Diseredazione: quando è valido escludere un erede dal testamento

Avvocato Enrico Cecchin Aggiornato ad Agosto 2026 35 min di lettura

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La diseredazione è la disposizione con cui il testatore esclude espressamente un soggetto dalla propria successione. Per decenni la giurisprudenza ne ha affermato la nullità in assenza di una contestuale attribuzione patrimoniale; dal 2012 la Corte di cassazione ha mutato indirizzo e la clausola è oggi valida in sé. Validità, tuttavia, non equivale a efficacia nei confronti di chiunque: il limite è costituito dai legittimari, e la clausola che lo ignori produce un assetto destinato a essere rimosso in giudizio.

La presente guida affronta le due questioni da cui muove, di regola, chi si rivolge allo Studio: se sia possibile escludere un determinato soggetto dalla successione e quali rimedi spettino a chi sia stato escluso. Le due prospettive sono trattate congiuntamente, con il testo delle norme, la giurisprudenza aggiornata al 2026 e la casistica ricorrente, poiché la solidità di una clausola interessa in eguale misura chi la redige e chi la subisce. Si tratta di uno dei nodi più delicati del diritto delle successioni, e di uno dei pochi in cui la differenza fra una formulazione tecnicamente corretta e una improvvisata si traduce in conseguenze patrimoniali di rilievo.

In sintesi. La clausola di diseredazione è valida anche quando costituisce l’unico contenuto del testamento (Cass. n. 8352/2012). Può escludere efficacemente i successibili non legittimari: fratelli, sorelle, nipoti, zii, cugini e in genere i parenti fino al sesto grado. Non può invece privare della quota di riserva i legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti), che restano tutelati e possono agire in riduzione entro dieci anni. L’unica eccezione prevista dalla legge è l’art. 448-bis c.c., che consente al figlio di escludere dalla successione il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale. La diseredazione ha inoltre efficacia personale: salva diversa volontà del testatore, i discendenti del diseredato possono subentrare per rappresentazione (Cass. n. 26062/2018).

Che cos’è la diseredazione

La diseredazione (o esclusione testamentaria, o exheredatio nella tradizione romanistica) è la disposizione di ultima volontà con cui il testatore manifesta l’intenzione di escludere dalla propria successione uno o più soggetti che, in mancanza di tale dichiarazione, sarebbero chiamati a succedergli per legge.

Il profilo tecnicamente delicato è la natura negativa della disposizione, che nulla attribuisce e si limita a sottrarre. L’art. 587 del codice civile definisce il testamento come l’atto con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Per quasi settant’anni la dottrina dominante e la giurisprudenza hanno inteso quel «dispone» come sinonimo di «attribuisce», concludendo che un testamento puramente sottrattivo non integrasse un testamento in senso proprio. È tale lettura che la Cassazione ha superato nel 2012.

L’ordinamento italiano non contiene una disciplina organica della diseredazione. A differenza di altri sistemi europei, che elencano tassativamente le cause di esclusione (così il codice austriaco e quello spagnolo), il legislatore italiano tace, con la sola eccezione dell’art. 448-bis c.c. Il regime dell’istituto è quindi il risultato di una prolungata elaborazione giurisprudenziale, circostanza che spiega perché alcuni profili restino tuttora controversi.

Tre figure da tenere distinte

Nel linguaggio comune si sovrappongono istituti che hanno presupposti, effetti e rimedi differenti:

  • Diseredazione: ha fonte nella volontà del testatore, espressa in un testamento, ed è revocabile in qualsiasi momento.
  • Indegnità a succedere: è una sanzione stabilita dalla legge (artt. 463 ss. c.c.) per fatti gravi commessi contro il defunto o contro la sua libertà di testare. Non dipende dalla volontà del de cuius, va accertata dal giudice e colpisce anche il legittimario. La distinzione è risalente e pacifica: l’indegnità trova la propria fonte nella legge, la diseredazione nella volontà del testatore (già Cass. n. 3158/1955).
  • Preterizione: è il mero silenzio del testatore, che non nomina un soggetto senza però escluderlo espressamente. Non costituisce una disposizione ma un’omissione, e produce effetti diversi (v. il capitolo 8).

La confusione fra preterizione e diseredazione ricorre anche nelle difese tecniche: la Cassazione ha dichiarato inammissibile un motivo di ricorso che invocava la diseredazione in assenza di una clausola in tal senso, sovrapponendola alla mera pretermissione (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 20 ottobre 2014, n. 22195).

Dalla nullità alla validità: l’arresto del 2012

L’evoluzione dell’istituto si articola in tre fasi. Conoscerle non ha rilievo meramente ricostruttivo: molti testamenti oggi contestati sono stati redatti sotto il regime anteriore, e i precedenti antecedenti al 2012 continuano a essere invocati nei giudizi.

Prima fase: nullità della clausola isolata (1967)

Con la sentenza n. 1458 del 1967 la Cassazione affermò che il testatore può escludere un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive, ossia attribuzioni di beni ad altri a titolo di istituzione di erede o di legato. Il testamento meramente diseredativo era nullo. La Corte introdusse però un temperamento destinato a incidere sul sistema: ove dall’interpretazione della scheda emergesse che il testatore, diseredando, avesse implicitamente inteso attribuire i propri beni ad altri, il testamento restava valido.

Seconda fase: esclusione valida solo se sottende un’istituzione (1982-1994)

Le pronunce successive (Cass. n. 6339/1982 e Cass. n. 5895/1994) irrigidirono tale temperamento: la volontà di diseredare poteva valere come istituzione implicita degli altri successibili soltanto se la volontà positiva risultasse effettivamente dal tenore della dichiarazione o dal complesso dell’atto, e non era presunta ma doveva essere provata. Il risultato era di dubbia coerenza, come la stessa Corte riconoscerà: si affermava la nullità della clausola meramente negativa e contestualmente la si salvava in via interpretativa, ogniqualvolta vi si potesse leggere un’attribuzione che il testatore non aveva formulato.

Terza fase: validità della clausola in sé (2012)

Il mutamento di indirizzo interviene con Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352. La fattispecie era lineare: un testamento olografo di poche righe, con cui la testatrice escludeva dalla successione i propri cugini, accompagnato da una disposizione sulla sepoltura, senza alcuna istituzione di erede né legato. La Corte d’appello di Genova aveva dichiarato nulla la clausola; la Cassazione ha cassato e deciso nel merito.

Il ragionamento muove da una rilettura dell’art. 587 c.c. Dal fatto che la disposizione testamentaria tipica abbia contenuto patrimoniale non discende che il testamento debba avere necessariamente funzione attributiva. Nel nostro ordinamento la vocazione testamentaria e quella legale non sono in rapporto gerarchico ma di reciproca integrazione, come conferma l’art. 457 c.c. Se dunque il testatore può disporre di tutti i propri beni escludendo di fatto i successori legittimi, non si vede perché non possa, con dichiarazione espressa, limitarsi a escluderne uno: l’esclusione non equivale all’assenza di una manifestazione di volontà, ma costituisce una manifestazione di volontà specifica, di segno negativo.

Il «disporre» di cui all’art. 587, comma 1, c.c. può includere non soltanto una volontà attributiva e istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più precisamente, destitutiva. Il testatore che sottragga il diseredato dal novero dei successibili ex lege, restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza in tal modo la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352 (motivazione)

Il principio di diritto affermato è che è valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili. La Corte precisa che ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà, anche non attributiva e anche non prevista nominatim dalla legge, può costituire valido contenuto del testamento purché lecita, meritevole di tutela e rispettosa dei diritti dei legittimari. Quest’ultimo inciso, spesso trascurato nelle sintesi divulgative della pronuncia, delimita il perimetro effettivo dell’istituto.

A sostegno, la Corte osserva che l’ordinamento conosce numerose disposizioni patrimoniali non attributive (la dispensa da collazione, l’assegno divisionale semplice, l’onere testamentario, la ripartizione dei debiti ereditari, i divieti testamentari di divisione) e che al testatore è riconosciuta un’ampia efficacia negativa: può gravare l’erede di una hereditas damnosa, può escludere il legittimario dalla quota disponibile istituendolo nella sola legittima o con il legato in sostituzione ex art. 551 c.c., può escludere l’operatività della rappresentazione mediante sostituzioni ordinarie o esclusione diretta.

Il consolidamento dell’orientamento

Una singola pronuncia, per quanto argomentata, non costituisce un orientamento. Il consolidamento interviene sei anni dopo con Cass. civ., Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 26062, decisione ampia e sistematica che affronta l’istituto sotto tutti i profili e costituisce oggi il testo di riferimento nel contenzioso in materia.

La Corte ricostruisce l’evoluzione, dà atto del superamento dell’orientamento anteriore e riconosce alla clausola di diseredazione autonoma rilevanza modificativa della successione legittima, anche quando costituisca il contenuto unico del testamento e anche se dalla scheda non si ricavi alcuna volontà di chiamare gli altri successibili. Tre i passaggi di maggiore rilievo applicativo.

Primo. La diseredazione conserva il proprio effetto tipico anche quando coesiste con disposizioni positive. Se il testamento contiene legati e insieme una clausola di esclusione, quest’ultima continua a operare sui beni non assegnati e su quelli oggetto di disposizioni invalide o inefficaci. L’ipotesi non è teorica: nel caso deciso il testamento conteneva più legati, alcuni dei quali dichiarati nulli, e proprio su quei beni si è aperta la successione legittima a favore dei soli non diseredati.

Secondo. La diseredazione totale di uno o più eredi legittimi restringe la chiamata ex lege agli altri designati, che restano chiamati secondo il regolamento legale della successione intestata. Non si determina alcun vuoto successorio, ma una diversa perimetrazione dei chiamati.

Terzo. Il diseredato ha una legittimazione processuale limitata. Riconosciuta valida la clausola che lo esclude, egli non ha interesse a impugnare le singole disposizioni attributive del testamento, poiché il loro annullamento non gli procurerebbe alcun vantaggio, devolvendosi comunque i beni ai non diseredati. Resta invece ammesso a far valere le cause di nullità o annullabilità che travolgono l’intero testamento: è la via che, in concreto, l’escluso deve percorrere in via principale, approfondita nella guida all’impugnazione del testamento.

L’orientamento è applicato anche dai giudici di merito e in contesti ulteriori. La Corte d’Appello di Venezia, Sez. II, 10 maggio 2023, n. 1025 ne ha esteso la logica al legato, riconoscendo validità alla clausola con cui il testatore escluda la devoluzione successiva del lascito: se è ammessa l’esclusione dalla successione legittima, a maggior ragione deve ammettersi una clausola di tale contenuto riferita a una successione che trova fonte esclusiva nella volontà del testatore.

Una precisazione ulteriore proviene da Cass. civ., Sez. II, ord. 8 luglio 2024, n. 18570: la diseredazione ha utilità concreta soltanto se colpisce soggetti destinati altrimenti a succedere per legge. Nel caso deciso la Corte ha escluso che una disposizione potesse essere letta in chiave diseredativa, poiché i soggetti indicati non erano successibili ex lege e non ricorreva quindi alcuna esigenza di esclusione. Si tratta di un criterio interpretativo utile in presenza di schede ambigue.

Chi può essere effettivamente escluso

La validità della clausola, affermata nel 2012, non equivale a un potere illimitato di esclusione. Il sistema successorio italiano è costruito attorno alla successione necessaria: l’art. 457, comma 3, c.c. stabilisce che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, e l’art. 549 c.c. vieta al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota loro spettante.

La distinzione operativa è quindi una sola: se il soggetto che si intende escludere sia o non sia legittimario.

Chi può essere escluso dalla successione con una clausola di diseredazione
SoggettoÈ legittimario?Esito della diseredazione
Figli (anche adottivi e nati fuori dal matrimonio) e loro discendentiSìEsclusi dalla disponibile, ma conservano la quota di riserva e possono agire in riduzione
Coniuge o parte dell’unione civileSìCome sopra, con i diritti di abitazione e di uso ex art. 540 c.c.
Ascendenti (genitori, nonni), in assenza di figliSìConservano la riserva, salva l’eccezione dell’art. 448-bis c.c.
Fratelli e sorelleNoEsclusione pienamente efficace
Nipoti (figli di fratelli e sorelle)NoEsclusione pienamente efficace, con l’avvertenza sulla rappresentazione (cap. 7)
Zii, cugini e altri parenti fino al sesto gradoNoEsclusione pienamente efficace
Ex coniuge divorziatoNoHa già perso i diritti successori: la clausola è di regola superflua
Convivente di fattoNoNon è successibile ex lege: la clausola è superflua

Per i non legittimari la questione non presenta margini di incertezza: la clausola opera, li estromette e il patrimonio si devolve agli altri successibili secondo le regole della successione legittima. È lo scenario dei casi decisi nel 2012 (cugini) e nel 2018 (fratelli e loro stirpi), ed è il più frequente nella pratica: controversie fra fratelli, rami familiari privi di rapporti da decenni, parenti collaterali che si presentano alla pubblicazione del testamento.

Per i legittimari si apre invece la questione più discussa della materia.

L’esclusione del figlio e del coniuge

Alla domanda se sia possibile diseredare un figlio la risposta è che la clausola può essere redatta, ma non produce l’effetto perseguito. Nel diritto italiano il figlio è legittimario e la quota di riserva è indisponibile per il testatore: una clausola diretta a privarlo integralmente della successione non supera il vaglio dell’art. 457, comma 3, e dell’art. 549 c.c.

Il modo in cui tale conclusione si realizza sul piano tecnico è tuttavia oggetto di un dibattito ancora aperto, e la soluzione accolta produce conseguenze pratiche rilevanti, soprattutto in punto di decadenze e prescrizione. Le tesi in campo sono tre.

Tesi della nullità

Secondo un primo orientamento la clausola diseredativa del legittimario è radicalmente nulla, in quanto contraria a norma imperativa (l’art. 549 c.c. letto come divieto di ogni disposizione incidente sulla riserva). Il vantaggio per il legittimario è evidente: la nullità è imprescrittibile e rilevabile in ogni tempo, senza necessità di esercitare l’azione di riduzione.

Tesi dell’inefficacia relativa

Una seconda lettura configura un’inefficacia relativa: la disposizione non è nulla, ma resta improduttiva di effetti se e finché il legittimario, pretermesso in tutto o in parte, esperisca vittoriosamente l’azione di reintegrazione della quota riservata.

Tesi della validità con rimedio riduttivo

La dottrina più recente si orienta per la validità ed efficacia della disposizione, salva la facoltà del legittimario diseredato di agire in riduzione. L’argomento è coerente con l’impianto del 2012: se il «disporre» dell’art. 587 c.c. comprende anche la volontà destitutiva, l’azione di riduzione può validamente indirizzarsi anche contro una disposizione ablativa. Si osserva inoltre che sarebbe irragionevole trattare diversamente il legittimario pretermesso, tenuto ad agire in riduzione, e il legittimario diseredato, che non dovrebbe assumere alcuna iniziativa giudiziale, a fronte di un risultato voluto dal testatore identico.

Il tema è stato ripreso nel 2026 dalla dottrina notarile, che, analizzando la portata dell’art. 549 c.c., ha ritenuto non appagante la soluzione della nullità ed espresso preferenza per la validità della disposizione, con salvezza dell’azione di riduzione in capo al legittimario escluso: se l’ordinamento non impedisce una diseredazione implicita del legittimario attraverso la pretermissione, non può negarsi in radice, in ossequio all’autonomia testamentaria, una sua esclusione espressa.Rielaborazione redazionale da A. Spatuzzi, in Notariato, n. 4/2026, p. 431

Indicazione operativa

Nella prospettiva della difesa di un legittimario escluso, il quadro impone una regola di prudenza: non è possibile fondarsi sulla sola tesi della nullità. Se il giudice aderisce all’orientamento della validità con rimedio riduttivo, oggi il più coerente con l’impostazione della Cassazione del 2012, il legittimario che non abbia proposto l’azione di riduzione nel termine decennale resta privo di rimedio. È quindi opportuno esercitare in ogni caso l’azione di riduzione nei termini, eventualmente cumulandola in via principale con la domanda di nullità.

L’impostazione trova conferma nella giurisprudenza più recente. Con Cass. civ., Sez. II, ord. 8 giugno 2026, n. 18461 la Corte si è occupata di un figlio diseredato dalla madre con testamento olografo, a fronte dell’istituzione dell’altro figlio quale erede universale, e ha confermato la legittimazione del diseredato all’azione di riduzione, escludendo che essa fosse preclusa da una precedente sentenza che ne aveva accolto il difetto di legittimazione passiva rispetto a oneri condominiali: quella pronuncia si giustificava, precisa la Corte, in ragione del fatto che soltanto con il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione il legittimario acquista diritti sui beni caduti in successione, restando impregiudicata la successiva proposizione dell’azione.

La stessa ordinanza richiama un principio di rilievo per l’escluso: la conferma o la volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie ex art. 590 c.c. non opera rispetto a quelle lesive della legittima, poiché gli effetti convalidativi riguardano le sole disposizioni nulle. Il legittimario non perde quindi l’azione di riduzione per avere dato esecuzione al testamento, salvo che abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione, con comportamento concludente incompatibile con essa (nello stesso senso Cass. n. 12764/2025 e Cass. n. 168/2018).

Termini. L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni. Per il legittimario istituito la decorrenza è fissata dall’accettazione dell’eredità da parte del chiamato in base alle disposizioni testamentarie lesive (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2004, n. 20644); per il legittimario totalmente pretermesso, che non è chiamato all’eredità e nulla ha da accettare, la giurisprudenza fa decorrere il termine dall’apertura della successione. Su tali profili, e sulla necessità o meno della preventiva accettazione con beneficio d’inventario ex art. 564 c.c., è indispensabile una verifica caso per caso: un errore sulla decorrenza può comportare la perdita dell’intera quota.

La posizione del coniuge

Il coniuge superstite è legittimario e conserva, oltre alla quota di riserva, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540, comma 2, c.c.), che si aggiungono alla quota. La diseredazione del coniuge non incide su tali diritti; sui riflessi pratici della casa familiare in sede successoria si rinvia all’approfondimento dedicato.

Diversa è l’ipotesi della separazione con addebito: il coniuge cui la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato perde i diritti successori e conserva il solo diritto a un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del defunto (art. 548 c.c.). Con il divorzio la qualità di legittimario viene meno del tutto. In entrambi i casi la clausola di diseredazione è, di regola, superflua, poiché il risultato è già prodotto dalla legge.

Caso pratico: testamento che esclude un figlio e istituisce l’altro

Anna, vedova, ha due figli. Nel testamento olografo dispone: «Escludo da ogni mia sostanza mio figlio Marco, che non si è mai occupato di me. Istituisco erede universale mia figlia Chiara». Il patrimonio ammonta a 600.000 euro.

Quadro normativo. La clausola non è priva di effetti, ma non consegue lo scopo perseguito. Marco è legittimario: concorrendo due figli e in assenza di coniuge, la riserva complessiva è di due terzi (art. 537 c.c.), pari a un terzo dell’asse ciascuno; la quota disponibile è di un terzo.

Esito. Se Marco agisce in riduzione entro dieci anni, ottiene la reintegrazione della propria quota di riserva, pari a 200.000 euro. Chiara conserva la propria riserva e l’intera disponibile, per complessivi 400.000 euro. Se Marco rimane inerte e lascia decorrere il termine, l’assetto voluto da Anna si consolida di fatto. La diseredazione di un legittimario non è caducata d’ufficio: deve essere fatta valere.

L’eccezione dell’art. 448-bis c.c.

Esiste un solo caso in cui il codice civile consente espressamente di escludere dalla successione un legittimario, privandolo anche della quota di riserva: l’art. 448-bis c.c., introdotto dall’art. 1, comma 9, della Legge 10 dicembre 2012, n. 219 sulla riforma della filiazione e successivamente adeguato nella terminologia dal D.Lgs. 154/2013 («responsabilità genitoriale» in luogo di «potestà»).

Art. 448-bis c.c. (Cessazione per decadenza dell’obbligo di prestazione degli alimenti). «Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.»

La norma introduce quella che la dottrina qualifica come diseredazione tipica o legale: il figlio può escludere dalla propria successione il genitore, e tale esclusione è idonea a privarlo anche della quota di riserva che gli spetterebbe come ascendente in assenza di discendenti. Costituisce l’unica deroga al principio della successione necessaria.

I presupposti sono cumulativi e vanno verificati con rigore:

  1. Pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di quel genitore, ai sensi dell’art. 330 c.c., con provvedimento del Tribunale per i minorenni divenuto definitivo. Non è sufficiente che il genitore abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a determinare la decadenza: occorre il puntuale accertamento giudiziale.
  2. Fatti non integranti un caso di indegnità ex art. 463 c.c. La norma opera in via residuale: ove ricorra l’indegnità, compresa l’ipotesi del n. 3-bis, il rimedio è quello e non la diseredazione.
  3. Manifestazione dell’esclusione in un testamento. L’art. 448-bis c.c. attribuisce una facoltà e non un effetto automatico: in assenza di una disposizione di ultima volontà che la eserciti, il genitore decaduto resta successibile.

Va segnalato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciata ex art. 330 c.c. e non seguita da reintegrazione alla data di apertura della successione costituisce già di per sé causa di indegnità ai sensi dell’art. 463, n. 3-bis, c.c. Il coordinamento fra le due norme è delicato e ha impegnato la dottrina: in prima approssimazione, l’art. 448-bis c.c. copre lo spazio residuo dei fatti che, pur avendo condotto alla decadenza, non ricadono nel perimetro dell’indegnità.

Si tratta di fattispecie statisticamente marginale ma di rilievo pratico nei casi di abbandono, maltrattamento o totale disinteresse del genitore: è l’unico strumento con cui, nell’ordinamento italiano, si può ottenere un’esclusione definitiva di un legittimario per volontà del de cuius.

Diseredazione e rappresentazione

Un profilo spesso trascurato è che l’esclusione di un soggetto non comporta automaticamente l’esclusione dei suoi discendenti.

La rappresentazione (artt. 467-469 c.c.) è l’istituto per cui i discendenti subentrano nel luogo e nel grado dell’ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità. Opera, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

La questione se il discendente del diseredato possa succedere per rappresentazione è stata risolta in senso affermativo da tempo (Cass. n. 6339/1982; Cass. n. 11195/1996) e sistemata in via definitiva da Cass. n. 26062/2018.

Va affermata la regola dell’efficacia meramente personale della diseredazione e della sua non estensione ipso iure all’intera stirpe dell’escluso, restando salva la possibilità che il testatore disponga diversamente, escludendo dalla successione anche tutti i discendenti del soggetto contemplato. Il rapporto fra diseredazione e rappresentazione non pone pertanto un problema di validità, ma di ermeneutica negoziale.Rielaborazione redazionale da Cass. civ., Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 26062 (motivazione)

Le conseguenze operative sono due, entrambe di peso.

Per chi redige il testamento. Se l’intenzione è escludere un intero ramo familiare, occorre dichiararlo espressamente: una clausola che nomini il solo escluso lascia aperta la strada ai suoi discendenti. La formula deve estendersi alla stirpe. Nel caso del 2018 la Cassazione ha confermato la lettura del giudice di merito che aveva esteso la diseredazione ai pronipoti sulla base del tenore complessivo della scheda e dei rapporti con i fratelli rappresentati, precisando che non era necessario ricercare nel testamento un intento diretto personalmente contro i rappresentanti.

Per chi è stato escluso. Trattandosi di questione di interpretazione del testamento, e quindi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità entro limiti ristretti, l’attività difensiva si concentra sulla ricostruzione della volontà del testatore, e non sull’affermazione dei principi.

Va infine richiamato un corollario messo in luce dalla stessa pronuncia del 2018: identificato l’effetto della clausola nella restrizione della chiamata legale agli altri designati, il discendente del fratello diseredato, che sarebbe stato chiamato per rappresentazione ove la disposizione non avesse colpito la stirpe, non può poi reclamare diritti successori invocando la propria posizione di parente ai sensi dell’art. 572 c.c.

Diseredazione espressa, implicita e preterizione

Nella pratica ricorrono tre situazioni che producono effetti differenti e vanno tenute distinte con precisione.

Diseredazione espressa

Il testatore dichiara di escludere un determinato soggetto. È l’ipotesi tipica, sulla quale si è formata la giurisprudenza del 2012 e del 2018. La disposizione ha valenza autonoma e continua a operare anche sui beni non attribuiti e sulle disposizioni invalide.

Diseredazione implicita

Il testatore non nomina l’escluso ma dispone dell’intero patrimonio a favore di altri. La Cassazione ha osservato che il testatore il quale disponga di tutti i propri beni disereda automaticamente coloro ai quali nulla attribuisce. L’effetto pratico è analogo, ma il meccanismo è diverso: non vi è una disposizione negativa, bensì una saturazione dell’asse mediante disposizioni positive. Se una di esse cade, sui beni relativi si riapre la successione legittima anche a favore del soggetto che si intendeva escludere, esito che la clausola espressa impedisce.

Preterizione

Il testatore tace su un successibile, senza disporre dell’intero patrimonio. Non vi è né esclusione né attribuzione: sui beni residui si apre la successione legittima e il preterito concorre normalmente. La preterizione, in senso tecnico, è l’omissione del legittimario nel testamento, e il legittimario pretermesso deve agire in riduzione per far valere i propri diritti.

Diseredazione, preterizione e indegnità a confronto
ProfiloDiseredazionePreterizioneIndegnità
FonteVolontà del testatoreSilenzio del testatoreLegge (art. 463 c.c.)
Necessità del testamentoSì, sempreSìNo
Necessità di una sentenzaNo: opera di per séNoSì: pronuncia costitutiva del giudice
Effetto sul legittimarioNessuno, salvo l’art. 448-bis c.c.Nessuno: resta la riduzioneEsclusione integrale
Effetto sui discendentiPersonale: opera la rappresentazione, salva diversa volontàPersonalePersonale: opera la rappresentazione
Revoca o sanatoriaRevocabile con nuovo testamentoSuperabile con nuovo testamentoRiabilitazione ex art. 466 c.c.
Rimedio per chi la subisceAzione di riduzione, se legittimario, o impugnazione del testamentoAzione di riduzioneNon applicabile

Come si redige una clausola valida

La clausola di diseredazione deve essere contenuta in un testamento valido. Non è ammessa altra forma: non rilevano una lettera, una dichiarazione resa davanti a testimoni, né un accordo con gli altri familiari, che anzi ricadrebbe nel divieto dei patti successori (art. 458 c.c.).

Le forme utilizzabili sono quelle ordinarie: il testamento olografo, interamente scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore, oppure il testamento pubblico o segreto ricevuto dal notaio. La forma pubblica è preferibile ove si prospetti un conflitto, poiché riduce il rischio di contestazioni sull’autenticità della scrittura e sulla capacità del testatore, che costituiscono nella pratica i due principali motivi di impugnazione dell’intero testamento. Il tema della capacità di chi dispone in età avanzata è oggi fra i più ricorrenti nel contenzioso successorio e va presidiato in via preventiva; ove sia già attiva una misura di protezione quale l’amministrazione di sostegno, occorre verificare con attenzione la residua capacità di testare.

Requisiti sostanziali

  • Individuazione certa del destinatario: nome, cognome e, ove possibile, data di nascita o rapporto di parentela. Formule generiche o allusive espongono al contenzioso.
  • Chiarezza della volontà escludente: il verbo deve essere inequivoco («escludo dalla mia successione», «diseredo», «non deve ricevere nulla»). Espressioni sfumate o di contenuto affettivo vengono interpretate come mere manifestazioni di risentimento e non come disposizioni.
  • Presa di posizione sulla stirpe: se si intende escludere anche i discendenti dell’escluso, occorre dichiararlo, poiché in difetto opera la rappresentazione.
  • Coerenza con il resto della scheda: la clausola non deve contraddire le disposizioni positive, e le eventuali cancellature vanno gestite con la massima attenzione.

Errori ricorrenti

Dalla casistica giudiziaria emergono alcune ricorrenze:

  1. Pretendere di escludere un legittimario senza costruire in parallelo un assetto che regga alla riduzione. È l’errore più frequente e di maggiore impatto patrimoniale.
  2. Cancellature ambigue. Nel caso deciso da Trib. Milano, Sez. IV, 20 maggio 2010, n. 6691 e poi da Cass., Sez. VI-2, 6 maggio 2015, n. 8978, il testatore aveva più volte modificato la scheda barrando alcune parti. La controversia si è concentrata su un tratto di penna: stabilire se la clausola che escludeva un ramo di parenti fosse stata o meno cancellata ha richiesto una consulenza grafologica e tre gradi di giudizio. Ogni correzione deve essere inequivoca e sottoscritta.
  3. Ricorrere al legato in sostituzione di legittima senza verificarne i presupposti. Si tratta di tecnica raffinata (v. cap. 15), che però produce l’effetto escludente entro limiti precisi; l’impiego come surrogato generico della diseredazione espone a esiti imprevisti.
  4. Omettere la considerazione dei beni non attribuiti. Se il testamento contiene soltanto legati, sui beni residui si apre la successione legittima: in assenza di clausola espressa, il soggetto che si intendeva escludere torna a concorrere.
  5. Non aggiornare il testamento. Nascite, matrimoni, divorzi e decessi modificano il quadro dei successibili, e una clausola redatta molti anni prima può risultare inefficace o mal diretta.
Indicazione operativa. Quando l’obiettivo è l’esclusione di un determinato soggetto, la clausola di diseredazione è, da sola, quasi sempre insufficiente. Va inserita in una pianificazione successoria complessiva, che consideri le donazioni già effettuate, la composizione dell’asse, le quote di riserva e gli strumenti alternativi. Il testamento costituisce l’atto conclusivo della pianificazione, non quello iniziale.

L’indicazione del motivo

La legge non richiede che il testatore indichi le ragioni dell’esclusione. La diseredazione è espressione di autonomia testamentaria e non deve essere giustificata: a differenza degli ordinamenti che elencano tassativamente le cause di esclusione, il nostro non subordina la clausola alla ricorrenza di un motivo tipico.

L’indicazione del motivo non è però neutra. Viene in rilievo l’art. 626 c.c., secondo cui il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. Un motivo espresso che si riveli illecito, per esempio un’esclusione dichiaratamente fondata su ragioni discriminatorie vietate dall’ordinamento, può quindi travolgere una clausola che, in sua assenza, sarebbe stata inattaccabile.

Analogo ragionamento vale per l’errore sul motivo (art. 624, comma 2, c.c.): se il testatore esclude il figlio nell’erroneo convincimento di un fatto poi risultato insussistente, e l’errore risulta dal testamento e ne è stata l’unica ragione determinante, la disposizione è annullabile.

Il bilanciamento pratico è quindi il seguente. Una motivazione sobria e verificabile può rafforzare la clausola sul piano probatorio, in quanto concorre a dimostrare che si è trattato di una scelta lucida e ponderata, elemento di rilievo quando la controparte contesti la capacità di intendere e di volere del testatore. Una motivazione diffusa, risentita o fondata su circostanze incerte offre invece appigli, poiché ogni fatto affermato diventa contestabile e ogni contestazione accolta apre la via all’impugnazione. Il criterio che lo Studio applica è di indicare il motivo soltanto quando è documentabile e di formularlo in termini essenziali.

Gli effetti sulla devoluzione del patrimonio

La diseredazione non determina un vuoto successorio, ma restringe il novero dei chiamati. Le configurazioni possibili sono tre.

Testamento contenente la sola clausola di esclusione

Si apre la successione legittima, limitata ai successibili non diseredati, secondo l’ordine e le quote degli artt. 565 ss. c.c. Ove il diseredato fosse l’unico successibile del proprio grado, subentrano i parenti di grado successivo; in mancanza di ogni altro successibile entro il sesto grado, l’eredità è devoluta allo Stato.

Testamento contenente anche disposizioni positive

Le attribuzioni operano secondo il rispettivo contenuto, con le differenze di regime che distinguono l’erede dal legatario. La clausola di esclusione conserva il proprio effetto tipico sui beni non assegnati e su quelli oggetto di disposizioni dichiarate invalide o inefficaci: è il punto chiarito da Cass. n. 26062/2018, e la ragione per cui l’inserimento della clausola conserva utilità anche in un testamento che disponga dell’intero patrimonio.

Diseredazione di un legittimario

Fino a quando il legittimario non agisce, l’assetto voluto dal testatore resta di fatto operante. Soltanto con il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione il legittimario acquista diritti sui beni caduti in successione, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie e, occorrendo, delle donazioni, secondo l’ordine degli artt. 554 ss. c.c.

Riforma delle donazioni: quadro aggiornato ad agosto 2026. L’art. 44 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto gli artt. 561 e 563 c.c. (con modifica anche degli artt. 2652 e 2690 c.c.), trasformando la tutela del legittimario nei confronti degli aventi causa dal donatario da reale in meramente obbligatoria: i terzi acquirenti non sono più esposti alla restituzione del bene e il legittimario può agire per l’equivalente in denaro. Le nuove regole si applicano alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025, a prescindere dalla data della donazione. Per le successioni già aperte a quella data la disciplina previgente restava applicabile soltanto ove il legittimario avesse trascritto la domanda di riduzione o l’opposizione alla donazione entro sei mesi, cioè entro il 18 giugno 2026: termine ormai decorso. L’azione di riduzione resta, ma muta ciò che si può concretamente conseguire quando il bene donato sia stato rivenduto. Il tema è trattato nella guida alla riforma delle donazioni immobiliari e in quella sull’opposizione alla donazione.

Riflessi pratici e fiscali

Sul piano operativo il diseredato non partecipa alla comunione ereditaria, non risponde dei debiti ereditari e non è tenuto alla dichiarazione di successione, che grava sui chiamati. Va per contro considerato che chi, escluso, compia atti di gestione dei beni ereditari nella convinzione di essere erede rischia di integrare un’accettazione tacita con effetti indesiderati, mentre chi rivendica la legittima deve muoversi con cautela per non compromettere la propria posizione; l’escluso che occupi un immobile ereditario è inoltre esposto alle iniziative degli altri chiamati. Sul piano fiscale, l’assetto risultante dall’eventuale riduzione determina le quote su cui calcolare l’imposta: per un primo orientamento sono utili il calcolatore delle imposte di successione e la guida alle tasse di successione 2026.

Che cosa può fare chi è stato escluso

Se il testamento esclude un soggetto, la prima verifica non riguarda le vie di annullamento del testamento, ma la qualità di legittimario, dalla quale dipende l’intera strategia. Il percorso che lo Studio segue è il seguente.

  1. Acquisire il testamento pubblicato. L’olografo va pubblicato da un notaio; è possibile ottenerne copia e verificare data, forma e contenuto integrale, comprese eventuali cancellature.
  2. Ricostruire l’asse ereditario. Occorrono la situazione patrimoniale del defunto alla data del decesso e, profilo spesso trascurato, tutte le donazioni effettuate in vita, che rientrano nel calcolo della legittima mediante la riunione fittizia (art. 556 c.c.). Molte lesioni emergono soltanto dall’esame delle donazioni; dopo la L. 182/2025 è inoltre essenziale verificare subito se i beni donati siano stati rivenduti a terzi.
  3. Verificare la propria qualità. Coniuge, figlio o ascendente in assenza di figli sono legittimari e hanno diritto alla riserva, quale che sia il contenuto del testamento. Fratello, nipote, zio o cugino non lo sono, e la clausola, se valida, li esclude efficacemente.
  4. Se legittimario: quantificare la lesione e agire in riduzione. Vanno verificati il termine decennale e la relativa decorrenza, valutate la necessità dell’accettazione con beneficio d’inventario e la mediazione obbligatoria in materia successoria. L’inerzia è il principale fattore di rischio.
  5. Se non legittimario: verificare la validità dell’intero testamento. Resta preclusa l’impugnazione delle singole disposizioni attributive, ma non quella delle cause di nullità o annullabilità che travolgono l’intera scheda: difetto di forma, incapacità naturale del testatore, dolo o violenza, falsità dell’olografo. È la via indicata da Cass. n. 26062/2018, nel perimetro dell’impugnazione del testamento.
  6. Verificare la portata soggettiva della clausola. Se l’escluso è il proprio genitore e il testamento non ha esteso l’esclusione alla stirpe, è possibile subentrare per rappresentazione.
  7. Valutare l’indegnità. Se un altro chiamato ha commesso fatti riconducibili all’art. 463 c.c., l’azione di indegnità può modificare l’assetto della successione.
  8. Valutare la convenienza economica. Se l’eredità è gravata da debiti, la reintegrazione può non essere conveniente: va considerata anche l’ipotesi opposta, ossia la rinuncia all’eredità o l’accettazione con beneficio d’inventario.
  9. Non dare esecuzione al testamento senza valutarne gli effetti. Come ricordato da Cass. n. 18461/2026, l’esecuzione volontaria non preclude di per sé la riduzione, ma un comportamento concludente inequivocabilmente incompatibile con la volontà di far valere la lesione può integrare rinuncia.
Nota di esperienza. Nella maggior parte dei casi trattati l’esito non dipende dai principi generali, ma da tre elementi concreti: la ricostruzione delle donazioni, la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione e la qualità della prova sull’interpretazione della scheda. Sono i tre fronti su cui conviene concentrare le risorse fin dall’inizio.

Diseredazione e indegnità a succedere

L’indegnità costituisce l’altra forma di esclusione dalla successione: non dipende dalla volontà del testatore, ma è imposta dalla legge. Poiché i due istituti vengono frequentemente confusi, e poiché l’indegnità è l’unico strumento idoneo a colpire anche un legittimario, se ne espongono i tratti essenziali.

I casi previsti dall’art. 463 c.c.

L’elenco è tassativo, secondo un orientamento risalente e costante (Cass. n. 314/1946). È escluso dalla successione come indegno:

  • chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, un discendente o un ascendente della medesima, salvo che ricorra una causa di esclusione della punibilità (n. 1);
  • chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio (n. 2);
  • chi ha denunciato calunniosamente una di tali persone per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, o ha reso contro di essa falsa testimonianza, se la calunnia o la falsità sono state dichiarate in giudizio penale (n. 3);
  • il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e non reintegrato alla data di apertura della successione (n. 3-bis);
  • chi ha indotto con dolo o violenza il de cuius a fare, revocare o mutare il testamento, o glielo ha impedito (n. 4);
  • chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (n. 5);
  • chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (n. 6).

Il funzionamento

A differenza della diseredazione, l’indegnità non opera automaticamente. La dottrina prevalente e la giurisprudenza la inquadrano come causa di esclusione dall’eredità che richiede una pronuncia costitutiva del giudice: l’indegno può acquistare l’eredità, ma può esserne rimosso (indignus potest capere sed non potest retinere). L’azione è soggetta a prescrizione ordinaria decennale decorrente dall’apertura della successione, e l’accertamento produce effetto dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. n. 5411/2019). Tutti gli interessati alla successione sono litisconsorti necessari.

L’accoglimento comporta la restituzione dell’eredità e dei frutti percepiti dall’apertura della successione (art. 464 c.c.), fermo il diritto dell’indegno al rimborso delle spese e all’indennità per i miglioramenti. L’indegnità travolge anche gli acquisti a titolo di legato.

La riabilitazione (art. 466 c.c.) consente al de cuius di rimuovere l’effetto: con atto pubblico o testamento può riabilitare pienamente l’indegno, oppure, senza riabilitarlo espressamente, contemplarlo in testamento, nel qual caso l’indegno è ammesso a succedere nei soli limiti della disposizione testamentaria.

Una regola comune ai due istituti: l’indegnità, al pari della diseredazione, non esclude la rappresentazione a favore dei discendenti dell’indegno, trattandosi anche in tal caso di sanzione personale.

Profili penali collegati. Oltre all’art. 463 c.c., l’esclusione dalla successione della persona offesa è prevista come pena accessoria dall’art. 609-nonies, n. 3, c.p. in relazione alla condanna per determinati delitti contro la libertà sessuale. L’art. 537-bis c.p.p., introdotto dall’art. 5, comma 2, della L. 4/2018, stabilisce inoltre che, nel pronunciare sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’art. 463 c.c., il giudice dichiara l’indegnità a succedere dell’imputato, conseguenza estesa anche all’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.

La sospensione dalla successione (art. 463-bis c.c.)

Fra gli interventi meno noti ma di maggiore incidenza figura l’art. 463-bis c.c., introdotto dall’art. 5, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 in materia di orfani per crimini domestici, in vigore dal 16 febbraio 2018.

La norma prevede la sospensione dalla successione del coniuge, anche legalmente separato, e della parte dell’unione civile che risultino indagati per omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento, con nomina di un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’art. 463 c.c. Il secondo comma estende la disciplina alla persona indagata per omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il terzo comma pone a carico del pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, l’obbligo di comunicare senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione della notizia di reato, ai fini della sospensione.

Si tratta di istituto di natura cautelare: non individua il successore, ma congela la posizione dell’indagato in attesa dell’esito del procedimento penale, impedendogli nel frattempo di disporre dei beni ereditari.

Coordinamento con la L. 181/2025. La Legge 2 dicembre 2025, n. 181, in vigore dal 17 dicembre 2025, ha introdotto nel codice penale il delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.). Ai fini che qui rilevano viene in considerazione l’art. 13, comma 1, della medesima legge: i richiami legislativi all’art. 575 c.p. si intendono riferiti a tutti gli effetti anche all’art. 577-bis c.p., e i richiami all’omicidio si intendono operati anche al femminicidio. Il raccordo con gli artt. 463 e 463-bis c.c. è quindi automatico. Va peraltro osservato che la tutela civilistica già copriva quelle condotte, essendo riferita alle ipotesi generali di omicidio volontario o tentato a prescindere dal sesso della vittima.

Le alternative alla diseredazione

Quando l’obiettivo è contenere quanto un determinato soggetto riceverà, la clausola di diseredazione è spesso lo strumento meno efficace. Di seguito le alternative praticabili, con i rispettivi limiti.

Strumenti alternativi o complementari alla diseredazione
StrumentoFunzionamentoLimite principale
Istituzione nella sola legittimaIl legittimario riceve esattamente la quota di riserva e nulla della disponibileNon incide sulla riserva: è il minimo legale
Legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.)Al legittimario è attribuito un bene determinato in luogo della quota: se lo accetta perde il diritto di chiedere il supplementoIl legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima; va costruito con precisione
Donazioni in vita ad altriRiducono il relitto e definiscono l’assetto prima dell’apertura della successioneRestano soggette a riunione fittizia e a riduzione
Rinuncia all’azione di riduzioneIl legittimario rinuncia dopo l’apertura della successioneNulla se anteriore alla morte (art. 557 c.c.): v. la guida dedicata
Patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.)Trasferisce azienda o partecipazioni a un discendente, con liquidazione dei legittimariRiguarda soltanto azienda e partecipazioni societarie; richiede la partecipazione dei legittimari
Clausole statutarie (consolidazione, gradimento)Regolano il destino delle quote alla morte del socio: v. clausole di consolidazione nelle S.r.l. e morte del socio (art. 2284 c.c.)Operano sul piano societario e non incidono sui diritti di riserva
Polizze vitaLe somme spettano al beneficiario per diritto proprio (art. 1920 c.c.) e non cadono in successioneI premi versati possono essere soggetti a riduzione
Trust e vincoli di destinazioneSegregano il patrimonio in vista di finalità determinateNon possono essere impiegati per eludere la legittima

Il legato in sostituzione di legittima merita una considerazione specifica, poiché è la tecnica che più si avvicina a un effetto diseredativo lecito nei confronti di un legittimario. Il meccanismo dell’art. 551 c.c. pone il legittimario di fronte a un’alternativa: accettare il legato, perdendo il diritto di chiedere il supplemento e ogni altro vantaggio dell’eredità, oppure rinunciarvi e chiedere la legittima. Parte della dottrina gli riconosce, in tale prospettiva, una funzione sostanzialmente diseredativa. La costruzione richiede tuttavia precisione, poiché l’efficacia dipende dai presupposti concreti e un impiego generico produce esiti diversi da quelli attesi.

Quando l’oggetto è un’azienda familiare, il piano di intervento si sposta dal testamento alla governance: la combinazione fra patto di famiglia, clausole statutarie e assetti societari consente risultati che nessuna clausola di diseredazione può conseguire, evitando che alla morte del titolare l’impresa cada in comunione fra eredi in conflitto, con i connessi rischi di accettazione tacita legati alle partecipazioni societarie.

Diseredazione e successioni internazionali

Vi è un ambito nel quale la risposta alla domanda sull’esclusione di un legittimario può essere diversa: quello delle successioni con elementi di internazionalità.

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce che la legge applicabile all’intera successione è, in via generale, quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (art. 21). L’art. 22 consente però la professio iuris: è possibile scegliere, con dichiarazione resa in forma di disposizione a causa di morte, che la propria successione sia regolata dalla legge dello Stato di cui si possiede la cittadinanza.

Poiché non tutti gli ordinamenti conoscono la successione necessaria nella forma rigida italiana (l’ordinamento inglese, per esempio, muove da un principio di libertà testamentaria assai più ampio), la combinazione fra residenza abituale e professio iuris può condurre all’applicazione di una legge che consente esclusioni non ammesse dal diritto italiano. La materia richiede particolare cautela: incidono i limiti dell’ordine pubblico, la qualificazione della residenza abituale, il coordinamento con i beni situati in Stati terzi e il regime del certificato successorio europeo.

Che l’ambito applicativo del regolamento sia tuttora oggetto di precisazioni lo conferma la Corte di giustizia, che con sentenza 26 marzo 2026, causa C-618/24, ha stabilito che rientra nella nozione di successione ai sensi del Reg. (UE) n. 650/2012 il legato remuneratorio attribuito per legge a chi abbia prestato assistenza al defunto, dovuto in aggiunta alla quota di legittima e revocabile soltanto in presenza di una causa di diseredazione. Chi detenga patrimoni o mantenga legami in più Stati dovrebbe affrontare il tema in sede di pianificazione, e non all’apertura della successione.

Tabella sinottica della giurisprudenza

Le pronunce che compongono il quadro attuale dell’istituto, in ordine cronologico.

Giurisprudenza sulla diseredazione: quadro di sintesi
ProvvedimentoPrincipio
Cass. n. 314/1946I casi di indegnità sono tassativi
Cass. n. 3158/1955Distingue indegnità e diseredazione: la prima ha fonte nella legge, la seconda nella volontà del testatore
Cass. n. 1458/1967Orientamento tradizionale: la clausola isolata è nulla, salvo che si ricavi in via interpretativa una volontà attributiva
Cass. n. 6339/1982L’istituzione implicita dei non diseredati non si presume ma va provata; la diseredazione non esclude la rappresentazione
Cass. n. 5895/1994Ribadisce l’orientamento restrittivo sull’istituzione implicita
Cass. n. 11195/1996Diseredazione e indegnità non precludono la successione per rappresentazione dei discendenti
Cass., Sez. Un., n. 20644/2004Prescrizione dell’azione di riduzione: decorrenza dall’accettazione dell’eredità da parte del chiamato in base alle disposizioni lesive
Trib. Milano n. 6691/2010Cancellature nell’olografo: la volontà escludente si ricostruisce dal tenore complessivo della scheda
Cass. n. 8352/2012Arresto di riferimento. È valida la clausola con cui il testatore esclude dalla propria successione alcuni dei successibili, anche in assenza di disposizioni attributive
Cass. n. 16118/2012Applica il nuovo indirizzo a una clausola rivolta a soggetti non riservatari
Cass. n. 22195/2014La preterizione non va confusa con la diseredazione: in assenza di clausola non ricorre diseredazione
Cass. n. 8978/2015Interpretazione dell’olografo modificato: criteri di ricostruzione della volontà in presenza di cancellature
Cass. n. 26062/2018Pronuncia di sistema. Efficacia meramente personale della diseredazione; non estensione ipso iure alla stirpe; il diseredato non ha interesse a impugnare le singole disposizioni ma può far valere la nullità dell’intero testamento
Cass. n. 5411/2019Indegnità: la pronuncia ha natura costitutiva e produce effetto dal passaggio in giudicato
App. Venezia n. 1025/2023Estende la logica dell’esclusione al legato e all’esclusione della devoluzione successiva
Cass. n. 18570/2024La diseredazione ha utilità concreta solo verso chi sarebbe successibile ex lege: criterio interpretativo per le schede ambigue
CGUE, 26 marzo 2026, C-618/24Il legato remuneratorio attribuito per legge a chi ha assistito il defunto rientra nella nozione di successione ai sensi del Reg. (UE) 650/2012
Cass. n. 18461/2026Il legittimario diseredato conserva l’azione di riduzione e acquista diritti sui beni ereditari solo con il vittorioso esperimento dell’azione

Nota metodologica. Le sintesi riportate in tabella sono rielaborazioni redazionali dello Studio: i principi sono stati riformulati a partire dalle motivazioni dei provvedimenti e non riproducono il testo delle massime ufficiali o editoriali. Riferimenti normativi principali: artt. 448-bis, 457, 458, 463, 463-bis, 464, 466, 528, 540, 548, 549, 551, 554 ss., 556, 557, 561, 563, 564, 565 ss., 572, 587, 588, 590, 624, 626, 1920, 2652, 2690 c.c.; artt. 444, 537-bis c.p.p.; artt. 575, 577-bis, 609-nonies c.p.; L. 219/2012; D.Lgs. 154/2013; L. 4/2018; L. 181/2025; L. 182/2025; Reg. (UE) 650/2012.

Domande frequenti (F.A.Q.)

Che cos’è la diseredazione?
È la disposizione testamentaria con cui il testatore esclude espressamente uno o più soggetti dalla propria successione. Ha natura negativa: non attribuisce beni, ma sottrae il diseredato dal novero dei chiamati per legge. Dal 2012 la Cassazione ne riconosce la validità anche quando costituisce l’unico contenuto del testamento.
È possibile diseredare un figlio?
La clausola può essere redatta, ma non produce l’esclusione totale. Il figlio è legittimario e ha diritto a una quota di riserva che il testatore non può eliminare (artt. 457, comma 3, e 549 c.c.). La clausola può privarlo della sola quota disponibile: il figlio potrà agire in riduzione entro dieci anni per ottenere la reintegrazione della quota che gli spetta.
È possibile diseredare un fratello, un nipote o un cugino?
Sì, ed è l’ipotesi in cui la diseredazione opera pienamente. Fratelli, sorelle, nipoti, zii, cugini e in genere i parenti fino al sesto grado non sono legittimari: la clausola che li esclude è valida ed efficace, e la successione si devolve ai soli non diseredati.
La clausola è valida anche se il testamento non attribuisce nulla a nessuno?
Sì. È il principio affermato da Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352: è valida la clausola con la quale il testatore manifesta la volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili, senza che la scheda debba contenere disposizioni attributive. In tal caso si apre la successione legittima limitata ai non diseredati.
Se il genitore è stato diseredato, il figlio perde l’eredità del nonno?
Non automaticamente. La diseredazione ha efficacia meramente personale e non si estende ipso iure alla stirpe dell’escluso: i discendenti possono subentrare per rappresentazione (Cass. n. 26062/2018). Resta salva la diversa volontà del testatore, che può escludere espressamente anche tutti i discendenti. Si tratta quindi di una questione di interpretazione del testamento.
Il testatore deve indicare il motivo della diseredazione?
No, la legge non lo richiede. L’indicazione non è però neutra: se il motivo espresso è illecito ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre, la disposizione è nulla (art. 626 c.c.); se è erroneo, alle stesse condizioni è annullabile (art. 624, comma 2, c.c.). È opportuno motivare soltanto quando il motivo è documentabile, e in termini essenziali.
Quali rimedi ha chi è stato diseredato?
Dipendono dalla sua qualità. Il legittimario (coniuge, figlio o ascendente in assenza di figli) deve agire con l’azione di riduzione entro dieci anni per ottenere la quota di riserva. Il non legittimario non può impugnare le singole disposizioni attributive, ma può far valere le cause di nullità o annullabilità che travolgono l’intero testamento: vizio di forma, incapacità del testatore, dolo o violenza, falsità dell’olografo.
Qual è la differenza fra diseredazione e indegnità a succedere?
La diseredazione ha fonte nella volontà del testatore ed è contenuta in un testamento; l’indegnità è una sanzione prevista dalla legge (art. 463 c.c.) per fatti gravi commessi contro il defunto o la sua libertà di testare. L’indegnità va accertata con sentenza del giudice, opera anche contro il legittimario e può essere superata dalla riabilitazione (art. 466 c.c.). Entrambe hanno effetto personale e non impediscono la rappresentazione.
Un figlio può escludere dalla successione il genitore che lo ha abbandonato?
Sì, ed è l’unico caso in cui la legge consente di escludere un legittimario. L’art. 448-bis c.c. permette al figlio, e in sua mancanza ai discendenti prossimi, di escludere dalla successione il genitore nei confronti del quale sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, per i fatti che non integrano già un caso di indegnità. Occorrono un provvedimento definitivo di decadenza e una disposizione testamentaria che eserciti la facoltà.
La diseredazione è revocabile?
Sì. Trattandosi di disposizione testamentaria, segue le regole del testamento ed è sempre revocabile con un nuovo testamento o con revoca espressa. Va prestata attenzione alle cancellature sull’olografo: la giurisprudenza ha dovuto risolvere controversie interamente incentrate sul significato di un tratto di penna. Ogni modifica dovrebbe essere inequivoca e sottoscritta.
È sufficiente una lettera o un accordo fra familiari per diseredare qualcuno?
No. La diseredazione richiede un testamento valido (olografo, pubblico o segreto). Una lettera, una dichiarazione orale o un accordo con gli altri familiari non producono alcun effetto; quest’ultimo, anzi, ricadrebbe nel divieto dei patti successori sancito dall’art. 458 c.c.
Che differenza c’è fra essere diseredati e non essere nominati nel testamento?
Chi non è nominato è semplicemente preterito: se il testamento non dispone dell’intero patrimonio, sui beni residui si apre la successione legittima e il preterito concorre normalmente. Chi è diseredato con clausola espressa resta invece escluso anche dai beni non attribuiti e da quelli oggetto di disposizioni invalide.
Il diseredato deve pagare i debiti del defunto o presentare la dichiarazione di successione?
No. Se la clausola è efficace nei suoi confronti, il diseredato non è chiamato all’eredità: non partecipa alla comunione ereditaria, non risponde dei debiti e non è tenuto alla dichiarazione di successione. Va comunque evitato qualsiasi atto di gestione dei beni ereditari, che potrebbe generare equivoci sulla propria posizione.
Esiste un modo per escludere effettivamente un legittimario?
Nel diritto italiano non esiste uno strumento che elimini la quota di riserva, salvo il caso dell’art. 448-bis c.c. e le ipotesi di indegnità. È però possibile contenere in modo lecito quanto il legittimario riceverà, mediante l’istituzione nella sola legittima, il legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.), le donazioni in vita, le polizze vita e il patto di famiglia per azienda e partecipazioni. Sono scelte che vanno costruite in una pianificazione complessiva.
Se il defunto risiedeva all’estero cambia qualcosa?
Può cambiare in misura rilevante. Il Regolamento (UE) 650/2012 individua come legge applicabile quella dello Stato di residenza abituale del defunto al momento della morte, con possibilità di scegliere la legge dello Stato di cittadinanza. Poiché non tutti gli ordinamenti prevedono la successione necessaria nella forma italiana, l’esito può essere diverso. La materia richiede una valutazione preventiva.
Che cosa è cambiato con la riforma delle donazioni del dicembre 2025?
L’art. 44 della L. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato gli artt. 561 e 563 c.c. (oltre agli artt. 2652 e 2690 c.c.): la tutela del legittimario verso gli aventi causa dal donatario è divenuta obbligatoria e non più reale, sicché i terzi acquirenti non sono più esposti alla restituzione del bene e il legittimario può agire per l’equivalente in denaro. Le nuove regole si applicano alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025. Per quelle già aperte, la disciplina previgente restava applicabile solo se il legittimario avesse trascritto domanda di riduzione o opposizione entro il 18 giugno 2026, termine ormai decorso.

Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. La materia della diseredazione presenta profili tuttora dibattuti in dottrina e giurisprudenza e l’esito di ciascuna vicenda dipende dal tenore concreto del testamento, dalla composizione dell’asse ereditario e dalle donazioni effettuate in vita. Per una valutazione personalizzata è necessaria un’analisi professionale individuale.

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L’autore

Avvocato Enrico Cecchin

Avvocato a Cittadella (PD), titolare dello Studio Legale Castello, si occupa di successioni ed eredità, diritto immobiliare e protezione del patrimonio e della persona, con consulenza in studio e online in tutta Italia.

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