2015 si applicano gli artt. 46 e seguenti della legge n. 218/1995, con l’eventuale frazionamento della successione per effetto del rinvio; dal 17 agosto 2015 si applica il regolamento.
  2. Esistenza di una scelta di legge. Va cercata nel testamento e in ogni altra disposizione a causa di morte, anche implicita, e va valutata anche alla luce dell’art. 83, par. 4, che può farla ritenere effettuata per fatti concludenti.
  3. Residenza abituale al momento della morte. Si ricostruisce con una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto, non con la sola risultanza anagrafica.
  4. Convenzioni internazionali applicabili. Vanno verificate prima di concludere sulla legge applicabile e sulla giurisdizione, per l’effetto dell’art. 75.
  5. Contenuto della legge straniera, se designata: chi sono gli eredi, in quali quote, con quali forme di accettazione e quali termini.
  6. Strumenti probatori da acquisire: certificato successorio europeo per gli Stati membri vincolati, atti notori o documenti equivalenti per gli altri.
  7. Adempimenti fiscali in ciascuno Stato interessato, con verifica del credito per le imposte assolte all’estero.
Gli errori che si ripetono con maggiore frequenza
  • Assumere che la cittadinanza determini la legge applicabile. Dal 17 agosto 2015 il criterio è la residenza abituale, salva scelta espressa.
  • Compiere atti dispositivi prima della verifica. La riscossione di somme o l’utilizzo di beni ereditari possono integrare accettazione tacita secondo la legge successoria applicabile, con perdita della facoltà di rinunciare.
  • Chiedere il certificato successorio europeo in presenza di contestazioni. Il rilascio è precluso e il tempo impiegato va perduto.
  • Utilizzare una copia autentica scaduta. La validità ordinaria è di sei mesi.
  • Omettere l’indicazione analitica degli immobili nella domanda di certificato, con conseguente rifiuto di iscrizione nel registro dello Stato di destinazione.
  • Trascurare i termini della legge successoria confidando nella possibilità di rendere la dichiarazione di rinuncia nello Stato di residenza.
  • Considerare irrilevante il profilo fiscale estero perché l’imposta italiana è stata assolta: i due obblighi sono autonomi.

Il tratto comune a questi errori è la trasposizione automatica di categorie interne a una vicenda che interna non è. La successione transfrontaliera richiede di sospendere le presunzioni consolidate e di ricostruire, nell’ordine indicato, quale diritto governa ciascun profilo.

Fonti normative: regolamento (UE) n. 650/2012, in particolare artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 59, 62-73, 75 e 83; regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014; regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104; art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161; artt. 3, 7, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 46, 48, 50, 56 e 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218; artt. 2 e 26 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; art. 9, comma 3, del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139; artt. 88, 111 e 205 del d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123; art. 4, comma 5, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26; convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla forma delle disposizioni testamentarie, firmata ma non ratificata dall’Italia; convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 sui trust, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364; trattato di domicilio e consolare tra Italia e Svizzera del 22 luglio 1868. Giurisprudenza: Corte di giustizia UE, 12 ottobre 2017, C-218/16; 1 marzo 2018, C-558/16; 21 giugno 2018, C-20/17; 17 gennaio 2019, C-102/18; 23 maggio 2019, C-658/17; 16 luglio 2020, C-80/19; 1 luglio 2021, C-301/20; 9 settembre 2021, C-277/20; 2 giugno 2022, C-617/20; 9 marzo 2023, C-354/21; 12 ottobre 2023, C-21/22; 7 novembre 2024, C-291/23; 23 gennaio 2025, C-187/23; 27 marzo 2025, C-57/24; ordinanza 18 dicembre 2025, C-240/24; 26 marzo 2026, C-618/24. Cassazione civile, Sezioni unite, 5 febbraio 2021, n. 2867; Sezioni unite, 25 novembre 2024, n. 30222; sezione II, 3 gennaio 2024, n. 121; sezione II, 3 febbraio 2025, n. 2550; sezione II, 14 novembre 2025, n. 30132. Giurisprudenza straniera: Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 settembre 2017, n. 16-13.151; Oberster Gerichtshof, 25 febbraio 2021, 2 Ob 214/20i; Bundesgerichtshof, 29 giugno 2022, IV ZR 110/21.

Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. Per una valutazione del caso concreto è necessaria un’analisi professionale individuale.

Domande frequenti (F.A.Q.)

Quale legge regola la successione di un cittadino italiano morto all’estero?

Per i decessi avvenuti dal 17 agosto 2015 si applica, in linea di principio, la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, e non la legge italiana per effetto della cittadinanza. La legge italiana torna applicabile se il defunto l’aveva scelta espressamente in una disposizione a causa di morte oppure se la residenza abituale era comunque in Italia.

Che cosa si intende per residenza abituale ai fini del regolamento?

È una nozione autonoma del diritto dell’Unione, distinta dalla residenza anagrafica e dal domicilio civilistico. Si accerta con una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, considerando durata e regolarità del soggiorno, ragioni dello stesso, centro degli interessi familiari e patrimoniali. Deve emergere un collegamento stretto e stabile con un solo Stato.

È possibile scegliere la legge applicabile alla propria successione?

Sì, ma solo a favore della legge dello Stato di cittadinanza posseduta al momento della scelta o al momento della morte (art. 22 del regolamento). Chi ha più cittadinanze può scegliere la legge di uno qualsiasi di quegli Stati. Non è ammessa la scelta della legge dello Stato di residenza o di situazione dei beni.

In quale forma va effettuata la scelta della legge applicabile?

La scelta deve essere espressa in una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte, oppure risultare dalle clausole di tale disposizione. Può quindi essere contenuta in un testamento. Una scelta implicita è ammessa se desumibile dal contenuto dell’atto, ad esempio dal richiamo a istituti propri di un determinato ordinamento.

Un testamento redatto prima del 2015 con richiamo alla legge italiana conserva efficacia?

In molti casi sì. Una scelta anteriore al 17 agosto 2015 è valida se soddisfa le condizioni del capo III del regolamento oppure se lo era secondo le norme di conflitto vigenti al momento della scelta. L’art. 83, par. 4, aggiunge che, se la disposizione anteriore è stata fatta in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere, si ritiene che quella legge sia stata scelta. I presupposti di questa presunzione, in particolare il grado di conformità richiesto, non hanno ancora ricevuto una lettura consolidata, sicché la verifica va condotta sul singolo testamento.

Il regolamento si applica in tutti gli Stati dell’Unione europea?

No. Danimarca e Irlanda non sono vincolate dal regolamento, in forza dei protocolli n. 22 e n. 21 allegati ai trattati. Anche il Regno Unito non aveva partecipato all’adozione e dopo il recesso è uno Stato terzo. In quegli ordinamenti si applicano le rispettive norme di conflitto e il certificato successorio europeo non produce gli effetti previsti dall’art. 69.

Che cosa accade se la legge straniera applicabile non prevede la quota di legittima?

La quota disponibile e le quote di legittima rientrano nell’ambito della legge successoria. Se questa non conosce la successione necessaria, i congiunti non dispongono dell’azione di riduzione. Se la lesione della legittima integri una violazione dell’ordine pubblico è questione non pacifica: la Cassazione francese e la Corte suprema austriaca lo escludono, salvo che l’applicazione concreta collochi i discendenti in una situazione di bisogno, mentre la Corte federale tedesca lo ha affermato per il figlio privato di una partecipazione minima indipendente dallo stato di bisogno. Il rimedio preventivo affidabile non è l’ordine pubblico ma la scelta espressa della legge italiana, dove la cittadinanza lo consenta.

Quale giudice è competente a decidere sull’intera successione?

Sono competenti gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (art. 4). Se il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, opera la competenza sussidiaria dei giudici dello Stato in cui si trovano beni ereditari, alle condizioni dell’art. 10.

In che momento va verificata la presenza dei beni ai fini della competenza sussidiaria?

Al momento della morte, non al momento in cui il giudice viene adito. Lo ha precisato la Corte di giustizia UE con sentenza 7 novembre 2024, causa C-291/23. Il trasferimento successivo dei beni in un altro Stato non modifica quindi la competenza già radicata.

Un erede residente all’estero può rinunciare all’eredità nel proprio Stato?

Sì. L’art. 13 attribuisce competenza a ricevere la dichiarazione anche agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale del dichiarante, e la dichiarazione è valida quanto alla forma se rispetta i requisiti applicabili davanti a tale organo. Restano però applicabili i termini della legge successoria, e quell’autorità non può decidere sugli effetti sostanziali dell’eventuale decadenza.

Che cos’è il certificato successorio europeo e a che cosa serve?

È il documento previsto dagli artt. 62 e seguenti del regolamento che consente a eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità di dimostrare qualità e poteri in un altro Stato membro senza procedure intermedie. Si presume che attesti con esattezza gli elementi accertati e costituisce titolo idoneo per l’iscrizione dei beni nei registri.

Chi rilascia il certificato successorio europeo in Italia?

Lo rilascia un notaio, ai sensi dell’art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Contro le decisioni dell’autorità di rilascio adottate ai sensi dell’art. 67 del regolamento è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo di residenza del notaio, con le forme dell’art. 739 c.p.c. Nei territori a libro fondiario resta il certificato di eredità e di legato del r.d. n. 499/1929.

Il certificato successorio europeo può essere rilasciato se gli eredi sono in conflitto?

Dipende da che cosa verte il conflitto. L’art. 67, par. 1, secondo comma, lett. a), impedisce il rilascio quando sono contestati gli elementi da certificare, anche se la contestazione è sollevata nel corso del procedimento di rilascio, perché l’autorità non ha il potere di dirimerla; non rilevano invece i dissensi su modalità della divisione, stima o amministrazione, né le contestazioni già respinte con decisione giurisdizionale definitiva. Su questa base la Corte di giustizia UE, con sentenza 23 gennaio 2025, causa C-187/23, ha dichiarato irricevibile il rinvio del giudice investito della domanda, non esercitando esso funzioni giurisdizionali.

Quanto dura la copia autentica del certificato successorio europeo?

Sei mesi dalla data di rilascio, salvo deroga motivata dall’autorità di rilascio (art. 70, par. 3). La Corte di giustizia UE, con sentenza 1 luglio 2021, causa C-301/20, ha chiarito che anche una copia recante la dicitura a tempo indeterminato è valida per sei mesi e produce effetti se era valida al momento della presentazione iniziale all’autorità competente.

Il certificato successorio europeo basta per trascrivere un immobile all’estero?

Non sempre. Le condizioni di iscrizione nei registri restano affidate alla legge dello Stato in cui il registro è tenuto. La Corte di giustizia UE, con sentenza 9 marzo 2023, causa C-354/21, ha ritenuto legittima la normativa nazionale che consente di respingere la domanda quando il certificato prodotto non identifica il bene immobile. L’indicazione analitica dei beni va quindi chiesta già in sede di rilascio.

L’imposta di successione italiana è dovuta sui beni situati all’estero?

Se il defunto era residente in Italia al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, anche esistenti all’estero. Se non era residente, è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia. Le imposte pagate a uno Stato estero sulla stessa successione e in relazione a beni ivi esistenti sono detraibili entro il limite proporzionale di legge.

Che cosa cambia dal 1 gennaio 2027 per l’imposta di successione?

Dalla stessa data si applica il testo unico approvato con d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, per effetto del suo art. 205, e sono abrogati gli artt. 2 e 26 del d.lgs. n. 346/1990. Le regole sulla territorialità e sulla detrazione delle imposte estere sono riprodotte senza modifiche sostanziali agli artt. 88 e 111 del nuovo testo unico. Fino al 31 dicembre 2026 resta applicabile il testo unico del 1990.

Come si individua la legge applicabile a una successione aperta prima del 17 agosto 2015?

Si applicano gli artt. 46 e seguenti della legge n. 218/1995, che richiamano la legge nazionale del defunto, con rilevanza del rinvio ai sensi dell’art. 13. Le Sezioni unite, con sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867, hanno affermato che il rinvio indietro alla legge italiana per i beni immobili determina l’apertura di due successioni e la formazione di due masse distinte, ciascuna con proprie regole di vocazione e delazione.

Successioni transnazionali

Una successione che tocca più Stati va impostata prima di compiere il primo atto.

Le successioni che toccano più Stati si decidono nei primi passaggi: la data del decesso, la ricostruzione della residenza abituale, la ricerca di una scelta di legge e la verifica delle convenzioni applicabili determinano tutto ciò che segue. Lo Studio Legale Castello assiste eredi e disponenti nell’impostazione di successioni transnazionali, nella redazione di disposizioni a causa di morte con scelta di legge e nell’acquisizione del certificato successorio europeo.

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