Retratto successorio: quando il coerede può riscattare la quota venduta a un estraneo

Avvocato Enrico Cecchin Aggiornato ad Agosto 2026 32 min di lettura

Un fratello ha venduto a un estraneo la sua quota dell’eredità dei genitori, e gli altri coeredi lo hanno saputo dal notaio, o dal nuovo comproprietario che si è presentato per chiedere la divisione. In questa situazione la legge non lascia i coeredi disarmati: l’art. 732 del Codice civile attribuisce loro un diritto di prelazione e, se questo è stato violato, il potere di riscattare la quota sia dall’acquirente sia da chiunque abbia poi comprato da lui. È il retratto successorio: non un’azione per annullare la vendita, ma il potere di prendere il posto dell’acquirente nel contratto già firmato, con effetto retroattivo alla data del rogito. Questa guida ricostruisce presupposti, termini, procedura ed effetti alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, comprese le pronunce del 2025 e del 2026. Per il quadro d’insieme della materia si rinvia all’area dedicata alle successioni.

In sintesi

Il retratto successorio è il diritto del coerede di riscattare la quota ereditaria che un altro coerede ha venduto a un estraneo senza avergli prima comunicato la proposta di alienazione con l’indicazione del prezzo. Quattro punti da verificare subito:

  • Chi: il diritto spetta solo a chi era coerede all’apertura della successione e opera solo contro le vendite fatte da quegli stessi coeredi. Gli eredi del coerede sono, a questi fini, estranei.
  • Che cosa: deve essere stata venduta la quota di eredità, non la quota di comproprietà di un singolo bene. È la distinzione che decide la maggior parte delle cause.
  • Quando: finché dura la comunione ereditaria e, comunque, entro dieci anni dalla data del contratto. Non esiste un termine breve legato alla scoperta della vendita.
  • Con quali effetti: il coerede subentra all’acquirente alle stesse condizioni e allo stesso prezzo, con efficacia retroattiva alla data dell’atto; il prezzo va restituito all’acquirente estromesso, non al venditore.

Che cos’è il retratto successorio

In breve

Il retratto successorio è il potere, riconosciuto al coerede dall’art. 732 c.c., di riscattare la quota ereditaria alienata a un estraneo in violazione del diritto di prelazione, sostituendosi all’acquirente nel medesimo contratto con effetto retroattivo, per tutto il tempo in cui dura la comunione ereditaria.

La disposizione, collocata tra le regole generali sulla divisione, articola la tutela in due tempi. Nel primo, chi vuole cedere a un estraneo la propria porzione ereditaria, per intero o solo in parte, deve darne preventiva notizia agli altri coeredi con l’indicazione del prezzo richiesto: è la comunicazione che la pratica chiama denuntiatio, e apre agli altri partecipanti una finestra di due mesi, decorrenti dall’ultima delle comunicazioni, per acquistare a preferenza del terzo. Nel secondo tempo, se quella notizia non è stata data, chi è rimasto all’oscuro può riprendersi la porzione ceduta, agendo tanto verso chi l’ha comprata quanto verso chiunque l’abbia poi acquistata da lui, per tutto il tempo in cui la comunione resta indivisa. Se a muoversi sono più coeredi, la porzione si ripartisce fra loro in misura identica.

Il testo è quello originario del 1942 e non è stato toccato dagli interventi di riforma del diritto successorio del biennio 2025-2026: né la legge 2 dicembre 2025, n. 182 (che ha riscritto gli artt. 561, 562 e 563 c.c. in tema di azione di riduzione) né la legge 2 dicembre 2025, n. 181 hanno inciso sulla prelazione del coerede. La disciplina resta perciò affidata quasi per intero all’elaborazione giurisprudenziale, ed è questa la ragione per cui una ricognizione aggiornata degli arresti di legittimità vale più di qualunque esposizione teorica.

A che cosa serve la prelazione tra coeredi

La preferenza accordata al coerede ha una duplice funzione: agevolare la formazione delle porzioni in vista della divisione ed evitare che nella comunione ereditaria, che nessuno ha scelto e che nasce da un evento naturale, entri un terzo, portatore di interessi diversi da quelli familiari e spesso di natura speculativa.

Da questa funzione discende un corollario che condiziona tutte le questioni successive: l’art. 732 c.c. introduce un limite alla regola generale di libera disponibilità della quota sancita dall’art. 1103 c.c. È quindi norma eccezionale, di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione analogica. Ogni volta che si discute se estenderla a una fattispecie non espressamente prevista, la risposta della giurisprudenza tende al diniego.

Due diritti distinti, non due fasi dello stesso diritto

La Corte di cassazione ha chiarito che l’art. 732 c.c. attribuisce ai partecipanti alla comunione due situazioni giuridiche collegate ma autonome, con contenuto e destinatari differenti:

  • lo ius praelationis, che opera nei confronti del coerede alienante e gli impone, prima di concludere il contratto con il terzo, di comunicare la proposta e di attendere il decorso del termine di legge;
  • lo ius retractionis, che opera nei confronti del terzo acquirente e consente al coerede pretermesso di subentrare nel contratto già concluso.
Giurisprudenza

Preferenza e riscatto restano due situazioni autonome: la prima vincola chi vende, il secondo si dirige contro chi ha comprato, e nessuno dei due titolari prende parte al rapporto in cui è coinvolto l’altro. Sul piano processuale ne discende che il venditore resta fuori dal giudizio di riscatto e non deve esservi chiamato perché la decisione sia utilmente pronunciata.

Cass. civ., Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 59 (Rv. 673525-01); conf. Cass. civ. n. 15482/2001

Natura giuridica

La prelazione ereditaria appartiene alle prelazioni legali a efficacia reale: la sua violazione non si converte in un semplice obbligo risarcitorio, ma abilita il preferito a recuperare la quota presso il terzo. Il retratto, a sua volta, è un diritto potestativo di fonte legale: si esercita con una dichiarazione unilaterale recettizia e produce di per sé l’effetto traslativo, senza bisogno del consenso dell’acquirente né di un atto di retrocessione (Cass. civ. n. 5066/1992).

Il contratto tra coerede alienante e terzo non è né nullo né annullabile: resta valido e viene semplicemente privato dei suoi effetti nei confronti del retraente, che ne prende il posto. La ricaduta pratica è immediata: chi riscatta non deve provare alcun vizio dell’atto, ma soltanto i presupposti del proprio diritto.

Chi può esercitarlo: solo i primi coeredi

È il filtro che elimina più azioni di quanto si creda, e va applicato prima di ogni altra valutazione. Il primo passo è stabilire chi fossero i coeredi al momento dell’apertura della successione, secondo il testamento o secondo le regole della successione legittima: per ricostruire rami e gradi di parentela può essere utile lo strumento per l’albero genealogico della successione.

Giurisprudenza

La preferenza accordata dall’art. 732 c.c. si lega alla persona del coerede, non alla porzione che gli spetta, e per questo non circola con essa. Ne beneficiano, e vi sono tenuti, soltanto coloro che erano coeredi nel momento in cui la successione si è aperta: restano fuori dal suo raggio le cessioni che hanno per protagonisti quanti sono subentrati più tardi nella titolarità delle porzioni.

Cass. civ., Sez. III, ord. 23 dicembre 2025, n. 33716 (Rv. 677188-01)

Il ragionamento della Corte è lineare. Se la prelazione fosse una qualità della quota, e non della persona, circolerebbe insieme alla quota: ma allora anche il primo acquirente ne diventerebbe titolare e nessuno potrebbe più essere qualificato estraneo, con un risultato che rovescerebbe la funzione stessa della norma. Poiché il diritto è inerente alla qualità di coerede, quando la quota esce per atto tra vivi dalla cerchia dei primi successori del defunto prelazione e retratto si estinguono definitivamente. E poiché è un diritto personale, non si trasmette neppure a causa di morte: l’erede del coerede, rispetto all’art. 732 c.c., è a tutti gli effetti un estraneo.

Nella vicenda decisa nel dicembre 2025 la quota era stata venduta dai figli di una coerede nel frattempo deceduta, e per giunta in favore del fratello di lei, cioè di un soggetto appartenente alla cerchia originaria. La Corte ha ugualmente escluso la prelazione: la posizione dell’acquirente è irrilevante, perché il lato passivo del rapporto era già venuto meno. L’interesse alla compattezza della comunione, ha osservato la Corte, non sussiste più quando l’alienante è a sua volta un estraneo.

Nella stessa direzione si erano già espresse Cass. civ., Sez. II, ord. 22 gennaio 2019, n. 1654 (Rv. 652176-01), sull’alienazione compiuta dal successore a titolo universale del coerede, e prima ancora Cass. civ. n. 4277/2012 e Cass. civ. n. 5374/1993.

Morte del coerede dopo l’esercizio del riscatto

L’intrasmissibilità riguarda il diritto, non l’azione già proposta. Se il coerede ha esercitato il retratto e ha instaurato il giudizio, la sua morte non travolge la domanda: il giudizio prosegue con i suoi eredi (art. 110 c.p.c.) e la domanda conserva i propri effetti (Cass. civ. n. 24151/2015; Cass. civ. n. 17673/2012). Chi eredita da un coerede non acquista il potere di riscattare; chi eredita da un coerede che ha già riscattato subentra invece in un rapporto processuale in corso.

Il successore per rappresentazione è coerede a pieno titolo

Il discendente che subentra per rappresentazione nel luogo e nel grado dell’ascendente che non può o non vuole accettare succede direttamente al defunto: acquista la qualità di erede iure proprio e, con essa, la posizione rilevante ai fini dell’art. 732 c.c. (Cass. civ. n. 594/2015; Cass. civ. n. 1987/2016). È tenuto a rispettare la prelazione se vende ed è legittimato a esercitarla se vende un altro coerede.

Il legittimario pretermesso

Il legittimario del tutto escluso dalla successione non è coerede finché non abbia vittoriosamente esperito l’azione di riduzione: fino a quel momento le disposizioni testamentarie lesive conservano efficacia e non esiste alcuna comunione tra erede istituito e legittimario leso. Ne discende che tra la domanda di riduzione e quella di retratto proposta contro le alienazioni compiute da chi allo stato riveste la qualità di erede non si crea quel rapporto di pregiudizialità in senso tecnico che obbligherebbe a sospendere il processo (Cass. civ. n. 27160/2017). Le due domande possono essere trattate insieme, ma il retratto resta subordinato, nel merito, all’esito della riduzione.

L’interferenza opera anche in senso inverso, ed è un profilo da mettere in conto quando si valuta la solidità di un riscatto già esercitato. La sentenza che accoglie la riduzione non dispone un ritrasferimento, ma rende inopponibili al legittimario le disposizioni lesive, con la conseguenza che i beni si considerano come non usciti dal patrimonio del defunto: se per effetto della riduzione la posizione del coerede alienante si riduce o viene meno, cambia retroattivamente anche l’oggetto su cui il retratto è stato esercitato.

Chi è estraneo alla comunione ereditaria

È estraneo chiunque non partecipi alla comunione, a prescindere da qualunque rapporto di parentela o affinità con il defunto o con i coeredi (Cass. civ. n. 4048/1978). Il figlio di un coerede, il nipote, il fratello del defunto che non sia erede: tutti estranei ai fini della norma. È estraneo anche chi ha ottenuto lo scioglimento della comunione nei propri confronti, uscendo dalla contitolarità (Cass. civ. n. 981/2000; Cass. civ. n. 4815/1981). Non sono coeredi, e quindi non hanno né subiscono la prelazione, il chiamato che ha rinunciato all’eredità e il legatario, che non subentra nell’universalità dei rapporti ma acquista un bene determinato.

Giurisprudenza

Chi compra pur essendo fuori dalla comunione, ma è sposato in regime di comunione legale con un coerede, non può essere trattato da estraneo: per effetto dell’art. 177 c.c. l’acquisto confluisce di diritto nel patrimonio comune dei coniugi, e il risultato proprietario è lo stesso che si sarebbe avuto se ad acquistare fosse stato il coniuge erede. Verso un coerede, del resto, la preferenza non si esercita.

Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 12 giugno 2018, n. 15271 (Rv. 649214-01); conf. Cass. civ. n. 9231/2005

È l’eccezione che più spesso sfugge nella pratica, e va verificata sul regime patrimoniale dell’acquirente prima di impostare qualunque azione. Va invece ricordato, sul versante opposto, che il coerede può liberamente vendere la propria quota a uno o più coeredi, anche escludendo gli altri: la prelazione tutela dall’ingresso di estranei, non dalla redistribuzione interna alla comunione.

La comunione deve essere ancora in corso

La prelazione esiste solo in costanza di comunione ereditaria e il riscatto è esercitabile solo finché quella comunione dura. È il presupposto più spesso dato per scontato e più spesso, in causa, rivelatosi insussistente.

La divisione estingue il diritto

Con la divisione viene meno il presupposto essenziale della prelazione (Cass. civ. n. 2647/1967). E se i coeredi, nell’atto di divisione, si sono riconosciuti reciprocamente un diritto di prelazione per il caso di futura vendita, quel patto ha efficacia meramente obbligatoria e non reale: la sua violazione dà luogo a risarcimento, non a riscatto (Cass. civ. n. 8221/1987).

La comunione ordinaria sopravvenuta

Il carattere eccezionale della norma ne impedisce l’applicazione alla comunione ordinaria (Cass. civ. n. 6293/2015). Il rinvio dell’art. 1116 c.c. alle norme sulla divisione ereditaria non porta al risultato opposto, perché per la comunione ordinaria vale il principio di libera disposizione della quota dell’art. 1103 c.c.

Giurisprudenza

Il riscatto serve a tenere gli estranei fuori dalla contitolarità che si forma con la morte del defunto. Dove la contitolarità nasce invece in un momento successivo, perché sciogliendo la comunione un bene è stato assegnato insieme a più coeredi, si è ormai davanti a una comunione ordinaria e la regola dell’art. 732 c.c. non trova spazio.

Cass. civ., Sez. II, ord. 21 maggio 2018, n. 12504 (Rv. 648754-01); conf. Cass. civ. n. 9522/2005 e n. 8599/2004

Lo stesso effetto può prodursi con un accordo che, pur non essendo formalmente una divisione, assegni ai coeredi la maggior parte dei cespiti, trasformando in comunione ordinaria ciò che residua sugli immobili (Cass. civ. n. 16642/2008). Non bastano invece, per far cadere la comunione ereditaria, né la circostanza che essa abbia a oggetto un unico immobile, né la cessione delle rispettive quote da parte di alcuni coeredi.

Esiste poi un’ipotesi intermedia di frequente rilievo: se dall’accertamento della volontà delle parti, riservato al giudice di merito, risulta che le attribuzioni sono state fatte in conto futura divisione, lo stato di comunione ereditaria permane e con esso la prelazione (Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2004, n. 18351). Quando invece una porzione di immobile compresa nella quota si trovi già in comunione ordinaria, il retratto resta esperibile: esercitato per l’intera quota ereditaria, fa subentrare il retraente nella situazione preesistente (Cass. civ. n. 5754/2017).

La divisione fatta dal testatore

Se è stato il testatore a dividere direttamente con il testamento, assegnando un bene in comunione a un gruppo di discendenti, quella comunione non è ereditaria: nasce dall’atto dispositivo del testatore e non dalla vocazione, e l’art. 732 c.c. non si applica (Cass. civ. n. 15032/2015).

Il presupposto della comunione ereditaria: quando prelazione e retratto operano.
SituazionePrelazione e retratto
Comunione ereditaria in essere, anche su un unico beneOperano
Divisione conclusa, giudiziale o negozialeNon operano
Bene attribuito congiuntamente a più coeredi in sede di divisioneNon operano: la contitolarità è comunione ordinaria
Attribuzioni fatte in conto futura divisioneOperano
Divisione effettuata dal testatoreNon operano
Patto di prelazione inserito nell’atto di divisioneSolo efficacia obbligatoria: risarcimento, non riscatto
Comunione ordinaria su una porzione ricompresa nella quotaIl retratto sull’intera quota resta esperibile

Quali atti fanno scattare la prelazione

La preferenza presuppone un trasferimento a titolo oneroso il cui corrispettivo sia perfettamente fungibile. La ragione è funzionale: il coerede può essere preferito solo se è in grado di offrire esattamente la stessa prestazione promessa dal terzo. Dove il corrispettivo è infungibile (un facere, un bene non sostituibile, un assetto di interessi non replicabile), la preferenza diventa materialmente impraticabile e la prelazione non opera.

Atti soggetti e non soggetti alla prelazione del coerede.
Soggetti a prelazione e retrattoEsclusi
Compravendita della quotaDonazione e atti a titolo gratuito (Cass. civ. n. 2159/2014; n. 486/1953)
Vendita con patto di riscatto (Cass. civ. n. 1902/1966)Transazione (Cass. civ. n. 348/1957)
Trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto (Cass. civ. n. 3083/1976)Vendita in sede fallimentare (Cass. civ. n. 7056/1999), soluzione da rileggere alla luce del Codice della crisi
Promessa di vendita (Trib. Larino, 27 marzo 1984)Alienazione in favore di un altro coerede
Vendita conseguente a procedura esecutiva (Cass. civ. n. 596/1986)Atti con corrispettivo infungibile
Prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum, art. 1197 c.c.), quando la quota è ceduta per estinguere un debito di denaroDivisione e assegnazioni in sede divisionale, che non sono atti di alienazione a un estraneo

Il criterio della fungibilità spiega anche perché la prelazione non riguardi soltanto la vendita in senso stretto. Vi rientra, in particolare, la prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum, art. 1197 c.c.): il coerede che trasferisce la quota a un creditore estraneo per estinguere un debito di denaro riceve, come contropartita, la liberazione da una prestazione perfettamente fungibile, che qualunque altro coerede potrebbe eseguire. La forma dell’atto non è decisiva: ciò che conta è che vi sia un trasferimento a titolo oneroso della quota e che il corrispettivo sia replicabile.

Il conferimento in società e la permuta pongono invece un problema di fungibilità e vanno valutati caso per caso. L’operazione che dietro la veste della permuta o del conferimento nasconde una vendita con corrispettivo in denaro resta assoggettata alla prelazione secondo i principi generali in materia di negozio indiretto; l’operazione genuinamente permutativa, il cui corrispettivo non sia replicabile dal coerede, tende invece a sottrarsene. È un terreno in cui conta la qualificazione dell’atto, non la sua etichetta.

La vendita dissimulata da donazione

Poiché la donazione non attiva la prelazione, l’atto gratuito è la via più semplice per aggirarla: la cessione viene qualificata come liberalità, mentre nella realtà il coerede riceve un prezzo. È un’ipotesi tutt’altro che teorica e va affrontata con un’impostazione processuale precisa.

Il coerede che intende riscattare non può limitarsi a proporre la domanda di retratto: deve prima chiedere l’accertamento della simulazione relativa, cioè far dichiarare che sotto la donazione apparente si nasconde una compravendita. Senza quell’accertamento la domanda di riscatto è infondata, perché l’atto che risulta agli atti non è soggetto a prelazione. Le due domande vanno quindi cumulate nello stesso giudizio.

Due regole giocano a favore di chi agisce. Il coerede è terzo rispetto al contratto concluso tra l’alienante e l’acquirente, e i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando essa pregiudica i loro diritti (art. 1415, comma 2, c.c.). Inoltre, proprio perché terzo, non incontra i limiti di prova che valgono tra i contraenti: può dimostrare la simulazione con testimoni e presunzioni (art. 1417 c.c.).

Avvertenza processuale

L’esito dipende da un accertamento di fatto e la posizione del retraente rispetto alla disciplina della simulazione non è pacifica. Gli indizi vanno perciò allegati e documentati sin dall’atto introduttivo: movimenti bancari in favore dell’alienante in prossimità dell’atto, rapporti di debito preesistenti fra le parti, sproporzione fra il valore della quota e l’assenza di qualunque contropartita dichiarata, comportamenti successivi incompatibili con una liberalità. Impostare il giudizio come semplice retratto, riservandosi di dedurre la simulazione in un secondo momento, è l’errore che pregiudica più spesso questo tipo di causa.

Quota ereditaria o quota di un singolo bene

È qui che si concentra la maggior parte del contenzioso, ed è qui che la strategia difensiva va costruita con più attenzione.

La regola

La prelazione opera quando il coerede trasferisce la propria quota ereditaria o una frazione di essa; non opera quando trasferisce singoli beni o quote di comproprietà di singoli beni (Cass. civ. n. 246/1985; App. Catania, 27 gennaio 2007; Trib. Padova, 4 novembre 2010).

La differenza non è formale ma strutturale. L’alienazione della quota ereditaria ha efficacia reale immediata: l’acquirente entra nella comunione, subentra in tutte le situazioni attive e passive che ne fanno parte, può chiedere la divisione. L’alienazione della quota di un singolo bene produce invece effetti meramente obbligatori: resta sospesa alla condizione che quel bene, in sede di divisione, venga assegnato proprio al coerede alienante, e solo allora l’acquirente ne diventa proprietario esclusivo (Cass. civ., ord. n. 4831/2019; ord. n. 4428/2018; n. 76/2018; n. 21050/2017). Poiché in questa seconda ipotesi nessun estraneo entra nella comunione, viene meno il pregiudizio che la prelazione intende evitare, e con esso la prelazione stessa.

Da questa distinzione l’ordinanza del maggio 2026 ha tratto anche una conseguenza poco frequentata: l’art. 1602 c.c., che disciplina il subingresso dell’acquirente nella posizione del locatore, presuppone una vendita a effetti reali e non si applica all’alienazione di quote di singoli beni.

La presunzione quando il compendio è un unico cespite

Se la comunione ereditaria ha a oggetto un solo bene e il coerede ne aliena la quota indivisa, si presume che a passare di mano sia stata la porzione ereditaria, cioè una frazione ideale dell’universum ius. Il retratto è quindi ammesso, salvo che il retrattato dimostri, sulla base di elementi concreti e intrinseci al contratto, che oggetto della vendita era il bene come entità a sé stante (Cass. civ., Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25462; Cass. civ. n. 8692/2016; n. 1852/2006; n. 5320/2003).

La presunzione è iuris tantum e può essere vinta da indici testuali di segno contrario: per esempio il silenzio del contratto sulla composizione dell’asse e sull’assunzione dei debiti (Cass. civ. n. 8259/1993). Un meccanismo analogo opera quando il coerede cede l’intero complesso dei beni che gli corrispondono in ragione della sua frazione di asse: anche in questa ipotesi si presume trasferita la quota (Cass. civ. n. 4941/1992).

Gli indici di qualificazione secondo la Cassazione del 2026

Giurisprudenza

Se il coerede cede la comproprietà sull’intero compendio lasciato dal defunto, mobili compresi, ciò che passa all’acquirente è la porzione ereditaria, cioè una frazione ideale dell’universum ius. Quando invece l’atto tocca solo una parte dei beni la regola si rovescia e il riscatto è precluso: spetta a chi lo invoca dimostrare che le parole del contratto non riflettono ciò che i contraenti volevano davvero, e cioè che l’acquirente doveva prendere il posto del venditore, sia pure limitatamente a quei beni, in ogni posizione attiva e passiva della comunione.

Cass. civ., Sez. II, ord. 20 maggio 2026, n. 15297, che richiama Cass. civ. n. 8304/1990

Elencare beni precisi nell’atto non basta a chiudere la questione: occorre stabilire se quel bene fosse il metro con cui misurare l’ingresso dell’acquirente nella comunione, oppure una frazione destinata a consolidarsi soltanto con la divisione (Cass. civ., Sez. II, 7 agosto 2002, n. 11881; Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2004, n. 18351).

Tra gli elementi valorizzabili rientra anche il comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.). Nel caso deciso nel 2026, la richiesta con cui l’acquirente aveva ottenuto i canoni di locazione degli immobili della comunione è stata ritenuta sintomatica dell’ingresso nella comunione in sostituzione del venditore, e quindi della natura di quota dell’oggetto trasferito: una richiesta che sarebbe stata incongrua se si fosse trattato della semplice compravendita di un sesto di alcuni immobili.

Perché la causa si decide nei gradi di merito

L’accertamento diretto a stabilire se la vendita abbia avuto a oggetto la quota ereditaria o beni determinati appartiene al giudizio di fatto: la Corte di cassazione non può riesaminarlo, purché la motivazione regga sul piano logico e su quello giuridico (Cass. civ., Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 97; Cass. civ., Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25462; Cass. civ., Sez. II, ord. 20 maggio 2026, n. 15297).

È un dato di peso strategico, da comunicare al cliente all’inizio e non alla fine: il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del contratto è destinato all’inammissibilità, perché l’interpretazione accolta dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile, ma soltanto una delle interpretazioni plausibili. Ne discende una precisa disciplina dell’attività difensiva in primo grado:

  • produzione integrale dell’atto e di tutti i documenti prodromici, incluse le trattative e i preliminari;
  • allegazione puntuale dei comportamenti successivi alla stipula;
  • capitoli di prova mirati sulla percezione dei frutti, sul pagamento delle imposte, sulla partecipazione alle vicende della comunione;
  • verifica dell’esistenza o dell’assenza, nell’atto, di clausole sull’accollo delle passività ereditarie.

Le quote di società cadute in successione

Merita segnalazione l’ipotesi in cui alcuni coeredi vendano la partecipazione in una società di capitali caduta in successione dichiarandosene attuali titolari, quando invece la titolarità piena potrebbe essere loro riconosciuta soltanto all’esito del giudizio di divisione pendente. Il punto dogmatico è che della singola partecipazione caduta in successione non si può disporre con effetti reali per la frazione corrispondente alla propria quota, la cosiddetta quotina, perché quella frazione non è ancora nel patrimonio del coerede: l’effetto traslativo resta condizionato all’attribuzione della partecipazione al cedente in sede di divisione. Un contratto così costruito non ha per oggetto la quota di eredità e non mira a collocare l’acquirente dentro la comunione: resta perciò inopponibile al coerede rimasto estraneo all’atto, rispetto al quale non si pone neppure un problema di preferenza (Cass. civ. n. 9801/2013). Il tema si intreccia con le regole sulla sorte della partecipazione alla morte del socio.

La denuntiatio: forma, contenuto, termine

In breve

La denuntiatio è la comunicazione con cui il coerede che intende vendere rende nota agli altri la proposta di alienazione, indicandone il prezzo. Ha natura di proposta contrattuale: l’accettazione del coerede conclude il contratto, senza bisogno di ulteriori manifestazioni di volontà. Va fatta per iscritto, con prova certa della data di ricezione, e il termine per la preferenza è di due mesi dall’ultima delle notificazioni.

Il contenuto

Non è richiesto l’intervento dell’ufficiale giudiziario, nonostante il riferimento testuale alla notificazione: ciò che conta è che la comunicazione raggiunga il destinatario e che sia dimostrabile la data di ricezione. Sul contenuto, la giurisprudenza richiede che il destinatario sia messo in condizione di capire davvero che cosa gli viene offerto e di misurarne la convenienza sotto ogni profilo rilevante, così da decidere consapevolmente se esercitare o meno la preferenza (Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5874, Rv. 670490-01; già Cass. civ. n. 6320/2003). Non basta quindi l’indicazione del prezzo: vanno esplicitati oggetto, condizioni di pagamento, eventuali accolli, termini e ogni elemento che incida sulla valutazione economica.

Se, nonostante una comunicazione completa, il coerede non esercita la preferenza, è poi irrilevante che nella denuntiatio fosse stato preannunciato soltanto l’avvio di un’azione di divisione e non la vendita: il diritto è ormai consumato (Cass. civ. n. 6320/2003).

La forma

La regola tradizionale è quella della libertà di forma (Cass. civ. n. 4537/1982), con l’eccezione del caso in cui la quota comprenda beni immobili, dove la forma scritta è necessaria (Cass. civ. n. 25041/2006; Trib. Como, 20 marzo 1984). L’orientamento più recente è però più rigoroso, ed è a quello che conviene attenersi: poiché la denuntiatio è destinata a consentire al coerede di acquistare la quota senza ulteriori manifestazioni di volontà, ragioni di certezza impongono la forma scritta e un mezzo che permetta di stabilire senza margini di dubbio in quale giorno l’avviso è arrivato a destinazione (Cass. civ. n. 5865/2016).

Indicazione operativa

La forma da adottare è l’atto scritto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, oppure trasmesso via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, conservando la prova della consegna. Il risparmio di una notifica non giustifica il rischio di un riscatto vittorioso dieci anni dopo.

Il termine di due mesi

Il diritto di prelazione va esercitato entro due mesi dall’ultima delle notificazioni. È un termine di decadenza, come conferma il richiamo all’art. 2964 c.c. contenuto nella norma, e non è rilevabile d’ufficio dal giudice: deve essere eccepito dalla parte interessata (Cass. civ. n. 3001/1979). La decorrenza dall’ultima delle notificazioni ha una ragione pratica: fino a quel momento non è certo quanti coeredi eserciteranno la preferenza e, quindi, in quali proporzioni la quota andrà ripartita.

Contenuto minimo di una denuntiatio che regge in giudizio

  1. identificazione della successione: defunto, data e luogo di apertura, estremi della dichiarazione di successione;
  2. identificazione della quota che si intende alienare e sua frazione rispetto all’asse;
  3. elencazione dei beni che compongono l’asse ereditario e delle passività note;
  4. nome dell’acquirente e sua estraneità alla comunione;
  5. prezzo in cifra, modalità e termini di pagamento;
  6. ogni patto accessorio rilevante: accolli, dilazioni, garanzie, condizioni, riserve di usufrutto;
  7. avvertimento che la preferenza va esercitata entro due mesi dalla ricezione;
  8. indicazione del recapito al quale indirizzare l’accettazione;
  9. data e sottoscrizione dell’alienante.

Ogni variazione successiva degli elementi da 2 a 6 impone una nuova comunicazione.

Rinuncia alla prelazione ed effetti dell’inerzia

La preferenza nasce insieme alla qualità di erede e non nel momento in cui arriva l’avviso: da qui la possibilità di rinunciarvi anche con riferimento a un’alienazione soltanto progettata in termini generici (Cass. civ. n. 310/1999). È ammessa anche la rinuncia al retratto, che non richiede forme particolari neppure quando la quota comprenda beni immobili (Cass. civ. n. 900/1975), e può essere espressa o tacita.

Giurisprudenza

Perché l’avviso preteso dall’art. 732 c.c. assolva alla propria funzione, il destinatario deve essere messo in grado di capire con precisione che cosa gli si propone e di soppesarne la convenienza in ciascuno dei suoi aspetti: solo a quella condizione il suo silenzio può valere come abbandono della preferenza. La Corte ha perciò annullato la pronuncia di merito che aveva letto come rinuncia implicita l’inerzia serbata davanti a un preliminare differente, per oggetto e per prezzo, rispetto al contratto poi effettivamente concluso.

Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5874 (Rv. 670490-01)

Il passaggio è decisivo nella prassi. Quando la trattativa evolve, e cambiano il prezzo, i beni compresi nell’operazione o le modalità di pagamento, la denuntiatio originaria non copre l’operazione finale e va rinnovata. Diversamente, la vendita resta esposta al riscatto anche se il coerede era stato informato del progetto iniziale e non aveva reagito.

Quanto alla revocabilità della proposta, finché il coerede preferito non ha accettato l’opinione dottrinale prevalente la ammette; in senso contrario si è espressa Cass. civ. n. 5802/1982. Nell’incertezza, la soluzione prudente per l’alienante è formulare la comunicazione solo quando l’operazione con il terzo è definita in tutti i suoi elementi.

Come si esercita il riscatto

Il retratto si esercita con una dichiarazione unilaterale recettizia, di natura negoziale, indirizzata all’acquirente. La dichiarazione produce di per sé effetti reali: non serve un atto di ritrasferimento, né il concorso della volontà di chi subisce il riscatto, al quale resta soltanto l’obbligo di consegnare materialmente i beni (Cass. civ. n. 5066/1992).

Il mandato speciale

Poiché l’esercizio del riscatto è atto di disposizione, la domanda giudiziale non può essere proposta dal procuratore alle liti sprovvisto di mandato speciale (Cass. civ. n. 9744/2010; Cass. civ. n. 2387/1998). Su questo terreno la Cassazione ha però adottato una lettura sostanzialistica.

Giurisprudenza

La volontà di riscattare può essere manifestata con lo stesso atto che apre il giudizio, purché quell’atto risalga con certezza a chi è titolare del potere: basta che lo abbia firmato, oppure che al difensore sia stata rilasciata una procura speciale, compresa quella scritta a margine o in calce. In quel caso l’atto appartiene direttamente alla parte anche nel punto in cui racchiude la dichiarazione negoziale.

Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2019, n. 14515 (Rv. 654080-02); conf. Cass. civ. n. 9744/2010

Il rischio si neutralizza con due accorgimenti: una procura speciale che menzioni espressamente il potere di esercitare il riscatto ex art. 732 c.c. e, in aggiunta, una dichiarazione di riscatto stragiudiziale sottoscritta personalmente dal coerede e notificata all’acquirente prima o contestualmente alla citazione.

Se gli acquirenti sono più di uno

Quando la quota è stata acquistata da più soggetti con il medesimo atto, la dichiarazione di riscatto va indirizzata a tutti gli acquirenti e tutti vanno convenuti in giudizio. La ragione discende dal meccanismo stesso del retratto: il retraente non impugna il contratto, ma vi subentra per intero, sostituendosi alla posizione contrattuale acquisita dai compratori; e poiché il riscatto non può essere parziale, una dichiarazione rivolta a uno solo di essi non è idonea a produrre l’effetto sostitutivo sull’intera quota.

Lo stesso vale quando, dopo il primo acquisto, la quota è stata rivenduta o frazionata: la verifica delle visure ipotecarie serve proprio a individuare tutti i soggetti da raggiungere con la dichiarazione e con la citazione.

Niente riscatto parziale, e la ripartizione tra più retraenti

Il riscatto va esercitato per l’intera quota alienata: non è ammesso un retratto limitato ad alcuni beni o a una frazione della quota, perché il retraente subentra nel contratto per intero, alle stesse condizioni pattuite dal terzo.

Se più coeredi esercitano il riscatto, il secondo comma dell’art. 732 c.c. impone di dividere fra loro la porzione in misura identica. La ripartizione è dunque per teste e non in proporzione alle rispettive quote ereditarie: nelle comunioni con quote fortemente diseguali produce effetti redistributivi non intuitivi, che vanno valutati prima di promuovere l’azione congiuntamente.

Entro quando

Due limiti concorrono e prevale quello che scade per primo.

  • Il primo è scritto nella norma: il riscatto è esercitabile finché dura lo stato di comunione ereditaria. Cessata la comunione, il diritto si estingue.
  • Il secondo è di elaborazione giurisprudenziale: al potere di riscatto si applica la prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dalla stipulazione dell’atto di alienazione (Cass. civ. n. 3465/2013; n. 519/1988; n. 4695/1986). Parte della dottrina lo ritiene invece imprescrittibile, ma è tesi minoritaria e non seguita nella prassi giudiziale.

Non esiste, invece, un termine di decadenza breve collegato alla conoscenza della vendita. È la ragione per cui il retratto può riemergere a molti anni di distanza dal rogito, come dimostrano le vicende approdate in Cassazione nel 2025 e nel 2026, originate da atti stipulati alla fine degli anni Novanta.

Il giudizio di retratto

Contro chi si agisce

L’azione va proposta nei confronti dell’acquirente. Il coerede alienante non è litisconsorte necessario: poiché l’accoglimento della domanda determina il subentro del retraente nel medesimo contratto concluso con il retrattato, la presenza dell’alienante non è necessaria (Cass. civ., Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 59; conf. Cass. civ. n. 15482/2001 e n. 2934/1988). Il riscatto è però opponibile anche a ogni successivo avente causa dell’acquirente: prima di impostare la domanda occorre quindi verificare nelle visure chi sia l’attuale titolare della quota, e convenirlo in giudizio.

Rapporti con il giudizio di divisione

La pendenza di un giudizio di divisione promosso anche nei confronti degli acquirenti della quota non impedisce di proporre, nelle more, la domanda di retratto contro gli stessi soggetti. Entrambe le azioni presuppongono la validità dell’atto traslativo, e il giudicato eventualmente formatosi sulla divisione non impedisce di esaminare la richiesta di chi riscatta: l’accoglimento del riscatto sostituisce per legge un soggetto all’altro con effetto retroattivo e, rispetto alla divisione, produce un risultato affine alla confusione, perché i beni da dividere si concentrano in un unico titolare (Cass. civ. n. 17520/2016).

Eccezioni in senso stretto e mere difese

La contestazione secondo cui la domanda di retratto difetta del presupposto costituito dalla dichiarazione personale di voler riscattare non è un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa: si limita a negare uno dei presupposti che la legge richiede per accogliere la domanda, e per questo è ammessa anche se sollevata soltanto in appello (Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2019, n. 14515, Rv. 654080-01). Analogamente non è domanda nuova quella formulata per la prima volta in appello dal retrattato ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (Cass. civ. n. 3049/1997).

L’implicazione difensiva è duplice: chi resiste al retratto non perde la possibilità di contestare i presupposti dell’azione per non averlo fatto in primo grado; chi agisce deve costruire l’atto introduttivo come se quella contestazione fosse già stata sollevata.

Natura della sentenza e pubblicità

Giurisprudenza

La decisione che accoglie il riscatto ha natura costitutiva: comincia a operare quando passa in giudicato, ma i suoi effetti risalgono al giorno in cui la vendita fu conclusa senza rispettare la preferenza. Da quel giorno, e non dalla sentenza, il coerede va considerato proprietario, come se il contratto lo avesse avuto fra le parti.

Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2026, n. 1624

Quanto agli effetti verso i terzi, la surrogazione prescinde dalla pubblicità immobiliare: poiché il retraente è considerato acquirente diretto rispetto al coerede alienante, le cessioni intervenute dopo la prima, sulla medesima porzione, restano automaticamente prive di effetto, e non conta quale atto sia stato trascritto per primo (Cass. civ. n. 4703/1999). La trascrizione della domanda giudiziale resta comunque prassi doverosa: rende conoscibile il contenzioso, scoraggia le rivendite in corso di causa e agevola la successiva regolarizzazione dei registri immobiliari.

Il negozio ricognitivo tra alienante e acquirente

Va segnalata una manovra difensiva tentata con una certa regolarità: alienante e acquirente, dopo la proposizione del retratto, dichiarano nullo, o inefficace fin dall’origine, l’atto che avevano concluso, per sostenere che la quota è tornata al coerede e che è venuta meno la condizione dell’azione. L’operazione riesce entro limiti stretti. Quel negozio riporta il coerede dentro la comunione, con effetto retroattivo e verso chiunque, soltanto quando si limita a riconoscere una causa di nullità o di inefficacia originaria che la legge già prevede in modo tassativo. Al di fuori di questa ipotesi l’accordo vincola soltanto chi lo ha concluso e non può essere fatto valere contro il coerede che agisce in retratto (Cass. civ. n. 4703/1999; Trib. Bologna, 18 giugno 2012).

Gli effetti: la surrogazione retroattiva

L’accoglimento del retratto non invalida il contratto tra coerede alienante e terzo: ne paralizza gli effetti, sostituendo il retraente all’acquirente, che viene estromesso dal contratto traslativo. Il retraente subentra alle medesime condizioni e al medesimo prezzo, con efficacia retroattiva alla data dell’atto. La sola cooperazione richiesta al retrattato riguarda la consegna dei beni.

Restano da valutare, caso per caso, le posizioni dei terzi che abbiano acquistato diritti reali di garanzia sulla quota, alle quali si applicano i principi generali in materia di effetti della retroattività reale.

Prezzo, interessi e danno da occupazione

A chi va pagato il prezzo

È il punto su cui si commettono più errori, anche in sede giudiziale. Il prezzo va corrisposto al retrattato, cioè all’acquirente estromesso, e non al coerede alienante. La ragione è strutturale: il retraente subentra con effetto ex tunc nella posizione dell’acquirente, il quale ha già pagato il prezzo al venditore, sicché destinatario della restituzione non può che essere chi quel prezzo ha versato (Cass. civ., Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 59, che richiama Cass. civ. n. 34929/2022 e n. 1016/2013 in tema di prelazione agraria e Cass. civ. n. 12264/2009 in tema di prelazione locatizia).

Nella vicenda decisa nel 2025 la Corte ha affermato che la decisione d’appello che aveva condannato il retraente a pagare il prezzo ai venditori era errata, pur dovendo prendere atto che una precedente statuizione contraria era passata in giudicato per mancata impugnazione. È l’illustrazione più efficace di quanto costi, in questa materia, non impugnare un capo di sentenza apparentemente marginale.

Interessi, spese e natura del debito

  • Il retrattato ha diritto alla restituzione del prezzo pagato e al rimborso delle spese dell’acquisto (Cass. civ. n. 4695/1986).
  • Gli spettano gli interessi legali sul prezzo, dovuti anche se non richiesti, con decorrenza dalla data dell’atto di vendita (Cass. civ. n. 4497/2010; Trib. Aosta, 13 maggio 2019).
  • L’obbligazione restitutoria del retraente è un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico: non è dovuta rivalutazione monetaria.

In controversie che durano decenni, quest’ultimo dato sposta in modo sensibile l’equilibrio economico dell’operazione a favore del retraente, che restituisce un prezzo nominale del passato maggiorato dei soli interessi legali.

Il godimento dei beni nel periodo intermedio

Giurisprudenza

Chiuso definitivamente il giudizio di riscatto, la proprietà dei beni risale in capo al coerede al giorno del contratto: chi li ha tenuti nel frattempo li ha occupati senza titolo fin dall’inizio, e la pretesa fatta valere è di risarcimento, non di indennizzo. È stata perciò riformata la decisione che faceva partire il conteggio dal giudicato anziché dal rogito; e non soccorre il richiamo alle regole sul possesso di buona fede, che nella migliore delle ipotesi avrebbe spostato il termine iniziale alla domanda giudiziale.

Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2026, n. 1624

La stessa decisione ha precisato che il regime del retratto agrario, permeato dal favore per il coltivatore diretto in un’ottica produttiva, ha presupposti ed effetti diversi e non è trasferibile al retratto successorio: nel retratto agrario, per la durata del processo, al retraente non competono né i frutti né le utilità del fondo.

La ricaduta operativa è netta: la domanda di riscatto va accompagnata, sin dall’atto introduttivo, dalla domanda di rilascio e di risarcimento del danno da occupazione con decorrenza dalla data dell’atto di alienazione, allegando la misura mensile del pregiudizio con canone di mercato o perizia di stima. Rinviare la questione a un giudizio successivo significa aggiungere anni e costi a un contenzioso già lungo.

Effetti del retratto successorio: quadro di sintesi.
ProfiloRegolaRiferimento
Sorte del contrattoValido, ma inefficace verso il retraente, che vi subentraOrientamento consolidato
Momento degli effettiRetroattivo alla data dell’atto di alienazioneCass. n. 1624/2026
Natura della sentenzaCostitutiva, efficace dal giudicato con effetti ex tuncCass. n. 1624/2026
Destinatario del prezzoL’acquirente retrattato, non l’alienanteCass. n. 59/2025
Interessi sul prezzoLegali, dalla data dell’atto, dovuti anche se non richiestiCass. n. 4497/2010
Natura del debito restitutorioDebito di valuta, senza rivalutazioneCass. n. 4695/1986
Spese dell’acquistoRimborsabili al retrattatoCass. n. 4695/1986
Godimento dei beniRisarcimento del danno da occupazione dalla data del rogitoCass. n. 1624/2026
Alienazioni successiveInefficaci, a prescindere dall’ordine delle trascrizioniCass. n. 4703/1999

Concorso con la prelazione agraria e urbana

Fondi rustici

Quando nell’asse cadono terreni agricoli il coordinamento con la prelazione del coltivatore diretto è terreno di contenzioso frequente. Il quadro si articola in quattro situazioni.

  1. Alienazione a un estraneo della quota ereditaria comprendente un fondo rustico: la preferenza del coerede viene prima di quella che la legge 26 maggio 1965, n. 590 riserva, all’art. 8, a chi coltiva direttamente il fondo o lo conduce come mezzadro, colono o compartecipante (Cass. civ., Sez. III, ord. 23 settembre 2024, n. 25443, Rv. 672443-01; conf. Cass. civ. n. 4345/2009).
  2. Cessione onerosa della quota di un fondo rustico il cui affittuario coltivatore diretto sia anche coerede dell’alienante: la preferenza dell’art. 8 si affianca a quella dell’art. 732 c.c. senza eliminarla (Cass. civ. n. 12520/2016).
  3. Alienazione tra coeredi: ciascuno è libero di trasferire all’uno o all’altro coerede la propria quota di fondo rustico, non essendo applicabili tra loro le limitazioni derivanti dalla prelazione del coerede coltivatore diretto (Cass. civ. n. 21050/2017).
  4. Alienante che non è coerede originario: l’art. 732 c.c. non opera affatto e il campo resta libero per la prelazione del confinante coltivatore diretto ai sensi dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Cass. civ., Sez. III, ord. 23 dicembre 2025, n. 33716).

La verifica sulla catena delle titolarità, quindi, non serve solo a stabilire se il retratto successorio sia esperibile: serve a stabilire quale prelazione si applichi.

Immobili urbani e impresa familiare

Chi cede a titolo oneroso una quota di eredità attiva la preferenza legale del coerede, non quella che spetta al conduttore di un immobile urbano destinato a uso non abitativo: le due discipline non si sovrappongono (Cass. civ. n. 3629/1990).

Quando nell’asse cade un’impresa familiare va inoltre considerato l’art. 230-bis, comma 5, c.c., che attribuisce ai partecipanti un diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda: si tratta di una prelazione distinta, con presupposti e beneficiari propri, che può concorrere con quella dell’art. 732 c.c. e va coordinata con essa in sede di redazione dell’atto. Quando la quota comprende un’azienda o partecipazioni sociali, l’alternativa alla vendita a terzi passa dagli strumenti di passaggio generazionale, a cominciare dal patto di famiglia.

La cessione della quota: artt. 1542-1547 e trascrizione

L’art. 732 c.c. presuppone un’alienazione ma non la disciplina. Le regole del contratto stanno altrove, negli artt. 1542-1547 c.c. sulla vendita di eredità: è la parte più trascurata della materia e insieme quella che genera i problemi più seri dopo la stipula.

Forma e garanzia

La vendita di un’eredità deve essere fatta per atto scritto a pena di nullità, e il venditore è tenuto a prestarsi agli atti necessari per rendere efficace verso i terzi la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità (art. 1543 c.c.). Se dell’eredità fanno parte beni immobili, alla forma scritta si aggiunge la necessità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della trascrizione.

Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti garantisce soltanto la propria qualità di erede (art. 1542 c.c.): non garantisce la consistenza dell’asse, l’esistenza dei singoli beni, l’assenza di passività. Per l’acquirente significa che l’operazione ha una componente aleatoria strutturale e che, se l’asse si rivela più povero del previsto, non ha rimedi contrattuali salvo patto contrario. Per il venditore significa che l’estensione della garanzia oltre la qualità di erede richiede una clausola espressa, e che accettarla senza inventario è imprudente.

Rapporti di dare e avere, debiti ereditari

Se il venditore ha percepito frutti, riscosso crediti ereditari o venduto beni dell’eredità deve rimborsarne il compratore, salvo patto contrario (art. 1544 c.c.). Specularmente, il compratore deve rimborsare al venditore quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredità e deve corrispondergli quanto gli sarebbe stato dovuto dall’eredità stessa, salvo diversa pattuizione (art. 1545 c.c.). Salvo patto contrario, inoltre, il compratore è obbligato in solido con il venditore al pagamento dei debiti ereditari (art. 1546 c.c.). Le stesse regole si applicano alle altre forme di alienazione dell’eredità a titolo oneroso, mentre per quelle a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’art. 797 c.c. (art. 1547 c.c.).

Importante

Nella pratica queste poste vanno ricostruite e regolate nell’atto, con un prospetto allegato: rendite riscosse, canoni percepiti, imposte pagate, spese condominiali, rate di mutuo, oneri di successione. In mancanza, il contenzioso dopo la vendita è quasi certo.

Va inoltre ricordato che la cessione non fa perdere al venditore la qualità di erede: verso i creditori del defunto egli resta esposto secondo le regole ordinarie della responsabilità per i debiti ereditari, che mutano solo se a monte vi è stata un’accettazione con beneficio d’inventario, e la posizione di chi ha accettato puramente e semplicemente non muta per effetto della vendita della quota.

Trascrizione, continuità e il nuovo art. 2648, comma 3, c.c.

La cessione della quota ereditaria comprendente immobili va trascritta; perché la trascrizione sia efficace nella catena della continuità occorre che risulti trascritto anche l’acquisto dell’eredità da parte del cedente. Qui interviene una novità di rilievo, non ancora recepita ovunque nella prassi.

Novità normativa

L’art. 41 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha aggiunto un terzo comma all’art. 2648 c.c. Per trascrivere l’accettazione tacita non occorre più, necessariamente, un atto dispositivo del bene o un accertamento del giudice: oggi è sufficiente un atto pubblico, oppure una scrittura privata autenticata, nel quale l’erede o un suo successore a titolo universale dichiari, nella forma dell’atto notorio, di avere accettato tacitamente (art. 476 c.c.) o di avere comunque acquistato la qualità di erede (art. 485 c.c.).

L. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 41, che introduce il comma 3 dell’art. 2648 c.c.

La ricaduta sulla materia è diretta. La vendita della quota ereditaria è essa stessa atto di accettazione tacita: da essa il cedente ricava la qualità di erede che sta trasferendo. Prima della modifica, la regolarizzazione della continuità presupponeva un atto dispositivo del bene o un accertamento giudiziale; oggi è sufficiente una dichiarazione ricognitiva resa nelle forme indicate, che non realizza l’acquisto ma lo attesta. Nella redazione dell’atto di cessione, e a valle nella regolarizzazione dei registri dopo un riscatto vittorioso, conviene quindi verificare lo stato delle trascrizioni a monte e, se manca quella dell’accettazione, provvedervi con lo strumento oggi disponibile.

Profili fiscali essenziali

La fiscalità della cessione di quota ereditaria è meno lineare di quanto appaia e va verificata con il notaio rogante prima di definire il prezzo. Tre indicazioni di metodo.

  • Oggetto dell’imposizione. L’atto non trasferisce un immobile, ma una quota di una universalità di diritti. La differenza incide sulla determinazione della base imponibile e sull’accesso ai meccanismi agevolativi costruiti sulla compravendita immobiliare, che presuppongono un trasferimento avente a oggetto un immobile determinato. Non è un dettaglio da rinviare al rogito: incide sul prezzo netto che il cedente incassa e sul costo complessivo dell’operazione per il cessionario.
  • Effetti della retroattività del retratto. Il riscatto non dà luogo a un secondo trasferimento dal retrattato al retraente, ma alla sostituzione di quest’ultimo nel medesimo contratto. La sentenza che accoglie la domanda è però un provvedimento dell’autorità giudiziaria recante trasferimento di proprietà, soggetto a registrazione secondo le regole proprie degli atti giudiziari: la quantificazione va impostata con il consulente fiscale contestualmente alla domanda, non dopo il deposito della sentenza.
  • Successione a monte. Dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione è autoliquidata dal contribuente. La stima preliminare può essere fatta con il calcolatore delle imposte di successione. Un’eredità dichiarata in modo incompleto o con valori non allineati si trasforma, al momento della cessione della quota, in un problema di tutte le parti dell’atto: la verifica della regolarità della dichiarazione di successione precede logicamente la trattativa.

Che cosa fare: tre percorsi operativi

Il coerede che vuole vendere la propria quota

  1. Verificare che la comunione ereditaria sia ancora in essere e che non siano intervenute divisioni, anche parziali o di fatto.
  2. Verificare di essere coerede originario e non successore di un coerede: nel secondo caso la prelazione non opera e l’atto può essere concluso liberamente sotto questo profilo.
  3. Ricostruire l’asse e le passività e predisporre il prospetto dei rapporti di dare e avere.
  4. Definire integralmente l’operazione con il terzo prima di procedere alla comunicazione.
  5. Notificare la denuntiatio a tutti i coeredi, in forma scritta e con prova certa della data di ricezione.
  6. Attendere il decorso dei due mesi dall’ultima notificazione.
  7. Rinnovare la comunicazione se nel frattempo prezzo, oggetto o condizioni sono cambiati.
  8. Valutare l’alternativa della vendita a un altro coerede, che non attiva la prelazione.

Il coerede che scopre la vendita

  1. Acquisire copia dell’atto e visure ipotecarie aggiornate, per individuare l’attuale titolare della quota.
  2. Verificare se sia mai pervenuta una denuntiatio e se il suo contenuto corrisponda all’atto effettivamente stipulato.
  3. Verificare la data del contratto, ai fini del termine decennale, e lo stato della comunione.
  4. Qualificare l’oggetto del trasferimento: quota ereditaria o quota di singoli beni. È la verifica decisiva, da condurre sul testo dell’atto e sui comportamenti successivi delle parti.
  5. Notificare la dichiarazione di riscatto, sottoscritta personalmente, all’acquirente e agli eventuali aventi causa.
  6. Conferire procura speciale che menzioni espressamente il potere di riscattare ex art. 732 c.c.
  7. Predisporre la provvista del prezzo e delle spese d’acquisto da restituire al retrattato, oltre agli interessi legali dalla data dell’atto.
  8. Proporre, con la domanda di riscatto, anche quella di rilascio e di risarcimento del danno da occupazione dalla data del rogito, con quantificazione mensile.
  9. Trascrivere la domanda giudiziale.

Il terzo che intende acquistare una quota ereditaria

  1. Richiedere prova documentale che tutti i coeredi abbiano ricevuto la denuntiatio e verificarne il contenuto rispetto all’operazione effettiva.
  2. Accertare che siano decorsi i due mesi dall’ultima notificazione.
  3. Verificare che l’alienante sia coerede originario.
  4. Considerare che, in caso di retratto vittorioso, la posizione ricostruttiva è quella del retrattato: restituzione del prezzo e delle spese e interessi legali a proprio favore, ma esposizione al risarcimento per il godimento dei beni dalla data del rogito.
  5. Valutare l’inserimento di clausole di garanzia e manleva a carico del venditore per il caso di esercizio del retratto.
Errori ricorrenti e conseguenze.
ErroreConseguenza
Denuntiatio verbale o priva di prova della ricezioneL’onere della prova del rispetto della prelazione ricade sull’alienante; il retratto resta esperibile
Denuntiatio riferita a un preliminare poi modificatoNessuna rinuncia tacita: la vendita resta riscattabile (Cass. n. 5874/2024)
Domanda di riscatto proposta dal difensore senza mandato specialeInammissibilità della domanda
Dichiarazione di riscatto rivolta a uno solo dei più acquirenti della stessa quotaIl riscatto non può essere parziale: la dichiarazione non produce l’effetto sostitutivo sull’intera quota
Domanda di retratto contro una cessione dissimulata da donazione, senza domanda di accertamento della simulazioneDomanda infondata: l’atto che risulta agli atti non è soggetto a prelazione
Alienante convenuto come litisconsorte necessarioNon è necessario: possibile aggravio di spese (Cass. n. 59/2025)
Prezzo offerto o versato all’alienante anziché al retrattatoErrore sostanziale; se cristallizzato in un capo di sentenza non impugnato, definitivo (Cass. n. 59/2025)
Risarcimento per il godimento chiesto in un giudizio separato e successivoAnni e costi aggiuntivi, evitabili con domanda cumulata (Cass. n. 1624/2026)
Azione promossa dall’erede di un coeredeDifetto di titolarità del diritto (Cass. n. 33716/2025)
Retratto esercitato dopo la divisionePresupposto insussistente

Tabella sinottica della giurisprudenza

Le pronunce di legittimità più recenti in materia di prelazione e retratto ex art. 732 c.c.
ProvvedimentoPrincipio
Cass. civ., Sez. II, ord. 20 maggio 2026, n. 15297Distinzione tra alienazione della quota ereditaria e di singoli beni; indici di qualificazione, incluso il comportamento successivo delle parti; accertamento di fatto incensurabile in legittimità; inapplicabilità dell’art. 1602 c.c.
Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2026, n. 1624Sentenza costitutiva con effetti ex tunc; risarcimento del danno da occupazione senza titolo dalla data del rogito; differenze rispetto al retratto agrario
Cass. civ., Sez. III, ord. 23 dicembre 2025, n. 33716 (Rv. 677188-01)Prelazione inerente alla qualità di coerede e non alla quota: intrasmissibile, spetta ai soli coeredi originari; spazio residuo per la prelazione agraria del confinante
Cass. civ., Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 59 (Rv. 673525-01)Ius praelationis e ius retractionis come diritti distinti; niente litisconsorzio necessario dell’alienante; prezzo da pagare al retrattato
Cass. civ., Sez. III, ord. 23 settembre 2024, n. 25443 (Rv. 672443-01)Prevalenza della prelazione del coerede su quella del coltivatore diretto ex art. 8 L. 590/1965
Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5874 (Rv. 670490-01)Requisiti di adeguatezza della denuntiatio; limiti alla configurabilità della rinuncia tacita
Cass. civ., Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25462 (Rv. 668876-02)La qualificazione dell’oggetto della vendita è apprezzamento di fatto, sindacabile solo per vizi logici o giuridici della motivazione
Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2019, n. 14515 (Rv. 654080-01 e -02)Dichiarazione di riscatto contenuta nell’atto introduttivo e procura a margine o in calce; mera difesa la contestazione del presupposto
Cass. civ., Sez. II, ord. 22 gennaio 2019, n. 1654 (Rv. 652176-01)Non è soggetta a retratto l’alienazione compiuta dal successore a titolo universale del coerede
Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 12 giugno 2018, n. 15271 (Rv. 649214-01)Il coniuge del coerede in comunione legale non è estraneo alla comunione ereditaria
Cass. civ., Sez. II, ord. 21 maggio 2018, n. 12504 (Rv. 648754-01)Il retratto non si applica alla comunione ordinaria derivante da attribuzione congiunta in sede di divisione

Fonti normative: artt. 732, 1103, 1116, 1197, 1362, 1415, 1417, 1542-1547, 1602, 2648, 2964 c.c.; art. 110 e art. 345 c.p.c.; art. 8 legge 26 maggio 1965, n. 590; art. 7 legge 14 agosto 1971, n. 817; art. 41 legge 2 dicembre 2025, n. 182.

Domande frequenti (F.A.Q.)

Che cos’è il retratto successorio?
È il potere del coerede di riprendersi la porzione di eredità che un altro coerede ha ceduto a un estraneo senza dargliene prima notizia, agendo sia contro chi l’ha acquistata sia contro chiunque l’abbia poi comprata da lui. Il riscatto opera come sostituzione nel contratto già concluso, con effetto retroattivo alla data della vendita.
Entro quanto tempo si può riscattare la quota?
Finché dura lo stato di comunione ereditaria e, comunque, entro dieci anni dalla conclusione del contratto di alienazione, secondo l’orientamento della Cassazione che applica il termine ordinario di prescrizione. Non esiste un termine breve collegato alla scoperta della vendita.
Il termine di due mesi a che cosa si riferisce?
Riguarda il diritto di prelazione, cioè la facoltà di acquistare a preferenza del terzo dopo aver ricevuto la comunicazione: decorre dall’ultima delle notificazioni ed è un termine di decadenza. Se la comunicazione non è mai stata fatta, quel termine non entra in gioco e rileva soltanto il termine per il riscatto.
Il diritto spetta anche a chi ha ereditato da un coerede?
No. Prelazione e retratto spettano soltanto a chi era coerede all’apertura della successione e operano soltanto contro le alienazioni compiute da quegli stessi coeredi. L’erede del coerede è, ai fini dell’art. 732 c.c., un estraneo (Cass. civ., Sez. III, ord. 23 dicembre 2025, n. 33716).
Un coerede può vendere la propria quota a un altro coerede senza dirlo agli altri?
Sì. La prelazione tutela dall’ingresso di estranei nella comunione: la vendita a un altro coerede non fa sorgere alcun obbligo di comunicazione, anche se avvantaggia uno solo dei coeredi.
La vendita a un nipote o al coniuge di un coerede è soggetta a prelazione?
Sì, perché estraneo è chiunque non partecipi alla comunione ereditaria, a prescindere dai rapporti familiari. Fa eccezione l’acquisto da parte del coniuge di un coerede in regime di comunione legale: in quel caso l’acquisto ricade nella comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c. e l’acquirente non è considerato estraneo (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 12 giugno 2018, n. 15271).
Che differenza c’è tra vendere la quota di eredità e vendere la quota di un immobile ereditato?
La prima ha effetti reali immediati e fa entrare l’acquirente nella comunione: è soggetta a prelazione. La seconda ha effetti obbligatori e resta condizionata all’assegnazione di quel bene al venditore in sede di divisione: non è soggetta a prelazione. La qualificazione dipende dal contenuto complessivo dell’atto e dal comportamento delle parti, non dalla sua intestazione.
Se nell’eredità c’è un solo immobile, la distinzione ha ancora senso?
In quel caso la vendita della quota indivisa dell’unico cespite si presume vendita della quota ereditaria e il retratto è ammesso. La presunzione può essere superata dimostrando, con elementi interni al contratto, che le parti hanno considerato il bene come entità autonoma (Cass. civ., Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25462).
La donazione della quota a un estraneo è soggetta a prelazione?
No. La prelazione presuppone un’alienazione a titolo oneroso con corrispettivo fungibile. Restano escluse le donazioni e, secondo la giurisprudenza, anche la transazione.
Come va fatta la comunicazione ai coeredi?
In forma scritta, con modalità che consentano di documentare esattamente il giorno di ricezione, e con un contenuto che permetta al destinatario di valutare la convenienza dell’operazione in tutti i suoi elementi: oggetto, prezzo, condizioni di pagamento, patti accessori. La notifica a mezzo ufficiale giudiziario non è obbligatoria, ma è la soluzione più sicura.
Se il prezzo cambia dopo la comunicazione, occorre rifarla?
Sì. Se l’atto definitivo diverge, quanto a oggetto o a prezzo, da quanto comunicato, l’inerzia del coerede non vale come rinuncia e la vendita resta esposta al riscatto (Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5874).
Chi va citato in giudizio?
L’acquirente della quota e, se vi sono stati ulteriori trasferimenti, l’attuale titolare. Il coerede venditore non è litisconsorte necessario (Cass. civ., Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 59).
A chi deve essere pagato il prezzo del riscatto?
All’acquirente estromesso, non al coerede che ha venduto. Al retrattato spettano la restituzione del prezzo, il rimborso delle spese di acquisto e gli interessi legali dalla data dell’atto di vendita.
Il retraente deve rivalutare il prezzo se la causa dura molti anni?
No. L’obbligazione restitutoria è un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico: sono dovuti gli interessi legali, non la rivalutazione monetaria.
Chi ha goduto dell’immobile durante la causa deve qualcosa?
Sì. Ottenuto il riscatto, il retraente può chiedere il risarcimento del danno da occupazione senza titolo con decorrenza dalla data del rogito e non dal passaggio in giudicato della sentenza sul retratto (Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2026, n. 1624).
Il riscatto è possibile se l’acquirente ha già rivenduto la quota?
Sì. Il riscatto opera nei confronti dell’acquirente e di ogni successivo avente causa, e le alienazioni successive perdono efficacia indipendentemente dall’ordine delle trascrizioni.
Che cosa accade se nel frattempo è stata fatta la divisione?
Il presupposto viene meno e il riscatto non è più esercitabile. Lo stesso effetto si produce quando, in sede di divisione, un bene è stato attribuito congiuntamente a più coeredi: la contitolarità che ne deriva è comunione ordinaria, cui l’art. 732 c.c. non si applica.
È possibile rinunciare preventivamente alla prelazione?
Sì. Il diritto si acquista con la qualità di erede e non con la comunicazione, e la rinuncia può riguardare anche un’alienazione soltanto progettata in termini generici. La rinuncia al retratto non richiede forme particolari, neppure se la quota comprende immobili.
Se più coeredi vogliono riscattare, come si divide la quota?
In parti uguali tra tutti coloro che esercitano il riscatto, per espressa previsione del secondo comma dell’art. 732 c.c., e quindi per teste e non in proporzione alle quote ereditarie di ciascuno.
Il coerede ha mascherato la vendita da donazione: si può fare qualcosa?
Sì, ma la strada è più lunga. Poiché la donazione non è soggetta a prelazione, occorre chiedere al giudice l’accertamento della simulazione relativa e cumulare quella domanda con il retratto. Il coerede è terzo rispetto al contratto, quindi può far valere la simulazione contro le parti (art. 1415, comma 2, c.c.) e provarla anche per testimoni e presunzioni (art. 1417 c.c.). L’esito dipende dagli indizi che si riescono a documentare.
La quota è stata comprata da due persone insieme: contro chi va esercitato il riscatto?
Contro tutti gli acquirenti. Il retraente subentra per intero nella posizione contrattuale dei compratori e il riscatto non può essere parziale: la dichiarazione va quindi indirizzata a ciascuno di essi e tutti vanno convenuti in giudizio, insieme agli eventuali successivi aventi causa risultanti dalle visure.
Il retratto si applica anche ai fondi rustici affittati a un coltivatore diretto?
Se oggetto dell’alienazione è la quota ereditaria comprendente il fondo, la prelazione del coerede prevale su quella del coltivatore diretto (Cass. civ., Sez. III, ord. 23 settembre 2024, n. 25443). Se il coltivatore è a sua volta coerede, le due prelazioni concorrono. Se l’alienante non è coerede originario, l’art. 732 c.c. non opera e la prelazione agraria riprende pieno vigore.
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Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. L’esperibilità del retratto successorio, i termini e gli effetti economici dipendono dal caso concreto: qualità di coerede originario, permanenza della comunione, oggetto effettivo dell’atto di alienazione, contenuto e prova della denuntiatio, data del contratto. Per una valutazione personalizzata è necessaria un’analisi professionale individuale.

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L’autore

Avvocato Enrico Cecchin

Avvocato a Cittadella (PD), titolare dello Studio Legale Castello, si occupa di successioni, diritto immobiliare e protezione del patrimonio e della persona, con consulenza in studio e online.

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